
La precisazione era arrivata lo scorso anno (circolare n. 20 del 4 marzo 2011) ed è stata confermata dalla nota di viale Trastevere pubblicata nei giorni scorsi su termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.
Le deroghe alla frequenza minima
Come detto quindi per gli alunni dell'ultima classe sarà importante aver frequentato il 75% dell'orario curriculare. Vale a dire il monte ore di lezioni che consiste (articolo 14, comma 7, Dpr 122/2009) «nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina». Ma la nota del ministero dell'Istruzione permette (pure) delle eccezioni (da pubblicare nell'albo d'istituto). Tra le casistiche "legittimate" a "far chiudere un occhio": l'assenza da scuola per gravi motivi di salute (purchè «adeguatamente documentati»), per terapie o cure programmate, per donazioni di sangue. Ma pure: per assenze dovute alla partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal Coni e per l'adesione a confessioni religiose che (attraverso intese stipulate ad hoc con lo Stato) considerino il sabato come giorno di riposo.
Attenzione: come avviene già per le medie, il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza (deroghe comprese) comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I presidi dovranno comunicare (in modo periodico e comunque prima degli scrutini intermedi e finali) a studenti e famiglia l'orario annuale personalizato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno. (di Claudio Tucci da IlSole24Ore )
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