RELAZIONI
SINDACALI
- QUESITI -
INDICE
· Ammissione alla contrattazione collettiva nazionale
· Contenzioso interno alle organizzazioni sindacali
- Materie e regole
- Richiesta tavoli separati
- Sottoscrizione
- Delegazione trattante di parte pubblica
- Delegazione trattante di parte sindacale
· Federazioni sindacali composte da più sigle
· Organizzazioni sindacali non rappresentative
· Organizzazioni rappresentative ammesse con riserva
· Permessi del monte ore di amministrazione
- Modalità di calcolo
- Fruizione
· Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari
· Permessi sindacali non retribuiti
· RSU
- Comitato dei garanti
- Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità, dimissioni e
sostituzioni
- Regole di funzionamento
AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE
riferimenti normativi: art. 43 d.lgs 165/2001 e art. 19 CCNQ 7 agosto 1998
- Come si acquisisce il diritto a partecipare alle trattative contrattuali nazionali? |
La
partecipazione al tavolo contrattuale nazionale non discende dalla richiesta
della singola organizzazione o da un atto discrezionale dell'Aran, ma è
disciplinata dall'art. 43 del d.lgs 165/2001, previo esperimento di una
complessa procedura solo al termine della quale l'Aran accerta le organizzazioni
di categoria legittimate, per avere raggiunto la soglia percentuale prevista
dalla legge, ad essere ammesse ai tavoli di contrattazione nazionale.
- Quali sono le organizzazioni sindacali ammesse alle trattative e alle prerogative sindacali nazionali? |
L'Aran
ha il compito di accertare le organizzazioni sindacali rappresentative da
ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione. Le tavole allegate ai CCNQ
sulla ripartizione delle prerogative sindacali identificano esattamente le
organizzazioni sindacali rappresentative e il numero dei distacchi e permessi
nazionali di cui sono titolari per i relativi bienni contrattuali di
riferimento. I movimenti associativi che intervengono tra un biennio
contrattuale e l'altro, pur essendo pienamente legittimi, non producono effetti
se non codificati dai successivi CCNQ.
- E' previsto l'accertamento della rappresentatività relativamente a specifiche tipologie professionali? |
L'Aran
provvede, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 165/2001, ad accertare la
rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali da ammettere ai
tavoli di trattativa dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Pertanto,
tale accertamento è relativo esclusivamente ai comparti e alle aree di
contrattazione nella loro unicità, senza alcun riferimento a specifiche
tipologie professionali.
- I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative nazionali? |
Le
competenze dell'Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da
ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro
prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e
quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni,
formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che
possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello
successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per
ogni biennio contrattuale, l'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che
di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della
rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a
quanto indicato nel relativo CCNQ. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva,
innanzi tutto, il momento dell'accertamento, non producendo, nell'immediato,
alcun effetto le vicende associative che si verificano successivamente.
AFFISSIONE E USO DEI LOCALI
riferimenti normativi: artt. 3 e 4 CCNQ 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Quali sono i soggetti titolari del diritto di affissione e del diritto ai locali? |
Per
quanto riguarda il diritto di affissione e il diritto all'utilizzazione dei
locali, rientrando tali diritti, come quello di indire l'assemblea, tra quelli
di sostegno all'attività sindacale nei luoghi di lavoro, la loro titolarità è in
capo alla RSU unitariamente intesa e alle organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei
luoghi di lavoro sono riconosciuti oltre che alla RSU solo alle organizzazioni
di categoria rappresentative (le confederazioni sindacali non hanno titolarità
in proprio). I diritti di affissione e di uso dei locali sono disciplinati dal
CCNQ del 7 agosto 1998.
- E' possibile concedere strumentazioni ulteriori oltre quelle già previste? |
Nel
caso in cui la RSU e i sindacati rappresentativi richiedano la disponibilità di
strumentazioni aggiuntive a quelle previste, nulla vieta di concordarne
l'utilizzo secondo i livelli di contrattazione integrativa dell'amministrazione,
ma ciò non può comportare un aggravio di spesa e costi aggiuntivi per
l'amministrazione stessa.
- Rientra nell'esercizio del diritto di affissione l'apertura di una finestra informatica sulla rete intranet dell'amministrazione? |
L'art.
3 del CCNQ 7 agosto 1998 ha riconosciuto in capo alla RSU e ai dirigenti
sindacali appartenenti alle organizzazioni sindacali rappresentative il diritto
di affissione anche mediante l'utilizzo – ove disponibile – dell'eventuale
attrezzatura informatica. Naturalmente il dovere di collaborazione a carico
della amministrazione non deve comportare ulteriori adempimenti che
costituiscano aggravio di spesa o disagi organizzativi per la stessa. Le
modalità di utilizzo delle attrezzature vanno, pertanto, concordate nella sede
di lavoro nel rispetto del suddetto principio.
