
E’ la n.4.961.
Questa volta la Corte è intervenuta sull’attività alternativa che uno
studente può scegliere se non si avvale dell’IRC, riconoscendola ai
fini pensionistici e di ricostruzione di carriera per una docente che,
prima di diventare di ruolo, ha insegnato proprio in quell’ambito. Di
fatto, la sentenza pare equiparare lo svolgimento di un’attività
alternativa all’insegnamento di una disciplina scolastica, che è un
vero e proprio programma ministeriale, a differenza dell’attività
alternativa, che viene fissata di anno in anno dai singoli collegi dei
docenti. Dunque, secondo la Cassazione, anche per la docenza delle
materie alternative (ma in realtà sono “attività”) si avrà diritto
all’anzianità pre ruolo. La sentenza della cassazione di fatto annulla
la precedente decisione contraria assunta dalla Corte di appello di
Brescia, forte quest’ultima di una circolare ministeriale e di un
precedente verdetto del CdS.
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