Benvenuto su AetnaNet
 Nuovo Utente / Login Utente 580754688 pagine viste dal Gennaio 2002 fino ad oggi 11170 Utenti registrati   
Sezioni
Consorzio
Home
Login
Progetto
Organizzazione
Scuole Aetnanet
Pubblicità
Convenzione Consult Service Management srl
Contattaci
Registrati

News
Aggiornamento
Associazioni
Attenti al lupo
Concorso Docenti
Costume e società
Eventi
Istituzioni
Istituzioni scolastiche
Manifest. non gov.
Opinioni
Progetti PON
Recensioni
Satira
Sondaggi
Sostegno
TFA
U.S.P.
U.S.R.
Vi racconto ...

Didattica
Umanistiche
Scientifiche
Lingue straniere
Giuridico-economiche
Nuove Tecnologie
Programmazioni
Formazione Professionale
Formazione Superiore
Diversamente abili

Utility
Download
Registrati
Statistiche Web
Statistiche Sito
Privacy Policy
Cookie Policy


Top Five Mese
i 5 articoli più letti del mese
marzo 2024

Studere ludendo et promovendo
di a-oliva
1032 letture

La tematizzazione dei conflitti nella letteratura Italiana Otto-Novecentesca
di m-nicotra
551 letture

Personale docente ed educativo – Avviso di apertura istanza aggiornamento Graduatorie ad Esaurimento valide per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026
di a-oliva
443 letture

O.M. n. 31 del 23/02/2024 – Mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a. s. 2024/2025 – Istruzioni Operative
di a-oliva
435 letture

Riccardo Grasso, sindaco dei ragazzi di Acireale
di a-oliva
342 letture


Top Redattori 2016
· Giuseppe Adernò (Dir.)
· Antonia Vetro
· Michelangelo Nicotra
· Redazione
· Andrea Oliva
· Angelo Battiato
· Rosita Ansaldi
· Nuccio Palumbo
· Filippo Laganà
· Salvatore Indelicato
· Carmelo Torrisi
· Camillo Bella
· Renato Bonaccorso
· Christian Citraro
· Patrizia Bellia
· Sergio Garofalo
· Ornella D'Angelo
· Giuseppina Rasà
· Sebastiano D'Achille
· Santa Tricomi
· Alfio Petrone
· Marco Pappalardo
· Francesca Condorelli
· Salvatore Di Masi

tutti i redattori


USP Sicilia


Categorie
· Tutte le Categorie
· Aggiornamento
· Alternanza Scuola Lavoro
· Ambiente
· Assunzioni
· Attenti al lupo
· Bonus premiale
· Bullismo e Cyberbullismo
· Burocrazia
· Calendario scolastico
· Carta del Docente
· Concorsi
· Concorso Docenti
· Consorzio
· Contratto
· Costume e società
· CPIA
· Cultura e spettacolo
· Cultura Ludica
· Decreti
· Didattica
· Didattica a distanza
· Dirigenti Scolastici
· Dispersione scolastica
· Disponibilità
· Diversamente abili
· Docenti inidonei
· Erasmus+
· Esame di Stato
· Formazione Professionale
· Formazione Superiore
· Giuridico-economiche
· Graduatorie
· Incontri
· Indagini statistiche
· Integrazione sociale
· INVALSI
· Iscrizioni
· Lavoro
· Le Quotidiane domande
· Learning World
· Leggi
· Lingue straniere
· Manifestazioni non governative
· Mobilità
· Natura e Co-Scienza
· News
· Nuove Tecnologie
· Open Day
· Organico diritto&fatto
· Pensioni
· Percorsi didattici
· Permessi studio
· Personale ATA
· PNSD
· Precariato
· Previdenza
· Progetti
· Progetti PON
· Programmi Ministeriali
· PTOF
· Quesiti
· Reclutamento Docenti
· Retribuzioni
· Riforma
· RSU
· Salute
· Satira
· Scientifiche
· Scuola pubblica e o privata
· Sicurezza
· SOFIA - Formazione
· Sostegno
· Spazio SSIS
· Spesa pubblica
· Sport
· Strumenti didattici
· Supplenze
· TFA e PAS
· TFR
· Umanistiche
· Università
· Utilizzazione e Assegnazione
· Vi racconto ...
· Viaggi d'istruzione
· Voce alla Scuola