- La RSU può utilizzare, per le sue comunicazioni al personale, la carta intestata dell'amministrazione? |
La RSU
deve utilizzare, per qualsiasi tipo di comunicazione, diretta e non ai
dipendenti dell'Ente, carta intestata propria o anche con un semplice timbro che
permetta ai dipendenti stessi di accertarne la provenienza, senza ingenerare
dubbi ed equivoci. Essa è infatti controparte dell'amministrazione, insieme alle
organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL, nella stipula dei contratti
integrativi.
riferimenti normativi: art. 12 CCNQ 7 agosto 1998 e art. 7, comma 3, CCNQ 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3 agosto 2004
chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le aspettative non retribuite sono fruibili solo da dirigenti sindacali appartenenti ad organizzazioni sindacali rappresentative? |
Le
ragioni che hanno indotto le parti che hanno sottoscritto il CCNQ del 7 agosto
1998 sulle prerogative sindacali a prevedere che anche le aspettative non
retribuite disciplinate dall'art. 12 siano fruibili solo dalle organizzazioni
sindacali rappresentative si rinvengono nell'insieme del quadro normativo che,
nel pubblico impiego, ha ridisegnato il sistema delle relazioni e dei diritti
sindacali, contrattualizzando l'intera materia relativa all'utilizzazione dei
distacchi, permessi ed aspettative, con le precisazioni che saranno svolte nei
punti seguenti. Il nuovo sistema collega strettamente la fruizione delle
prerogative sindacali alla rappresentatività, come si evince senza possibilità
di dubbio sulla base dell'elemento letterale, dall'art. 43 comma 6 del D.lgs
165/2001, il quale recita che "le confederazioni e le organizzazioni ammesse
alla contrattazione nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi
sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività". L'art. 12 del
CCNQ 7 agosto 1998 non ha fatto dunque altro che applicare la suddetta regola -
ritenuta inderogabile dalle parti - anche in presenza della contrattualizzazione
delle modalità di utilizzo delle prerogative - perché connessa con
l'accertamento della rappresentatività (materia sottratta alla disponibilità
della fonte pattizia anche a seguito degli esiti del referendum dell'11 giugno
1995). In buona sostanza la legislazione che riguarda il rapporto di lavoro
pubblico assume carattere di specialità sotto diversi profili rispetto al
modello della Legge 300 del 1970, al quale pure è ispirata nel riprendere le
forme di tutela delle libertà e dell'attività sindacale.
Infatti
è oggetto di tutela legale specifica, che lo statuto dei lavoratori non
contempla, il ruolo del sindacato nella contrattazione collettiva a livello
nazionale e l'ammissione alle trattative con l'Aran è garantita alle
organizzazioni sindacali che superino una soglia minima di rappresentatività
(misurata in base alle deleghe per i contributi sindacali ed ai voti riportati
nella elezione degli organismi di rappresentanza unitaria del personale, in
percentuale rispetto al totale delle deleghe e dei voti). Di conseguenza, la
rappresentatività non si ricava dalla effettiva sottoscrizione dei contratti
come nel settore privato dove vige un regime di libertà negoziale, ma
all'opposto, solo il superamento della soglia minima di rappresentatività
obiettivamente misurata è condizione necessaria e sufficiente per essere ammessi
alle trattative negoziali e, quindi, alla fruizione delle relative prerogative i
cui costi diretti ed indiretti (come avviene per le aspettative) sono a carico
dello Stato. In definitiva le norme in esame (ed i CCNQ che ne sono derivati)
delimitano legittimamente e coerentemente il numero dei soggetti sindacali che
possono accedere ai benefici in questione. Pertanto mentre è vero che le
aspettative non retribuite nel contesto della Legge 300 sono svincolate dalla
rappresentatività, nel sistema del pubblico impiego dove - come detto - non
sussiste con riguardo ai soggetti delle relazioni sindacali il principio di
libertà negoziale, anche la fruibilità di questa prerogativa, con l'entrata in
vigore del CCNQ del 7 agosto 1998 ed in applicazione dell'art. 43 citato, è
riconosciuta solo a quei soggetti che sulla base delle regole sono individuati
come interlocutori della parte pubblica rappresentata dall'Aran ed ammessi alle
trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.
- Qual è il limite temporale minimo dell'aspettativa sindacale non retribuita? |
Il
combinato disposto dell'art. 12 e art. 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 esclude la
possibilità di fruizione di periodi di aspettativa sindacale non retribuita per
periodi inferiori a tre mesi. Si evidenzia, inoltre, che le aspettative non
retribuite sono previste in favore dei soli dirigenti sindacali che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni
ed organizzazioni sindacali rappresentative.
