Viale Trastevere sta per pubblicare una circolare per assegnare gli incarichi.
Supplenti, parte l'infornata.
Si può far valere il sostegno agli alunni disabili
da ItaliaOggi del 18/7/2006
I docenti precari, inseriti in graduatoria permanente, che hanno conseguito il titolo per il sostegno agli alunni disabili, potranno farlo valere nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Lo prevede una circolare che sta per essere emanata dal ministero dell'istruzione, che reca le istruzioni per conferire gli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico. Mentre scriviamo il termine per la presentazione delle istanze non è ancora stato fissato, ma, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la data sarà individuata in un giorno compreso tra il 25 e il 31 luglio prossimo. Il possesso del titolo dovrà essere comunicato al centro servizi amministrativi con una richiesta in carta libera. L'istanza dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, anche i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. La dichiarazione di possesso del titolo avrà valore di autocertificazione. E consentirà agli interessati l'inserimento in coda alla prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in riferimento al diploma di specializzazione posseduto. La circolare contiene anche altri importanti chiarimenti sullo svolgimento delle operazioni riguardanti l'assegnazione degli incarichi di supplenza, che ItaliaOggi è in grado di anticipare.
PRIMA LE NOMINE SUL SOSTEGNO
L'amministrazione centrale ha ricordato agli uffici periferici che l'attribuzione delle supplenze sul sostegno da parte dei centri servizi amministrativi e delle scuole-polo dovrà precedere il conferimento degli incarichi su posto comune. ´Ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse' si legge nel provvedimento ´che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili'.
Si parte dagli elenchi degli specializzati
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'anno scolastico 2006/2007. Qualora dovessero esaurirsi gli elenchi di prima fascia e in temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, ´in attesa dell'avente titolo'. Se dovessero esaurirsi gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, l'istituzione scolastica procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Quando si passa ai non specializzati
Se nemmeno in questo modo sarà possibile individuare un docente specializzato disposto ad accettare la supplenza, si procederà allo scorrimento delle graduatorie d'istituto dei non specializzati, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'articolo 12 del decreto 28 luglio 2004 n. 64. In altre parole, i dirigenti scolastici dovranno scorrere le graduatorie elaborando, di fatto, una sorta di elenco unico nel quale tutti i docenti in possesso dell'abilitazione che costituisce titolo di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno dovranno essere inseriti con il migliore punteggio che siano in grado di vantare. Così come avviene per i docenti specializzati. Tale procedura, agevole nella scuola materna e primaria, risulta piuttosto complicata per le scuole secondarie di I grado e ancora di più per le secondarie di secondo grado, per via dell'esistenza delle cosiddette aree. Resta il fatto che si tratta di ipotesi residuali che non si verificano di frequente. Che, però, salvaguardano il principio del merito.
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE
La priorità nella scelta della sede, da quest'anno, è prevista non solo per i disabili con un grado di invalidità civile non inferiore ai 2/3, ma anche a chi assiste un disabile grave in via esclusiva. In quest'ultimo caso il diritto alla priorità vale solo per il comune dove risiede il disabile assistito o, in mancanza di sedi disponibili, per il comune più vicino. La priorità vale solo se l'interessato si trova in posizione utile per avere diritto a una proposta di lavoro riguardante un incarico di supplenza che presenti la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. In buona sostanza, si può scegliere per primi solo se la propria posizione in graduatoria avrebbe consentito, comunque, l'ottenimento di un incarico. E l'incarico per il quale si può scegliere per primo deve essere uguale a quello che si sarebbe potuto ottenere comunque. Per esempio: se la posizione consente l'ottenimento di una supplenza annuale, si sceglie per primi tra gli aventi titolo alla supplenza annuale; se la posizione consente l'ottenimento di una supplenza temporanea su cattedra completa fino al 30 giugno, si sceglie per primi tra gli aventi titolo alla supplenza fino al 30 giugno. E così via anche per gli spezzoni.
SPEZZONI FINO A 6 ORE
Anche quest'anno, l'amministrazione sembrerebbe orientata a ritenere che gli spezzoni fino a 6 ore non debbano rientrare nelle disponibilità per il conferimento di supplenze da parte dei centri servizi amministrativi e delle scuole polo. Secondo l'amministrazione, tali incarichi dovrebbero essere conferiti dai dirigenti scolastici solo dopo aver verificato l'inesistenza di disponibilità, da parte dei docenti di ruolo, di farsi carico di tali spezzoni a titolo di ore eccedenti.
Ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Sulla questione, peraltro, vi è già stata una lunga querelle tra amministrazione e sindacati nella precedente legislatura. Il tiro alla fune sugli spezzoni da 6 ore in giù è incentrato sul fatto che l'amministrazione scolastica è stata sempre incline a ritenere legittima l'attribuzione degli spezzoni fino a 6 ore ai docenti di ruolo. Ciò in via prioritaria rispetto ai supplenti.
E tale orientamento ha indotto i dirigenti scolastici ad agire di conseguenza. Il tutto, in ottemperanza a una norma contenuta nella Finanziaria del 2002: l'articolo 22, comma 4. La ratio di questa norma, però, è quella di consentire all'amministrazione di spendere meno. All'atto della emanazione della legge n. 448/2001, infatti, i docenti di ruolo avevano titolo a essere retribuiti, per le ore eccedenti, nell'ordine di 1/78 dello stipendio, per ogni ora, con l'esclusione della indennità integrativa speciale. Successivamente, però, è stato stipulato un nuovo contratto di lavoro, che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. E ciò ha fatto sì che gli emolumenti dovuti per le ore eccedenti diventassero più alti rispetto alla retribuzione prevista per il supplente. In buona sostanza, dunque, l'applicazione della norma contenuta nella Finanziaria del 2002, anziché ingenerare risparmi, sembra aver prodotto maggiori oneri per lo stato. E ciò potrebbe indurre il ministero a rivedere la decisione iniziale.
DOPO IL 31 LUGLIO SI VA ALLE SCUOLE-POLO
Se i centri servizi amministrativi non faranno in tempo ad attribuire gli incarichi di supplenza entro il 31 luglio prossimo, la palla passerà alle cosiddette scuole di riferimento. Meglio note come ´scuole-polo'. Anche per quest'anno, dunque, l'amministrazione centrale ha confermato la necessità di utilizzare questo standard organizzativo.
Fermo restando che gli uffici scolastici saranno liberi di utilizzare ulteriori soluzioni. Alcuni centri servizi amministrativi, peraltro, hanno optato, in passato, per soluzioni miste. Nel senso che le operazioni sono state svolte materialmente dai funzionari e dagli impiegati dei centri servizi amministrativi, ma la gestione delle operazioni è stata effettuata dai dirigenti delle scuole-polo, che si sono avvalsi anche dei supporti organizzativi e amministrativi degli uffici di segreteria.
DISPONIBILITÀ
L'amministrazione centrale ha raccomandato, inoltre, agli uffici periferici di adottare tutte le misure necessarie a garantire il massimo della pubblicità alle operazioni. Il tutto mediante la pubblicazione all'albo e nei siti internet dei relativi atti e della loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi di stampa.
Tra gli atti da pubblicare dovranno essere comprese le disponibilità dei posti da assegnare e i calendari delle convocazioni. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle ´scuole di riferimento' o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
DELEGHE
È stata confermata anche quest'anno la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che una persona di propria fiducia, il dirigente del centro servizi amministrativi competente. Tale delega che dopo il 1° agosto si intende riferita ai dirigenti scolastici che avranno assunto la gestione delle procedure.
NIENTE SANZIONI PER CHI NON ACCETTA L'INCARICO
Resta ferma anche la non applicabilità delle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze (articolo 8, decreto 201/2000) nei confronti di chi non accetterà eventuali proposte di lavoro dal centro servizi amministrativi o dalle scuole-polo. E dunque, i rinunciatari manterranno il diritto a concorrere all'assegnazione degli incarichi che saranno disposti dai dirigenti scolastici.
SÌ ALL'OPZIONE SE PIÙ FAVOREVOLE
Confermata anche quest'anno la possibilità per l'aspirante avente titolo di rinunciare a una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata sino al termine dell'anno scolastico.
Ciò vale se il conferimento delle supplenze non avviene in maniera contestuale, in modo tale da precludere la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.
Supplenti, parte l'infornata.
Si può far valere il sostegno agli alunni disabili
da ItaliaOggi del 18/7/2006
I docenti precari, inseriti in graduatoria permanente, che hanno conseguito il titolo per il sostegno agli alunni disabili, potranno farlo valere nelle graduatorie di circolo e di istituto.