Articoli Random

Opinioni
Opinioni

·Ai confini della realtà. Le assurde proposte di una dirigente scolastica 'appassionata al futuro'
·Richieste illegittime da parte delle segreterie scolastiche
·Concorso dirigenti scolastici 2017: “Giustizia per l’Orale” denuncia i plurimi aspetti di illegittimità
·Quelle strane incongruenze nel curriculum della ministra Lucia Azzolina
·La DaD ha salvato la baracca?


Scuole Polo
· ITI Cannizzaro - Catania
· ITI Ferraris - Acireale
· ITC Arcoleo - Caltagirone
· IC Petrarca - Catania
· LS Boggio Lera - Catania
· CD Don Milani - Randazzo
· SM Macherione - Giarre
· IC Dusmet - Nicolosi
· LS Majorana - Scordia
· IIS Majorana - P.zza Armerina

Tutte le scuole del Consorzio


I blog sulla Rete
Blog di opinione
· Coordinamento docenti A042
· Regolaritè e trasparenza nella scuola
· Coordinamento Lavoratori della Scuola 3 Ottobre
· Coordinamento Precari Scuola
· Insegnanti di Sostegno
· No congelamento - Si trasferimento - No tagli
· Associazione Docenti Invisibili da Abilitare

Blog di didattica
· AltraScuola
· Atuttoscuola
· Bricks
· E-didablog
· La scuola iblea
· MaestroAlberto
· LauraProperzi
· SabrinaPacini
· TecnologiaEducatica
· PensieroFilosofico


Riforma: La bozza della circolare applicativa del 1 decreto

Sindacati

 

Circolare n.

Prot.                                                                             Roma,

   

Oggetto: Decreto legislativo 23 gennaio 2004, n. – indicazioni e istruzioni               

 

       Come è noto alle SS.LL. nella Gazzetta Ufficiale ………………. è stato pubblicato il decreto legislativo …………….., concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.

       Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella scuola dell’infanzia, in tutte le classi della scuola primaria e nella prima classe  della scuola secondaria di primo grado.

       In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi già posti in essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l’impegno degli uffici dell’Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.

       Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare con la quale:

·          si richiamano alcuni aspetti e profili significativi della riforma;

·          si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, sulla portata e gli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;

·          si pongono a confronto le linee d’impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell’ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziarne le corrispondenze e le compatibilità; 

·          si evidenzia l’importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al decreto), nonché al profilo in uscita del primo ciclo di istruzione (allegato D al decreto).

 

Aspetti e profili significativi del provvedimento legislativo

-         Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l’impegno e le capacità professionali dei docenti.

-         Il sistema educativo e formativo, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo in oggetto, attraverso l’individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento, la ridefinizione del Piano dell’offerta formativa, la personalizzazione dei piani degli studio, la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.

-         Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.

-         L’orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l’istituzione scolastica nell’ambito delle opportunità esistenti) al quale si aggiunge eventualmente l’orario riservato all’erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.

-         I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo da definire nel piano dell’offerta formativa. 

-         Le opzioni delle famiglie riferite al tempo scuola facoltativo vanno rese compatibili con i piani dell’offerta formativa, con i profili educativi in uscita, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l’altro, nell’ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.

-         Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

-         Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

-         Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici corrispondenti alle diverse fasi di sviluppo del processo formativo. Più esattamente la scuola primaria si articola in un primo anno di collegamento con la scuola dell’infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.

-         La valutazione degli alunni:

§        viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale che in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;

§        è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti  dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;

§        riguarda sia gli apprendimenti che il comportamento.

-         Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

-         Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l’esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell’istruzione e della formazione professionale.

-         L’attività laboratoriale viene assunta quale modalità operativa irrinunciabile per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.

-         Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l’intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell’impiego del portfolio delle competenze individuali, costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell’alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione nei confronti del medesimo. Il portfolio, al cui aggiornamento concorre l’équipe dei docenti, d’intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

-         Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi che includono anche le scuole statali dell’infanzia esistenti nello stesso territorio.