- L'aspettativa non retribuita è cumulabile con i permessi orari di amministrazione? |
L'art.
12 del CCNQ sull'utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali del 7
agosto 1998 prevede l'applicazione delle flessibilità di cui all'art. 7 anche ai
casi di aspettativa sindacale non retribuita. Nell'ipotesi di una aspettativa
sindacale non retribuita part-time troverà, quindi, applicazione il comma 8
dell'art. 7, in cui si esclude la possibilità di fruizione dei permessi previsti
dagli artt. 8 e 9 del CCNQ.
- L'aspettativa non retribuita è cumulabile con il distacco part-time? |
Il
limite della cumulabilità tra aspettativa non retribuita e distacco part-time è
fissato nell'art. 7 del CCNQ del 18 dicembre 2002, confermato dal CCNQ del 3
agosto 2004.
riferimento
normativo: art. 2 CCNQ 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le ore annue per l'assemblea spettano anche ai dipendenti che sono componenti RSU? |
Le ore
annue pro capite per dipendente costituiscono un monte ore distinto da quello
dei permessi sindacali (monte ore di amministrazione), in quanto sono destinate
alla partecipazione alle assemblee sindacali e spettano a tutti i lavoratori,
compresi gli eletti nella RSU.
- Su quali argomenti può essere indetta l'assemblea? |
L'ordine del giorno delle assemblee deve riguardare materie "di interesse
sindacale e del lavoro" rientrando, in detto inciso, un contenuto molto ampio e
difficilmente interpretabile. Più propriamente si precisa che le materie
all'ordine del giorno dell'assemblea non devono necessariamente interessare
problemi sindacali della singola amministrazione o dell'insieme dei lavoratori
della stessa, ma possono essere tutti quelli che il sindacato assume come
materia propria in rapporto ai propri obiettivi. Inoltre i termini "di interesse
sindacale e del lavoro" riconducono a problemi di carattere più generale
relativi a tutto ciò che concerne direttamente o indirettamente la condizione di
lavoro.
- Le assemblee del personale del comparto e di quello con qualifica dirigenziale avvengono separatamente? A convocarle sono abilitati gli stessi soggetti? |
Poiché,
come già precisato per altri istituti, i contratti di lavoro del personale dei
comparti e delle aree dirigenziali sono distinti ed operano in favore di
dipendenti diversi, le assemblee del personale dei comparti e dei dirigenti
avvengono separatamente. Il diritto di indire l'assemblea per il personale non
dirigente è in capo alla RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto (e non possono parteciparvi i dirigenti) mentre per i dirigenti il
diritto è in capo alle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza
e alle RSA della dirigenza (e non possono parteciparvi i dipendenti del
comparto). L'unica eccezione è il caso in cui una organizzazione rappresentativa
sia nel comparto che nell'area dirigenziale indica una assemblea sindacale unica
per materie di interesse comune. Sarà cura dell'amministrazione rilevare le
presenze in quanto le ore utilizzate dovranno essere detratte dal rispettivo
monte ore annuo.
- L'organizzazione sindacale presente nel luogo di lavoro ma non rappresentativa nel comparto o nell'area può convocare l'assemblea? |
Il
diritto di assemblea rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL
di comparto e di area. Non hanno pertanto titolo ad indire la assemblea le
organizzazioni sindacali non rappresentative, ancorché presenti
nell'amministrazione.
- Una organizzazione sindacale rappresentativa solo nell'area dirigenziale può indire l'assemblea per il personale del comparto? |
Una
organizzazione sindacale rappresentativa solo nell'area della dirigenza può
indire l'assemblea in orario di lavoro per i soli dirigenti, nel limite orario
annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla
stessa non può partecipare il personale appartenente al comparto. Nel caso in
cui ciò avvenga per questi ultimi l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata.
- I singoli componenti della RSU possono indire l'assemblea sindacale? |
Relativamente al diritto di indire l'assemblea da parte del singolo componente,
ovvero di una minoranza della RSU, questa Agenzia ritiene che, più in generale,
non si possa prescindere dalla natura di detto organismo. Trattandosi infatti di
un organo collegiale che assume le proprie decisioni a maggioranza, la posizione
del singolo componente o della minoranza non può che avere rilievo all'interno
dell'organismo, appunto in sede di assunzione delle decisioni. Nei rapporti
esterni opera la RSU nella sua espressione unitaria di organo collegiale.
