TRASFERIMENTI: CHIARIMENTI SUL BONUS
IL BONUS
L’attribuzione di un punteggio aggiuntivo è stata introdotta dal CCNI del 2001 con la finalità di limitare la mobilità del personale in relazione ad un momento storico in cui l’Amministrazione aveva assunto l’impegno di procedere alla stabilizzazione degli organici.
Questo obiettivo non si è, evidentemente, realizzato e il contesto odierno di riduzione progressiva dei posti rende complesso “premiare” la volontà di rimanere nell’istituzione scolastica nonché di difficile gestione l’esperienza del bonus, tanto che lo scorso anno si è reso necessario intervenire con dei chiarimenti, recepiti nell’integrazione del 20 febbraio 2004 al contratto sulla mobilità.
Durante in confronto sulla mobilità dell’A.S. 2005/2006 si è convenuto di portare ad esaurimento con il prossimo triennio la maturazione del punteggio aggiuntivo, garantendone comunque la “spendibilità” successiva. Conseguentemente l’A.S. 2007/2008 sarà l’ultimo utile per l’acquisizione del bonus che, ripetiamo, potrà essere utilizzato anche successivamente a tale data.
Riassumiamo di seguito i criteri di maturazione, utilizzazione e perdita del punteggio aggiuntivo, che sono contenuti nella tabella di valutazione dei titoli e nella nota relativa (nota (5 ter) per il personale docente ed educativo; nota (e) per il personale ATA).
Come si matura il bonus
Il personale docente, educativo ed ATA può acquisire “una tantum” (per una sola volta) il punteggio aggiuntivo:
4 dopo un qualsiasi triennio continuativo, compreso tra l’A.S. 2000/2001 e l’A.S 2007/2008, durante il quale non è stata presentata domanda volontaria di trasferimento e/o mobilità professionale nell’ambito della provincia di titolarità.
4 Il prossimo triennio, 2005/2006-2006/2007-2007/2008, è l’ultimo utile per l’acquisizione del bonus.
4 Il punteggio aggiuntivo si matura anche quando, nel triennio di riferimento:
ÿ si presenta domanda di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale del circolo;
ÿ si presenta domanda condizionata quale soprannumerario oppure di rientro, nel quinquennio, nella scuola di precedente titolarità;
ÿ si presenta domanda di trasferimento e/o mobilità professionale interprovinciale (cioè per una provincia diversa da quella di titolarità);
ÿ si presenta domanda di assegnazione provvisoria;
ÿ si presenta revoca della domanda di trasferimento e/o di mobilità professionale provinciale, nei termini previsti.
Cosa succede dopo che si è acquisito il bonus
Il personale che ha acquisito il bonus:
4 lo perde:
ÿ nel caso ottenga il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia di titolarità a seguito di domanda volontaria. Tale disposizione è stata inserita nel contratto sulla mobilità relativo all’A.S. 2004/2005. Con successiva integrazione del 20.2.2004 è stato precisato che:
- aver ottenuto il trasferimento o il passaggio provinciale a seguito di domanda volontaria dall’A.S. 2003/2004 determina la perdita del bonus;
- aver ottenuto l’assegnazione provvisoria nell’A.S. 2003/2004 e precedenti, non fa venir meno il bonus maturato;
- aver ottenuto l’assegnazione provvisoria dall’A.S. 2004/2005 determina la perdita del bonus;
- il bonus “perso”, non può essere acquisito una seconda volta.
4 lo mantiene:
ÿ in caso di mancato accoglimento della domanda di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria presentata in ambito provinciale;
ÿ in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito interprovinciale;
ÿ in caso di trasferimento, passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale a seguito di domanda condizionata quale soprannumerario;
ÿ in caso di rientro, nel quinquennio, nella scuola di precedente titolarità;
ÿ in caso di trasferimento tra posto comune e lingua nell’organico funzionale di circolo.
A cura della CISL SCUOLA
|