 

 

 

Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

 

1. Scuola dell’infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal Decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;

- nuove professionalità e modalità organizzative;

- orari di funzionamento;

- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.

 

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l’articolo 2, comma 1 del Decreto legislativo prevede, in via generale, che alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

Per l’anno scolastico 2004/2005 la Circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l’ammissione anticipata delle bambine e dei  bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:

·        esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

·        disponibilità dei posti nelle scuole interessate con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;

·        assenso del Comune, nel quale è ubicata l’istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.;

Ferme restando le condizioni sopra indicate, gli anticipi ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del Decreto legislativo più volte citato sono attivati “in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative”. 

 

1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)

Le nuove professionalità e modalità organizzative si configurano come misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non possono avere natura strutturale e carattere di definitività. Pertanto, attraverso gli opportuni confronti nelle sedi competenti, una volta individuate e quantificate le necessità, occorrerà valutare se e quali risorse possano essere effettivamente impiegate per una graduale attuazione, in via sperimentale, dell’istituto degli anticipi.

A tal fine gli Uffici scolastici regionali, come già precisato nella circolare n. 2/2004, sono stati invitati ad acquisire e a far tenere ogni utile elemento e dato sulla esistenza delle condizioni prima esplicitate, nonché sulla entità delle richieste nei diversi contesti territoriali.

Si sta poi valutando se le nuove professionalità di cui fa menzione l’articolo 12 del Decreto, debbano concretizzare, durante la fase sperimentale, soltanto un arricchimento degli attuali profili del personale scolastico (docente e non docente) o la individuazione di nuovi profili attraverso confronti di carattere negoziale ai sensi dell’articolo 43 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Si sta contestualmente esaminando la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri sperimentali da applicare ai fini dell’incremento stesso.

Il processo di attuazione dei profili della riforma prima richiamati in materia di anticipi sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più efficaci.

I citati confronti nelle sedi competenti saranno altresì finalizzati alla progressiva generalizzazione dell’offerta del servizio, in modo da realizzare un’omogenea distribuzione della stessa sul territorio, nel rispetto delle opportunità esistenti.

 

1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L’articolo 3, comma 1 del Decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola, nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo Aspetti e profili significativi del provvedimento legislativo al quale pertanto si rinvia.

All’interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all’anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana, ad un servizio medio a tempo pieno di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

A riprova di quanto sopra precisato si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti:

-         l’orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;

-         poco diffuse (circa il 9% del totale funzionante) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;

-         ancor meno diffuso (inferiore all’1%), era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue.

 

Situazioni orarie a confronto

 

Orario normale

– medio

Orario minimo

Orario massimo

Ordinamenti

Annuo

Settimanale

Annuo

Settimanale

Annuo

Settimanale

Riforma

1.400

40

875

25

1.700

48/49

Norme previgenti

1.400

40

875

25

1.750

50

 

1.4 - Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A)

         L’articolo 12 del Decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante il Regolamento previsto dall’articolo 7 della legge n. 53/2003, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati delle attività educative, allegate al medesimo provvedimento.

         Nel suggerire, pertanto, l’opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama l’attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le Indicazioni recano un’articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l’unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro personalità. L’ordinamento degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli “il sé e l’altro”, “corpo, movimento, salute”, “fruizione e produzione di messaggi”, “esplorare, conoscere e progettare” non ha valore prescrittivi vero e proprio né risponde ad alcuna teoria pedagogica e didattica

Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell’intervento educativo.

Un’altra innovazione sulla quale sembra opportuno richiamare l’attenzione attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie e in una logica storico-narrativa, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo di uscita in corso di elaborazione e per favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione.

Significativo è, infine, il ruolo delle istituzioni scolastiche cui è affidato, nella loro autonomia didattica e organizzativa, il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico i cui criteri di costituzione restano confermati per il prossimo anno scolastico.