- Le confederazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro? |
In
riferimento all'oggetto si precisa che, relativamente al diritto di indizione
delle assemblee sindacali i soggetti titolari sono chiaramente indicati dal CCNQ
del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto o di area, che escludono le
confederazioni. Nel quadro normativo generale vigente i diritti sindacali nei
luoghi di lavoro sono riconosciuti, oltre che alla RSU, solo alle organizzazioni
di categoria rappresentative.
- L'assemblea può svolgersi all'aperto? |
L'art 2
del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano
tenute in idonei locali concordati con l'amministrazione. Non è possibile
utilizzare surrettiziamente l'istituto dell'assemblea per azioni sindacali che
abbiano natura diversa.
- Si può riconoscere il buono pasto al dipendente che ha partecipato ad una assemblea prolungata oltre il normale orario di lavoro in un arco di tempo per il quale è prevista la maturazione dello buono stesso? |
Il
diritto di assemblea, diritto in capo ai lavoratori, è da considerarsi
prestazione lavorativa a tutti gli effetti, non essendo assimilabile alla
fattispecie dei permessi e distacchi sindacali, diritto in capo ai soli
dipendenti dirigenti sindacali.
Circa
il fatto che l'assemblea si sia prolungata oltre l'orario di lavoro a parere di
questa Agenzia non comporta alcun riconoscimento in quanto il limite previsto
dalla normativa vigente "in orario di lavoro" significa che l'assemblea può
anche andare oltre il normale orario, ma in questo caso non dovrà essere
retribuita in quanto è sospesa la prestazione lavorativa. Ovviamente la
partecipazione dei lavoratori all'assemblea oltre l'orario di lavoro non
comporterà alcuna detrazione dal relativo monte ore.
CONTENZIOSO INTERNO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
chiarimenti Aran:
nota n. 7660 del 18 ottobre 2004
*
Materie e regole *
riferimenti normativi: art. 40, comma 3, d.lgs 165/2001 e
art. 10
CCNQ 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
e
nota n. 1702 del 15 febbraio 2002
- Nel contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti sindacali? |
La
contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa
espressamente demandate dai CCNL. Qualora intervenga su materie non demandate e
quindi in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL e che comportino
oneri non previsti, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001, le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. La materia relativa
ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla
contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ
del 7 agosto 1998 e dal CCNL.
- Attraverso quali strumenti si possono regolare le relazioni sindacali nell'amministrazione? |
Attraverso protocolli locali la cui natura è quella di fissare le regole di un
operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche
di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni
sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti
ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL. La definizione dei protocolli locali è
lasciata ai soggetti del luogo di lavoro che devono valutare autonomamente le
regole di correttezza e opportunità a cui improntare le relazioni sindacali,
tenuto conto dell'ampio spazio che i contratti quadro e di lavoro lasciano in
ordine ai comportamenti da tenere in sede di incontri sindacali. Il sistema
delle relazioni sindacali è, infatti, improntato ai principi di responsabilità,
correttezza, buona fede e trasparenza ed orientato alla prevenzione dei
conflitti, principi che debbono essere condivisi tra le parti.
- Nel caso in cui sia intervenuto un protocollo locale che, al fine di rendere più funzionale la trattative, ha fissato il numero dei componenti della delegazione trattante in sede aziendale, in quale modo è possibile modificare l'atto con il quale le parti si sono autovincolate? |
In
nessuno dei contratti stipulati dall'Aran è fissato il numero dei componenti
della delegazione trattante in sede aziendale, lasciando tale compito alla
libera scelta delle parti. In ogni caso, ove queste si siano autovincolate, le
modalità per rivedere il numero dei componenti la delegazione trattante vanno
ridefinite con le stesse procedure concordate.
- Cosa comporta la partecipazione alle trattative del dipendete dirigente sindacale se avvengono in orario di lavoro? |
L'art.
10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono –
normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia
possibile, vengano attivate "procedure e modalità idonee a tal fine", vale a
dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento
del mandato (cambi turno, etc..). Il significato di tale garanzia prevista dalla
norma non comporta, infatti, che l'attività sindacale sia assimilata
all'attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di
dirigente sindacale quale controparte dell'amministrazione e quindi, in
coincidenza con il servizio, dovrà essere utilizzato il monte ore permessi. Un
diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un incremento non calcolabile
delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là
del contingente stabilito.
- Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale? |
Nel
merito della conduzione delle trattative (ovvero se le sedute possano essere
registrate o se sia necessario predisporre verbali delle riunioni, etc.) si
precisa che non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per
quello finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. Si precisa,
inoltre, che la redazione del verbale è richiesta nel solo caso della
concertazione (rif. CCNL). Riguardo più in generale ai comportamenti propri da
tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro e di
comparto lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente,
che il sistema delle relazioni sindacali è "improntato ai principi di
responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed
orientato alla prevenzione dei conflitti". Tali principi sono coerenti con
l'autonomia delle singole amministrazioni posta alla base della contrattazione
integrativa.