Lo prevede una circolare che sta per essere emanata dal ministero dell'istruzione, che reca le istruzioni per conferire gli incarichi di supplenza per il prossimo anno scolastico. Mentre scriviamo il termine per la presentazione delle istanze non è ancora stato fissato, ma, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, la data sarà individuata in un giorno compreso tra il 25 e il 31 luglio prossimo. Il possesso del titolo dovrà essere comunicato al centro servizi amministrativi con una richiesta in carta libera. L'istanza dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, anche i dati e i riferimenti utili per l'individuazione dell'avvenuto conseguimento del titolo di specializzazione. La dichiarazione di possesso del titolo avrà valore di autocertificazione. E consentirà agli interessati l'inserimento in coda alla prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in riferimento al diploma di specializzazione posseduto. La circolare contiene anche altri importanti chiarimenti sullo svolgimento delle operazioni riguardanti l'assegnazione degli incarichi di supplenza, che ItaliaOggi è in grado di anticipare.
PRIMA LE NOMINE SUL SOSTEGNO
L'amministrazione centrale ha ricordato agli uffici periferici che l'attribuzione delle supplenze sul sostegno da parte dei centri servizi amministrativi e delle scuole-polo dovrà precedere il conferimento degli incarichi su posto comune. ´Ciò sia per le particolari, più laboriose modalità di individuazione degli aventi titolo e di conferimento delle supplenze stesse' si legge nel provvedimento ´che al fine di assicurare tempestivamente il sostegno agli allievi disabili'.
Si parte dagli elenchi degli specializzati
In caso di esaurimento degli elenchi degli insegnanti di sostegno compresi nelle graduatorie permanenti, i posti eventualmente residuati saranno assegnati dai dirigenti scolastici delle scuole in cui esistono le disponibilità, utilizzando gli elenchi tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, validi per l'anno scolastico 2006/2007. Qualora dovessero esaurirsi gli elenchi di prima fascia e in temporanea assenza dei nuovi elenchi di seconda e terza fascia, dovranno essere utilizzati gli elenchi della seconda e terza fascia relativi all'anno scolastico precedente, instaurando rapporti di lavoro con carattere provvisorio, ´in attesa dell'avente titolo'. Se dovessero esaurirsi gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, l'istituzione scolastica procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità.
Quando si passa ai non specializzati
Se nemmeno in questo modo sarà possibile individuare un docente specializzato disposto ad accettare la supplenza, si procederà allo scorrimento delle graduatorie d'istituto dei non specializzati, con gli stessi criteri adottati per la formazione degli elenchi del sostegno previsti dall'articolo 12 del decreto 28 luglio 2004 n. 64. In altre parole, i dirigenti scolastici dovranno scorrere le graduatorie elaborando, di fatto, una sorta di elenco unico nel quale tutti i docenti in possesso dell'abilitazione che costituisce titolo di accesso ai corsi di specializzazione per il sostegno dovranno essere inseriti con il migliore punteggio che siano in grado di vantare. Così come avviene per i docenti specializzati. Tale procedura, agevole nella scuola materna e primaria, risulta piuttosto complicata per le scuole secondarie di I grado e ancora di più per le secondarie di secondo grado, per via dell'esistenza delle cosiddette aree. Resta il fatto che si tratta di ipotesi residuali che non si verificano di frequente. Che, però, salvaguardano il principio del merito.
PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE
La priorità nella scelta della sede, da quest'anno, è prevista non solo per i disabili con un grado di invalidità civile non inferiore ai 2/3, ma anche a chi assiste un disabile grave in via esclusiva. In quest'ultimo caso il diritto alla priorità vale solo per il comune dove risiede il disabile assistito o, in mancanza di sedi disponibili, per il comune più vicino. La priorità vale solo se l'interessato si trova in posizione utile per avere diritto a una proposta di lavoro riguardante un incarico di supplenza che presenti la stessa durata giuridica e la stessa consistenza economica. In buona sostanza, si può scegliere per primi solo se la propria posizione in graduatoria avrebbe consentito, comunque, l'ottenimento di un incarico. E l'incarico per il quale si può scegliere per primo deve essere uguale a quello che si sarebbe potuto ottenere comunque. Per esempio: se la posizione consente l'ottenimento di una supplenza annuale, si sceglie per primi tra gli aventi titolo alla supplenza annuale; se la posizione consente l'ottenimento di una supplenza temporanea su cattedra completa fino al 30 giugno, si sceglie per primi tra gli aventi titolo alla supplenza fino al 30 giugno. E così via anche per gli spezzoni.
SPEZZONI FINO A 6 ORE
Anche quest'anno, l'amministrazione sembrerebbe orientata a ritenere che gli spezzoni fino a 6 ore non debbano rientrare nelle disponibilità per il conferimento di supplenze da parte dei centri servizi amministrativi e delle scuole polo. Secondo l'amministrazione, tali incarichi dovrebbero essere conferiti dai dirigenti scolastici solo dopo aver verificato l'inesistenza di disponibilità, da parte dei docenti di ruolo, di farsi carico di tali spezzoni a titolo di ore eccedenti.
