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TFR:  Nota della FNADA - Federazione Naz.le Ass. Direttori Amministrativi su Interpretazione autentica del 30/06/2006 - art. 37 CCNL 24/07/2003

Comunicati
Riporto di seguito la risposta al quesito inerente all'interpretazione autentica fornita dall'ARAN al Giudice del Lavoro di Messina il 30/3/2006, comunicatami dall'INPDAP il 10/1/2007.
Colgo l'occasione per chiarire che lo stesso è stato richiesto in via preventiva e cautelativa, in quanto allo stato, da notizie assunte dall'ARAN solo telefonicamente, la stessa interpretazione, si ritiene debba ritenersi non ancora definitiva. Pertanto è opportuno avere in evidenza i casi che rientrano nel disposto dall'art. 37, anche perché quando essa sarà applicabile, come ben risaputo, trattandosi di interpretazione autentica ha decorrenza e retroattività dalla data di stipula del CCNL, ovvero dal 24/7/2003.


Il Presidente
Gennaro Manna
 

Da:GGrappa@inpdap.gov.it <GGrappa@inpdap.gov.it>
mercoledì 10 gennaio 2007 9.18
A. mannagennaro@email.it <mannagennaro@email.it>
Oggetto: R: art. 37 CCNL 24-07-2003

In esito al quesito formulato si comunica che in ogni caso l'Istituto scolastico datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. TFR/1 nei termini previsti dalla legge 140/97. Nella fattispecie prospettata e pertanto in caso di applicazione dell'art. 37 CCNL 24/07/2003, l'Istituto stesso provvederà a trasmettere un mod. TFR/2 a rettifica di quello precedentemente inviato.
 

IL DIRIGENTE
(Fiorella Conti)



--------------------------------------------------------
                    TESTO del QUESITO
--------------------------------------------------------

Spettabile  INPDAP
All'attenzione della Dott.ssa Conti
E del Dott. Grappa
ROMA
Oggetto: Quesito - Interpretazione autentica del 30/06/2006 - art. 37 CCNL 24/07/2003.

Lo scrivente dott. Gennaro MANNA, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, in servizio presso l'IPIA Niglio di Frattamaggiore, nonché Presidente Nazionale della FNADA (Federazione Nazionale Associazioni Direttori Amministrativi), premesso che l'ARAN e le parti sociali, su richiesta del giudice del lavoro di Messina, in data 30/03/2006 hanno sottoscritto l'interpretazione autentica inerente alla soluzione dell'art. 37 del CCNL 24/07/03 che di seguito si riporta:

" L'art. 37, comma 3, del CCNL del 24 luglio 2003 del comparto scuola prevede che, nella costituzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato, vada computato anche il periodo intercorrente la sospensione delle lezioni, qualora l'assenza del titolare venga effettuata, senza soluzione di continuità, per uno spazio temporale che inizi da una data anteriore di almeno 7 giorni la sospensione delle lezioni e cessi ad una data non inferiore a 7 giorni successivi la ripresa delle medesime. Rileva, pertanto, esclusivamente l'oggettiva sussistenza delle predette circostanze, unitamente all'oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell'assenza del titolare medesimo".

Tenuto conto che il testo suddetto attribuisce la continuità all'assenza ininterrotta del titolare si possano verificare i seguenti casi:

1°caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 al 20 gennaio 2007 giustificata con unica certificazione medica. Il contratto di lavoro in questo caso va stipulato "per l'intera durata dell'assenza" del titolare (art. 37 c. 3 del Ccnl/03). Se la scuola dovesse stipulare il contratto solo fino all'ultimo giorno di lezione (ad es. 22 dicembre), è chiaro che violerebbe il contratto nazionale e quindi il lavoratore sarebbe costretto ad impugnare l'atto.

2°caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 fino al 28 dicembre (giustificata con certificato di pari data) e poi nuova assenza dal lunedì 8 gennaio 2007 fino al 20 gennaio successivo con presentazione di un secondo certificato medico. In questo caso la scuola stipula un primo contratto fino al 22 dicembre e poi un secondo a partire dall'8 gennaio.
Quindi i giorni di sospensione delle lezioni non sono retribuiti. In questo caso c'è la conferma del supplente.

3°caso
assenza del titolare dal 10 dicembre 2006 fino al 28 dicembre (con certificato medico) e poi prosecuzione dal giorno successivo 29 dicembre fino al 20 gennaio 2007 (con seconda certificazione medica). In questo caso la scuola fa un primo contratto fino al 22 dicembre (ultimo giorno di lezione e quindi di effettiva necessità) e poi, preso atto (in data 29
dicembre) che con successiva certificazione vi è di fatto una effettiva interruzione continuativa che rispetta le condizioni di cui al contratto nazionale (sempre i 7 gg. prima e dopo la sospensione, art. 37 c. 3), fa un secondo contratto a partire dal 23 dicembre 2006, giorno successivo al termine del primo, e non dal primo giorno di ripresa delle lezioni (8 gennaio). Cioè il supplente ha diritto anche in questo caso ad un contratto che copre l'intera assenza del titolare, sospensione delle lezioni comprese, visto che la sua assenza effettiva è continuativa per l'intero periodo che va dal 10/12 al 20/1.

Come evidente dal 3° caso, se il lavoratore dovesse rientrare in servizio l'8 gennaio, sarebbero trascorsi i prescritti 15 gg. entro cui le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di inviare il modello di
liquidazione TFR1. Oltre tale termine sarebbero responsabili di eventuali interessi che l'INPDAP elargisce ai lavoratori.
Pertanto alla luce di quanto sopra chiede, per evitare duplicazioni di lavoro (emettere il TFR1 alla data del 22/12, per poi doverlo annullare successivamente, aspetto ancora più difficile per chi opera la trasmissione on line), che codesto Ente disponga per questi casi particolari l'invio anche oltre il termine perentorio di 15 gg. senza addebito di interessi alle istituzioni scolastiche.

In attesa di cortese riscontro al presente quesito porge cordiali saluti.

Frattamaggiore, 27 dicembre 2006                                                                                                                                                         Gennaro MANNA






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Postato il Martedì, 16 gennaio 2007 ore 01:12:11 CET di Renato Bonaccorso
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