- Su richiesta sindacale è possibile effettuare la trasmissione audio video delle riunioni relative alla contrattazione integrativa o comunque renderle accessibili al personale? |
Le
trattative si svolgono con la presenza esclusiva delle delegazioni trattanti di
parte pubblica e di parte sindacale e, per quest'ultima, nelle persone dei
dirigenti sindacali accreditati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e
firmatarie del CCNL che si sta applicando e della RSU (cfr. CCNQ del 7 agosto
1998 e vigente CCNL di comparto).
Per la
delegazione di parte pubblica si tratta di attività istituzionale, mentre per la
delegazione di parte sindacale si tratta di attività esercitata in qualità di
controparte non equiparabile all'attività istituzionale dell'amministrazione.
Infatti i dirigenti sindacali, nel caso in cui la trattativa si svolga durante
l'orario di servizio (in deroga al principio che deve essere normalmente
condotta fuori dallo stesso), dovranno essere in permesso sindacale per la
partecipazione al negoziato.
Ne
deriva che durante l'orario di lavoro i dipendenti dell'amministrazione sono
tenuti a prestare il loro servizio, non rientrando nello stesso l'ascolto o la
visione delle trattative sindacali. Si rammenta infine che, per informare tutti
i dipendenti sull'andamento delle trattative, la RSU e le organizzazioni
sindacali rappresentative possono utilizzare il diritto di assemblea e/o altre
forme di comunicazione.
- Se la contrattazione integrativa avviene fuori orario di lavoro i dipendenti che partecipano come dirigenti sindacali hanno diritto al recupero delle ore? |
Ai
sensi dell'art. 10 comma 7 del CCNQ 7 agosto 1998 le riunioni con le quali le
pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle
materie previste dai CCNL vigenti avvengono – normalmente – al di fuori
dell'orario di lavoro, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di
utilizzare al meglio il monte ore dei permessi previsti dall'art. 9 del CCNQ
citato per garantire l'attività sindacale. Pertanto le riunioni che avvengono di
sabato (laddove l'orario sia articolato su cinque giorni) o nelle ore
pomeridiane, cioè al di fuori dell'orario di servizio, corrispondono al dettato
della norma. E' da escludere il recupero delle ore in quanto i dipendenti
dirigenti sindacali partecipano alle trattative in qualità di controparte
dell'amministrazione, attività non equiparabile a quella istituzionale
dell'amministrazione. Infatti i dipendenti dirigenti sindacali, nel caso in cui
la trattativa si svolga durante l'orario di servizio, in deroga al principio che
deve essere normalmente condotta fuori dallo stesso, per la partecipazione al
negoziato dovranno essere in permesso sindacale.
- Quali misure può adottare l'amministrazione, in caso di urgente convocazione del tavolo negoziale in orario di lavoro? |
L'art.
10, comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998, prevede che le riunioni con le quali le
pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali nelle
materie previste dai CCNL vigenti avvengano – normalmente – al di fuori
dell'orario di lavoro. E', pertanto, necessario che le amministrazioni ne
assicurino la più scrupolosa attuazione onde evitare, come indicato dalla
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, aggravi di spesa nonché
la ulteriore conseguenza di far dipendere dalla loro azione tempi e modalità
della contrattazione collettiva integrativa. Il medesimo comma prevede,
peraltro, che, qualora non sia possibile svolgere la trattativa fuori
dall'orario di lavoro, come, ad esempio, in caso di convocazione delle parti
sindacali motivate dalla assoluta urgenza di assumere decisioni concordate,
attraverso le relazioni sindacali previste dai rispettivi contratti collettivi,
vengano adottate tutte le forme possibili di articolazione dell'orario di lavoro
che possano facilitare lo svolgimento del mandato sindacale (es. cambio del
turno, etc.).
- In sede di contrattazione integrativa le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU possono presentare diverse e distinte piattaforme? |
La
delegazione trattante in sede di contrattazione decentrata è costituita, per la
parte sindacale, dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del CCNL. Entrambe potranno, quindi, presentare
piattaforme contrattuali che sarà compito dell'amministrazione valutare.
chiarimenti Aran: nota n. 1702 del 15 febbraio 2002
- In presenza di tavoli separati, se richieste, le trattative devono essere contestuali? |
Nel
caso di tavoli separati, le trattative potranno svolgersi sia contestualmente
sia in momenti successivi. Ciò dipende anche dalla consistenza numerica della
delegazione pubblica e dalla necessità di assicurare "pari dignità" ai tavoli
separati. Evidentemente l'indivisibilità della delegazione pubblica (ad es.
unico dirigente responsabile delle trattative) impone che la trattativa si
svolga, con alternanza tra i tavoli, in tempi successivi.
