
Risposta:
La soluzione della questione va ricercata prendendo contezza dei vari passaggi procedurali ed eventualmente estraendo copia delle deliberazioni degli organi collegiali che ne costituiscono i presupposti. A tal fine, può essere utile riassumere brevemente la procedura, di cui sopra.
L’istituto dell’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi è regolato dal combinato disposto di cui agli articoli 7,10, 396 del decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001. In particolare, il decreto legislativo 297/94 assegna al Consiglio di circolo o d'istituto il potere di fissare i criteri generali per la formazione delle classi e per l'assegnazione dei docenti alle classi. Ciò ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 297/94. La relativa delibera assume la natura di atto normativo interno e non può essere ignorata dal dirigente scolastico, che ne risulta vincolato in vista della formazione del provvedimento finale. Prima di dare attuazione alla delibera del Consiglio d'istituto, il dirigente scolastico deve convocare il Collegio dei docenti, che, a sua volta, è tenuto a fornire al dirigente un parere per l'applicazione della stessa (articolo 7, comma 2, lettera b del decreto legislativo 297/94). La relativa deliberazione non è vincolante per il dirigente scolastico. Ciò non di meno, in ottemperanza all'obbligo di correttezza e buona fede, il dirigente scolastico, all'atto della formazione della decisione collegiale, ha il dovere di esplicitare il proprio eventuale dissenso, fermo il vincolo della deliberazione del Consiglio di istituto. Giova ricordare che l’obbligo di motivazione vale sia per i provvedimenti amministrativi (art., 3 legge 241/90) che per gli atti di gestione (cfr. Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 15 luglio 2011, n.15618): nel caso dei provvedimenti amministrativi, in quanto espressamente previsto dalla legge e per gli atti di gestione del rapporto di lavoro, per effetto dell’obbligo di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile. L’esecuzione delle delibere di cui sopra spetta in via esclusiva al dirigente scolastico in forza del combinato disposto di cui agli articoli 396 del decreto legislativo 297/94 e 25 del decreto legislativo 165/2001. In epoca precedente all’avvento del decreto legislativo 150/2009, la materia era di natura contrattuale e, dunque, il dirigente, prima di disporre materialmente i provvedimenti, doveva attivare il tavolo negoziale d’istituto al fine di pattuire le relative disposizioni di esecuzione. Ora, invece, tale passaggio non è più previsto, ferma la disciplina pubblicistica che continua a regolare la materia.
In ogni caso, il dirigente scolastico ha l’obbligo di attenersi alle direttive emanate dal Ministero dell’istruzione con nota prot. AOODGPER 6900 del 1° settembre 2011 e alle disposizioni di legge che regolano il sistema delle precedenze e delle inamovibilità d’ufficio (legge 104/92, articoli 21 e 33, legge 100/87 articolo 5 ecc.). L’interessato, dunque, può chiedere di estrarre copia delle deliberazioni collegiali cui il dirigente è tenuto ad attenersi e, dopo averne preso contezza, qualora dovesse riscontrare degli illeciti, valutare eventuali azioni. Qualora ritenesse di agire in veste di docente, purché a seguito della lesione di un proprio interesse diretto concreto ed attuale, l’azione andrebbe rivolta al Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro. Qualora, invece, ritenesse di agire come genitore, il giudice munito di giurisdizione sarebbe il Tar (cfr. Tribunale di Agrigento sentenza 2778 del 3 dicembre 2003). (a cura di Antimo di Geronimo da Treccani )