Ma una decisione definitiva non è ancora stata presa. Sulla questione, peraltro, vi è già stata una lunga querelle tra amministrazione e sindacati nella precedente legislatura. Il tiro alla fune sugli spezzoni da 6 ore in giù è incentrato sul fatto che l'amministrazione scolastica è stata sempre incline a ritenere legittima l'attribuzione degli spezzoni fino a 6 ore ai docenti di ruolo. Ciò in via prioritaria rispetto ai supplenti.
E tale orientamento ha indotto i dirigenti scolastici ad agire di conseguenza. Il tutto, in ottemperanza a una norma contenuta nella Finanziaria del 2002: l'articolo 22, comma 4. La ratio di questa norma, però, è quella di consentire all'amministrazione di spendere meno. All'atto della emanazione della legge n. 448/2001, infatti, i docenti di ruolo avevano titolo a essere retribuiti, per le ore eccedenti, nell'ordine di 1/78 dello stipendio, per ogni ora, con l'esclusione della indennità integrativa speciale. Successivamente, però, è stato stipulato un nuovo contratto di lavoro, che ha conglobato l'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. E ciò ha fatto sì che gli emolumenti dovuti per le ore eccedenti diventassero più alti rispetto alla retribuzione prevista per il supplente. In buona sostanza, dunque, l'applicazione della norma contenuta nella Finanziaria del 2002, anziché ingenerare risparmi, sembra aver prodotto maggiori oneri per lo stato. E ciò potrebbe indurre il ministero a rivedere la decisione iniziale.
DOPO IL 31 LUGLIO SI VA ALLE SCUOLE-POLO
Se i centri servizi amministrativi non faranno in tempo ad attribuire gli incarichi di supplenza entro il 31 luglio prossimo, la palla passerà alle cosiddette scuole di riferimento. Meglio note come ´scuole-polo'. Anche per quest'anno, dunque, l'amministrazione centrale ha confermato la necessità di utilizzare questo standard organizzativo.
Fermo restando che gli uffici scolastici saranno liberi di utilizzare ulteriori soluzioni. Alcuni centri servizi amministrativi, peraltro, hanno optato, in passato, per soluzioni miste. Nel senso che le operazioni sono state svolte materialmente dai funzionari e dagli impiegati dei centri servizi amministrativi, ma la gestione delle operazioni è stata effettuata dai dirigenti delle scuole-polo, che si sono avvalsi anche dei supporti organizzativi e amministrativi degli uffici di segreteria.
DISPONIBILITÀ
L'amministrazione centrale ha raccomandato, inoltre, agli uffici periferici di adottare tutte le misure necessarie a garantire il massimo della pubblicità alle operazioni. Il tutto mediante la pubblicazione all'albo e nei siti internet dei relativi atti e della loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e agli organi di stampa.
Tra gli atti da pubblicare dovranno essere comprese le disponibilità dei posti da assegnare e i calendari delle convocazioni. E ciò a maggior ragione dopo il 31 luglio, con il passaggio delle competenze ai dirigenti scolastici e con l'attivazione delle ´scuole di riferimento' o di altre soluzioni ritenute praticabili in relazione ai diversi contesti.
DELEGHE
È stata confermata anche quest'anno la possibilità da parte degli aspiranti di delegare alla scelta, oltre che una persona di propria fiducia, il dirigente del centro servizi amministrativi competente. Tale delega che dopo il 1° agosto si intende riferita ai dirigenti scolastici che avranno assunto la gestione delle procedure.
NIENTE SANZIONI PER CHI NON ACCETTA L'INCARICO
Resta ferma anche la non applicabilità delle sanzioni previste dal regolamento delle supplenze (articolo 8, decreto 201/2000) nei confronti di chi non accetterà eventuali proposte di lavoro dal centro servizi amministrativi o dalle scuole-polo. E dunque, i rinunciatari manterranno il diritto a concorrere all'assegnazione degli incarichi che saranno disposti dai dirigenti scolastici.
SÌ ALL'OPZIONE SE PIÙ FAVOREVOLE
Confermata anche quest'anno la possibilità per l'aspirante avente titolo di rinunciare a una supplenza già accettata per assumerne altra successiva, per diverso insegnamento, più favorevole, di durata sino al termine dell'anno scolastico.
Ciò vale se il conferimento delle supplenze non avviene in maniera contestuale, in modo tale da precludere la possibilità all'avente titolo di effettuare la scelta tra nomine diverse.