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
e
nota n. 1702 del 15 febbraio 2002
- Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve
applicare la regola del 51%? |
L'art.
43, comma 3, del D.lgs 165/2001 prevede che il contratto collettivo nazionale
sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che
vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra
il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale. In
sede locale vale il principio generale del raggiungimento del maggior consenso
possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione,
non solo in relazione al grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse
alle trattative, ma anche al fatto che acconsentano alla stipulazione
dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di
contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è
costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalle RSU, che
decidono al loro interno a maggioranza. Nel caso in cui la RSU abbia provveduto
a definire un proprio regolamento di funzionamento e qualora lo stesso preveda
la compilazione di verbali, l'eventuale dissenso di alcuni componenti potrà
risultare da dichiarazioni "a verbale". In ogni caso, le modalità con le quali
tale maggioranza si esprime, il regolamento di funzionamento delle RSU, i
rapporti di questa con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
integrativa, sono problemi di stretta pertinenza della RSU nel suo complesso e
rispetto ad essi le singole amministrazioni non sono tenute ad alcun intervento.
- Nel caso di una federazione sindacale rappresentativa costituita da più sigle il contratto integrativo può essere sottoscritto solo da una di esse? |
La
firma dei contratti integrativi deve essere apposta dai dirigenti sindacali
accreditati, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, in nome e per
conto della federazione unitariamente intesa con l'indicazione della
denominazione di quest'ultima e non da parte della singola componente a titolo
proprio, in quanto non rappresentativa e non firmataria del CCNL che si sta
applicando. Ne deriva che per l'amministrazione viene meno l'obbligo di
sindacare sulla composizione della federazione in quanto l'elemento essenziale
per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto integrativo è
l'accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della federazione
rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna.
- Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all'atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo? |
Non si
ravvisa alcun ostacolo normativo al rilascio da parte di organizzazioni
sindacali componenti della delegazione trattante del contratto integrativo di
dichiarazioni a verbale intese ad esplicitare le ragioni per cui, al termine del
negoziato a cui esse abbiano regolarmente partecipato, non intendano
sottoscrivere l'intesa.
- La sottoscrizione del contratto integrativo da parte di un solo componente RSU impegna la RSU nel suo complesso? |
La RSU
partecipa alle trattative nella sua veste di soggetto unitario di natura
elettiva che rappresenta i lavoratori ed è, pertanto, da escludere qualunque
riferimento ai singoli componenti della stessa. La RSU assume le proprie
decisioni a maggioranza e la posizione del singolo componente rileva solo
all'interno della stessa, ma non all'esterno ove la RSU opera, appunto, come
soggetto unitario. E' di esclusiva competenza della RSU definire le regole del
proprio funzionamento, le modalità con le quali la maggioranza si esprime, la
composizione della propria delegazione trattante, i rapporti con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ammesse alla trattativa. Pertanto
la sigla di un componente, a titolo individuale, non è valida ai fini della
sottoscrizione del contratto integrativo. Un componente può sottoscrivere il
contratto integrativo nel solo caso in cui sia espressamente delegato a
rappresentare la RSU nella sua accezione di soggetto unitario. Poiché l'adozione
da parte della RSU di un proprio regolamento di organizzazione è atto
volontario, nel caso in cui non venga adottato, tutti i componenti della RSU
hanno diritto di partecipare alle trattative. Cfr. anche Accordo di
interpretazione autentica stipulato il 6 aprile 2004 pubblicato alla voce
"CCNQ".
- Se la RSU è decaduta e sono decorsi i cinquanta giorni di cui all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con le sole organizzazioni rappresentative di categoria? |
Gli
accordi vigenti in materia di prerogative sindacali non prevedono alcuna norma
che, nel caso in cui le organizzazioni sindacali che hanno titolo ad indire le
elezioni non vi provvedano, legittimi la prosecuzione delle trattative con le
sole organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Si evidenzia, infatti, che in
sede di contrattazione integrativa per il personale dei comparti, la RSU,
organismo di rappresentanza elettiva del personale è, unitamente alle
organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del CCNL, uno dei soggetti
necessari della relativa delegazione trattante.
- Se la RSU non viene rinnovata dopo il triennio di vigenza è possibile proseguire le trattative in sede decentrata con la precedente RSU? |
L'art.
42, comma 4, del D.lgs 165/2001 nel prevedere il periodico rinnovo delle RSU ne
ha escluso la prorogabilità. Ne consegue che la RSU eletta tre anni prima è da
considerare decaduta a tutti gli effetti.
