Domanda
Sono a conoscenza che la Cassazione ha affermato il principio stabilito dalla Corte di Appello di Torino che qualsiasi riduzione di orario per motivi di trasporto non va recuperata. Di fronte all'ordine di servizio della scuola come ci si comporta praticamente per rifiutare il recupero delle frazioni orarie (limitatamente a 2°, 3° e 4° ora) per riduzioni a 50 o 55 minuti dettate da esigenze di trasporto dei ragazzi?
Risposta
La procedura da seguire č quella descritta dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 3/57, come recepito dall'articolo 146 del vigente contratto di lavoro. Essa consiste nella presentazione di un atto di rimostranza scritto, nel quale il docente esprimerą le sue doglianze manifestando la volontą di non adempiere ritenendo illegittimo l'ordine di servizio in gravame. Tale atto ha l'effetto di far decadere l'ordine di servizio che, per riacquistare efficacia, deve essere reiterato in forma scritta. Qualora ciņ dovesse avvenire l'interessato puņ adire il giudice del lavoro previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.