2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del Decreto legislativo)

 

Si indicano di seguito gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal Decreto legislativo:

- anticipi delle iscrizioni;

- orari di funzionamento;

- consistenze di organico;

- funzione tutoriale;

- valutazione degli alunni;

- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

 

 

2.1  - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l’articolo 6, comma 1 del Decreto legislativo  ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini cominciano ad assolvere il diritto-dovere all’istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell’anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell’articolo 143 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell’età di accesso alla scuola dell’obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell’ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del Decreto). È però opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all’applicazione a regime degli anticipi. Per l’anno scolastico 2003-2004 l’anticipo ha riguardato invece le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il Decreto prevede all’articolo 13, comma 1 che “può essere consentita con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, una ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all’art. 6, comma 2.”

Per l’anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata Circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate,  il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l’anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione degli anticipi, occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento.

 

2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il Decreto legislativo più volte citato prevede, all’articolo 7, comma 1, che l’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la scuola dell’infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l’anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, organizzano, nell’ambito del Piano dell’offerta formativa, in coerenza con il profilo educativo e nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio, attività e insegnamenti per ulteriori 99 ore annue (articolo 7, comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.

Attraverso la scelta di tale orario facoltativo opzionale, le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, attitudini ed inclinazioni.

Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all’atto delle iscrizioni, utilizzando l’apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovevano riferirsi all’opzione tra l’orario obbligatorio e l’orario comprensivo di quello facoltativo opzionale.

Inoltre con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo, agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l’impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto in esame e alle Indicazioni ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal Decreto di cui trattasi  (in particolare dall’articolo 15 dello stesso) e dalle suddette Indicazioni, è ora possibile ora sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l’anno 2004-2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l’orario facoltativo opzionale in attività e insegnamenti da ricomprendere nel Piano dell’offerta formativa (articolo 7, comma 2 del Decreto).

In tale ottica le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile e comunque entro l’inizio del prossimo anno scolastico, le opzioni da parte di quelle famiglie che all’atto delle iscrizioni hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo  (già tempo pieno).

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno, poi, l’offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l’organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia alla classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche nell’adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, i Piani dell’offerta formativa ai contenuti e agli insegnamenti delle attività didattiche, introdotti dalle Indicazioni nazionali, potranno disporre per ciascuna classe, per l’anno scolastico 2004-2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell’orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali (facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole).

La scelta dell’orario facoltativo opzionale deve intendersi riferita all’intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana) dovendosi escludere, in prima applicazione, per ragioni organizzative e didattiche, la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte, non funzionali all’attuazione del progetto educativo e formativo.

 

2.3 – Consistenze di organico (articolo 15)

         Come è noto il decreto legislativo, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

Ciò premesso, questo Ufficio, tenuto conto dell’obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un’offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali, nella considerazione che, in questa fase iniziale, non esistono tutte le condizioni per poter operare, già in sede di elaborazione dell’organico di diritto, una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti, è giunto alla determinazione di fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l’altro, sul convincimento che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, indurrà ad una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino alla stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.  

Inoltre l’articolo 15 del Decreto legislativo stabilisce che in via di prima applicazione rimane confermato, per l’anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti, attivati complessivamente a livello nazionale nell’anno scolastico 2003/2004, per le attività di tempo pieno.

All’orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto poi il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue (sino a 10 ore settimanali), anch’esse facenti parti a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell’articolo 7 del Decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati con l’assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al “dopo mensa”.

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all’ordinamento vigente e quelle corrispondenti all’ordinamento pregresso.

Come è noto, l’orario di funzionamento della scuola elementare era fissato su base settimanale in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte fino a 30 ore in presenza dell’insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall’anno 2003-2004 l’orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del Decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Rapportato all’anno (33 settimane convenzionali) tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.) secondo due tipologie organizzative: una di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l’altra di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata “tempo pieno”, comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l’orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

 

Situazioni orarie a confronto

 

Tempo scuola

 

Annuo

Settimanale

Ordinamenti

Obbligat.

Facoltat.

Totale

Obbligat.

Facoltat.