- Cosa implica il mancato raggiungimento dell'accordo in sede locale? |
Il
sistema delle relazioni sindacali poggia sul principio della partecipazione
sindacale costituita dall'insieme degli istituti delle relazioni sindacali. Essi
assolvono nel loro insieme la funzione della partecipazione fermi restando i
diversi ruoli dell'amministrazione e del sindacato desumibili dalla
sottolineatura del principio privatistico in virtù del quale il contratto si
stipula solo quando vi è la convenienza delle parti e che le relazioni sindacali
non possono protrarsi all'infinito impedendo all'amministrazione di decidere.
Infatti l'unico vincolo per l'amministrazione - nelle materie demandate alla
contrattazione integrativa - è quello di non poter decidere unilateralmente in
materia di trattamento economico accessorio. Per altre materie di contrattazione
nonché per quelle di concertazione, trascorsi inutilmente i termini previsti nel
CCNL, l'amministrazione si riappropria del suo potere decisionale e il sindacato
del proprio potere di intraprendere azioni conflittuali in caso di soluzioni non
condivise. In sintesi, il principio della partecipazione significa che le parti
sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale di trasformazione della
pubblica amministrazione, in quanto la condivisione dei nuovi modelli
organizzativi, favorisce il processo di cambiamento ma tale principio non porta
all'obbligo dell'intesa anche se le amministrazioni sono tenute a svolgere ogni
utile sforzo per pervenire a soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti a
confronto nonché per l'utenza i cui interessi sono comunque tutelati dalla
pubblica amministrazione.
* Delegazione trattante di parte pubblica *
chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Può un componente della delegazione trattante di parte pubblica essere contemporaneamente componente della RSU? |
La
figura di un componente della delegazione trattante di parte pubblica è
incompatibile con quella di dirigente sindacale quale è il componente della RSU.
Le due figure, pertanto, essendo controparte l'una dell'altra, non possono
essere in capo alla medesima persona. L'amministrazione, al fine di rimuovere
tale stato di incompatibilità, dovrà, pertanto, procedere alla sostituzione del
componente della delegazione trattante di parte pubblica, non potendo procedere
alla dichiarazione di decadenza del dipendente da componente della RSU. Tale
competenza, infatti, è in capo esclusivamente alla RSU stessa.
* Delegazione trattante di parte sindacale *
riferimento normativo: art. 42 del d.lgs 165/2001
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le singole amministrazioni possono individuare le organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa? |
Le
amministrazioni devono comunicare biennalmente all'Aran i dati relativi alle
deleghe rilasciate dai dipendenti in favore delle organizzazioni sindacali,
nonché i dati elettorali in occasione delle elezioni delle RSU, ma le stesse non
hanno alcun compito in merito all'accertamento della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali da ammettere alla contrattazione integrativa,
discendendo la rappresentatività dalla legge e dai contratti.
- Con quali organizzazioni sindacali si procede, se del caso, ad integrare il contratto integrativo? E con quali organizzazioni si procede alla sua interpretazione autentica? |
I
contratti integrativi sono di quattro tipologie:
1 – il
primo contratto integrativo riguarda il quadriennio normativo e primo biennio
economico. La parte normativa è valida per l'intero quadriennio e deve essere
stipulata in una sessione unica. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a
partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL;
2 – il
secondo contratto integrativo è solamente di parte economica e viene stipulato
per l'allocazione delle risorse derivanti dal contratto nazionale relativo al
medesimo biennio economico. Le organizzazioni sindacali che hanno titolo a
partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del corrispondente CCNL.
La
delegazione del contratto integrativo di cui al punto 1 continua ad operare sino
a che a livello nazionale non sia sottoscritto il CCNL del secondo biennio e,
solo da tale momento, il contratto integrativo di cui al punto 2 dovrà essere
stipulato con i nuovi firmatari. Nel caso in cui rimangano gli stessi del CCNL
precedente la delegazione della contrattazione integrativa non muta, altrimenti
si dovrà prendere atto dei nuovi soggetti firmatari e formare la nuova
delegazione (cfr. art. 6 del CCNQ del 9 agosto 2000 richiamato nell'art. 7 del
CCNQ del 18 dicembre 2002);
3 – la
parte normativa del contratto integrativo può essere completata con altro
contratto, in relazione a quelle materie per le quali il contratto integrativo
si rende necessario solo al verificarsi dell'evento (accordi di mobilità,
implicazioni derivanti dai processi di riorganizzazione, etc.). Poiché tali
contratti possono essere stipulati a cavallo dei bienni, le organizzazioni
sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle firmatarie del
CCNL vigente nel momento in cui vi si procede (che possono essere quelle del
quadriennio normativo e primo biennio economico ovvero quelle del secondo
biennio economico – cfr. punti 1 e 2);
4 – il
contratto di interpretazione autentica di clausole del contratto integrativo. Le
organizzazioni sindacali che hanno titolo a partecipare al negoziato sono quelle
originariamente firmatarie del contratto integrativo a cui la clausola da
interpretare si riferisce.