Totale

Riforma

891

99

990

27

3

30

Testo unico (tempo normale) *

(990)

-

(990)

30

-

30

* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più tempi-mensa di durata varia

 

 

Ex Tempo pieno

 

Settimanale

Annuo

Ordinamenti

Attività didattica

Mensa e dopo mensa

Totale

Attività didattica

Mensa e dopo mensa

Totale

Riforma

30

10

40

990

330

1.320

Testo unico

non quantificato

non quantificato

 

40

non quantificato

non quantificato

 

(1.320)

 

2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

         Il Decreto legislativo, all’articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che al perseguimento delle finalità proprie della scuola primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, concorre prioritariamente, ferma restando la contitolarità didattica degli altri insegnanti, il docente che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio,  si occupa di:

·     assistenza tutoriale a ciascun alunno;

·     rapporto con le famiglie;

·     orientamento per le scelte delle attività opzionali;

·     coordinamento delle attività didattiche ed educative:

·     cura della documentazione del percorso formativo. 

         Il docente a cui sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali (articolo 7, comma 6).

Per lo svolgimento di tali compiti, le norme sopra citate prevedono che il docente affidatario dell’attività tutoriale sia in possesso di specifica formazione. L’attività tutoriale non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il Decreto legislativo, al comma 5 dell’articolo 7, evidenzia la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti,  la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno oggetto di appositi approfondimenti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni. 

Per l’anno scolastico 2004-2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, l’incarico in questione sarà affidato dalle singole scuole, nell’ambito delle propria autonomia, con criteri di flessibilità.

In particolare, gli organi competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi, individueranno anche i criteri per il conferimento della funzione tutoriale.

Nell’espletamento di detta funzione, e, in particolare, per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all’orientamento,  il docente tutor si avvarrà dell’apporto congiunto e paritetico degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti.  

 

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

         L’articolo 8 del Decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli  alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.

         Considerato il carattere unitario dei suddetti piani personalizzati relativi a ciascun alunno, sono oggetto di valutazione gli apprendimenti conseguiti sia attraverso gli insegnamenti e le attività obbligatori che attraverso quelli facoltativi opzionali.

         Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, “in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”.

Considerato che l’articolo 4 del Decreto in questione prevede nella  scuola primaria un primo anno di raccordo con la scuola dell’infanzia e in due periodi didattici biennali, il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

Ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto, che dispone l’abrogazione di norme del precedente ordinamento, l’esame di licenza elementare è soppresso dall’anno scolastico 2004-2005.

 

2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)

L’articolo 13 del Decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo da disciplinare mediante il Regolamento previsto dall’articolo 7 della legge n. 53/2003, si adottino, in via transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l’attenzione su alcuni punti significativi dello stesso.

Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola primaria debba favorire l'acquisizione da parte dell'alunno sia della lingua italiana, indispensabile per tutti i fanciulli alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia  di una lingua  comunitaria, l’inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell’eventuale lingua madre che fosse diversa dall’italiano. Favorisce inoltre l’acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, dell'approccio scientifico e tecnico, delle coordinate storiche, geografiche ed organizzative della vita umana.

         Il percorso educativo della scuola primaria utilizza gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare unità di apprendimento finalizzate a obiettivi formativi personalizzati per ciascun alunno.

         Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l’azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

         Nell’ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l’insegnamento della lingua inglese e l’alfabetizzazione tecnologica e informatica.

         Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all’educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un’offerta educativa con valenza trasversale, alla cui realizzazione unitaria concorrono i docenti contitolari della classe.  

 


3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del Decreto legislativo)

Si richiamano di seguito gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal Decreto legislativo con riferimento alla scuola secondaria di I grado:

- orari di funzionamento;

- dotazioni organiche;

- assetti delle discipline di insegnamento;

- funzione tutoriale;

- valutazione degli alunni;

- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

         In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all’articolo 14 del Decreto succitato, la riforma della scuola secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall’anno scolastico 2006-2007 e per l’anno scolastico 2004-2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

 

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

Il Decreto legislativo prevede all’articolo 10, comma 1, che l’orario obbligatorio annuale delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l’anno scolastico 2004-2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all’articolo 166 del Testo Unico di cui al Decreto legislativo n. 297/1994.

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all’autonomia delle scuole l’articolazione dello stesso durante l’anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell’ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dell’alunno, organizzano attività e insegnamenti per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già precisato con riferimento all’orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore le previsioni orarie relative al tempo prolungato.

All’orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all’articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche eventualmente organizzate dalla scuola  nella fascia oraria pomeridiana, si svolgono con l’assistenza educativa del personale docente.

Attraverso la scelta dell’orario facoltativo opzionale, le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto di vocazioni, attitudini ed inclinazioni degli stessi.

Come già chiarito nel paragrafo Aspetti e profili significativi del provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l’anno scolastico 2004-2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.

In tale ottica occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter contemperare le richieste e le attese delle prime con l’effettiva capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal portfolio delle competenze degli alunni, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative tali da poter orientare nella maniera più idonea le scelte delle famiglie già all’atto dell’iscrizione.

Per l’anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004 sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all’orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei Piani di studio di cui al Decreto in predicato e alle Indicazioni nazionali allo stesso allegate.

Allo stato, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto sopra citato e dalle annesse Indicazioni nazionali, si ritiene di  poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l’anno 2004-2005 le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, provvederanno ad articolare l’orario facoltativo opzionale in attività e insegnamenti da ricomprendere nel Piano dell’offerta formativa (articolo 10, comma 2 del Decreto); ciò sulla base delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie.

Per quanto attiene in particolare alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche , in tempo utile e comunque prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, elaboreranno un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevole l’opzione delle famiglie che all’atto dell’iscrizione hanno chiesto per i propri figli di avvalersi dell’orario facoltativo.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, data la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, sarà applicata solo nelle prime classi, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento compatibilmente con le risorse esistenti nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

 

3.2 – Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l’anno 2004-2005, tenuto conto di  quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, resta confermato l’assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche adegueranno, nella loro autonomia, la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con il citato quadro di riferimento l’Amministrazione procederà all’assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità previgenti, assicurando, nell’ambito della quota opzionale facoltativa, il completamento dell’orario di cattedra di quei docenti per i quali l’offerta obbligatoria, prevista dalla riforma, dovesse comportare una contrazione di orario.

Per l’impiego dei suddetti docenti, in relazione alle prestazioni che essi devono fornire ai sensi delle Indicazioni nazionali, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e in particolare per il prossimo anno scolastico le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

 

3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

         L’articolo 14, comma 2 del Decreto prevede che, in via transitoria, fino all’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 7 della legge n. 53/2003, si adotti l’assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del Decreto), facendo riferimento al Profilo educativo, culturale e professionale individuato nell’Allegato D.

Le Indicazioni nazionali contengono, tra l’altro, le consistenze orarie delle discipline, così come previsto dagli obiettivi specifici di apprendimento, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione è soggetta a compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.  

In attesa dell’emanazione delle norme regolamentari di cui all’articolo 7 della legge n. 53/2003 e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all’insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate  agli assetti delle discipline di insegnamento e ai relativi quadri-orario di cui alle Indicazioni nazionali.

         Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde  e le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.

In dipendenza di quanto sopra, l’Amministrazione, all’atto della determinazione dell’organico di diritto, provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera secondo le attuali consistenze di quadri-orari. In una fase successiva, l’Amministrazione quantificherà il fabbisogno legato allo studio della seconda lingua e procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni della seconda lingua già consolidate, e non trascurando altresì la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, nel caso sia in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che concerne le posizioni di servizio e l’impiego dei docenti di educazione tecnica, si rinvia a quanto previsto  dalla norma transitoria (articolo 14, comma 5) che così recita “Ai fini dell’espletamento dell’orario di servizio obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente, dall’articolo 9 e dall’articolo 10 del presente decreto legislativo”.

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l’insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca in prosecuzione ed in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale, nell’ambito del piano dell’offerta formativa, delle consistenze dell’organico di diritto e dell’offerta facoltativa e opzionale.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

 

 

 

 

3.4 – Funzione tutoriale (articolo 10)

Il Decreto legislativo individua, all’articolo 7, comma 5, nuovi compiti connessi all’esercizio della funzione docente, volti a sostenere la personalizzazione dei percorsi formativi degli alunni. Tali compiti sono così delineati:

·     assistenza tutoriale a ciascun alunno;

·     rapporti con le famiglie e con il territorio;

·     orientamento nelle scelte delle attività opzionali;

·     coordinamento delle attività didattiche ed educative;

·     cura della documentazione relativa al percorso formativo. 

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal Decreto legislativo, l’attribuzione dell’incarico dovrà avvenire nell’ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e con criteri di flessibilità da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

Sulla specifica funzione e sui compiti e profili operativi valgono le osservazioni già formulate per l’analoga funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

Per l’anno scolastico 2004-2005, l’incarico in questione sarà affidato dalle singole scuole, nell’ambito delle propria autonomia, con criteri di flessibilità. In particolare, gli organi competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l’assegnazione dei docenti alle classi, individueranno anche i criteri per il conferimento della funzione tutoriale.

 

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

         Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il Decreto legislativo stabilisce all’articolo 4 che la scuola secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

         L’articolo 11, comma 2 del medesimo Decreto prevede la valutazione periodica e annuale degli alunni da parte dei docenti, inserendo nella valutazione stessa non solo gli apprendimenti realizzati ma anche il comportamento individuale degli alunni.

         Considerata l’unità dei piani personalizzati di ciascun alunno, sono oggetto di valutazione gli apprendimenti conseguiti sia nelle attività e negli insegnamenti obbligatori, che in quelli facoltativi e opzionali.

         Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l’esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell’istruzione e della formazione professionale.

         Il comma 1 dell’articolo 11 del Decreto dispone che, ai fini della validità dell’anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell’orario annuale personalizzato.

         Ciò significa, ad esempio: - che un alunno che non si avvale degli insegnamenti/attività facoltativi è tenuto alla frequenza di non meno di 669 ore nell’anno, corrispondenti ai tre quarti dell’orario obbligatorio (891 ore di insegnamento); - mentre un alunno che ha scelto di avvalersi dell’offerta aggiuntiva di 198 ore annue deve assicurare una frequenza non inferiore a 816 ore all’anno, corrispondenti ai tre quarti dell’orario personalizzato di 1.089 ore complessive (891+198).

         Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

 

3.5 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

L’articolo 14 del Decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo da disciplinare mediante il Regolamento previsto dall’articolo 7 della legge n. 53/2003, si adottano in via transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati, allegate al Decreto medesimo.

         Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l’attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.

         In via preliminare giova evidenziare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola secondaria di I grado siano strutturati in continuità e in coerenza con quelli della scuola primaria.

         Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l’azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno. Essi hanno lo scopo di indicare con la maggior chiarezza e precisione possibile i livelli essenziali di prestazione, intesi qui nel senso di standard di prestazione del servizio che le scuole sono tenute in generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema educativo nazionale di istruzione e di formazione.

         Gli obietti specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

         Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.  

Si richiama, altresì, l’attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all’educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all’affettività) che, come già precisato per la scuola primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un’offerta educativa con valenza trasversale alla cui realizzazione unitaria concorrono i docenti della classe.  

 









Postato il Sabato, 28 febbraio 2004 ore 17:40:52 CET di Salvatore Indelicato
Annunci Google



Mi piace
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Dai un voto a questo articolo:

Eccellente
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile

 Invia questo Articolo ad un Amico Invia questo Articolo ad un Amico



contattaci info@aetnanet.org
scrivi al webmaster webmaster@aetnanet.org


I contenuti di Aetnanet.org possono essere riprodotti, distribuiti, comunicati al pubblico, esposti al pubblico, rappresentati, eseguiti e recitati, alla condizione che si attribuisca sempre la paternità dell'opera e che la si indichi esplicitamente
Creative Commons License

powered by PHPNuke - created by Mikedo.it - designed by Clan Themes


PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.39 Secondi