Occorre
precisare cosa succede negli intervalli tra i principali contratti indicati nei
punti 1 e 2 precedenti. A tal fine si significa che tutti i CCNL prevedono che
la gestione dei fondi sia affidata alla contrattazione integrativa e che essa,
pertanto, nel rispetto dei criteri generali fissati dal contratto integrativo
quadriennale del punto 1, avvenga annualmente nell'ambito delle risorse che a
consuntivo il contratto integrativo applicabile in quel momento mette a
disposizione. Resta fermo che la delegazione sindacale che partecipa alle
contrattazioni di cui ai punti precedenti è integrata dalla RSU.
- Senza detenere il requisito della rappresentatività per il biennio contrattuale di riferimento, un'organizzazione sindacale può essere ammessa alle trattative in quanto firmataria del contratto relativo al quadriennio normativo o comunque di un contratto precedente? |
Non c'è
nessuna norma che permetta alle organizzazioni sindacali che perdono la
rappresentatività, dopo la firma del CCNL di comparto o area, di partecipare
alle trattative per il successivo biennio in virtù del fatto che hanno
sottoscritto quello precedente, anche ove si tratti del contratto afferente al
quadriennio normativo. I contratti di lavoro, infatti, sono tra di loro autonomi
e seguono regole proprie per quanto riguarda i soggetti da ammettere alla
contrattazione integrativa. Pertanto, le amministrazioni in sede di applicazione
dei CCNL sottoscritti, anche in ragione della possibile diversità dei soggetti
firmatari, devono tenere distinti i contratti integrativi.
- I mutamenti associativi interni alle organizzazioni sindacali rappresentative incidono sulla ammissione alle trattative? |
Le
competenze dell'Aran sono quelle di accertare i sindacati rappresentativi da
ammettere ai tavoli nazionali di contrattazione e codificare nei CCNQ le loro
prerogative sindacali. Poiché non è possibile limitare la libertà sindacale e
quindi i movimenti associativi (nuove adesioni, recessi di precedenti adesioni,
formazione di nuovi soggetti sindacali, cambi di denominazioni, etc.) che
possono verificarsi tra un accertamento della rappresentatività e quello
successivo, al fine di garantire la stabilità della delegazione trattante per
ogni biennio contrattuale, l'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998 ha stabilito che
di essi se ne tenga conto solamente nel successivo accertamento della
rappresentatività. Sino a tale momento la situazione resta cristallizzata a
quanto indicato nel relativo CCNQ. Le amministrazioni devono, pertanto, fare
riferimento ai CCNQ vigenti per identificare i soggetti titolari delle
prerogative sindacali nazionali (distacchi e permessi) e al frontespizio del
CCNL che si sta applicando per l'accredito dei componenti delle delegazioni
trattanti nella contrattazione integrativa e la distribuzione del monte ore
aziendale. Dalla normativa esposta ne deriva che rileva, innanzi tutto, il
momento dell'accertamento, non producendo, nell'immediato, alcun effetto le
vicende associative che si verificano successivamente.
- Quali sono i vincoli per la composizione della propria delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale rappresentativa? |
Non
esistono norme contrattuali né di legge che pongano limiti alla libertà di
qualsiasi sigla sindacale di definire la composizione della propria delegazione
trattante, in sede nazionale come in sede locale. Unico vincolo per
l'amministrazione è che il dirigente sindacale sia accreditato da parte delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle vigenti norme
contrattuali e secondo le modalità indicate nell'art. 10 comma 2 del CCNQ in
materia di diritti e prerogative sindacali del 7 agosto 1998.
- Chi stabilisce la composizione della delegazione della RSU per le trattative? |
La
composizione della propria delegazione ai fini della partecipazione alla
contrattazione integrativa è di competenza della RSU stessa.
- I rappresentanti delle confederazioni partecipano alla contrattazione integrativa? |
La
delegazione trattante in sede di contrattazione integrativa è composta, oltre
che dalla RSU, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative firmatarie del CCNL che si sta applicando e non anche dalle
confederazioni cui esse aderiscono. Si fa inoltre presente che le confederazioni
sono ammesse ai tavoli di trattativa nazionale solo ed in quanto alle stesse
aderiscano organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non
viceversa.
- La mancata sottoscrizione in sede nazionale del CCNL da parte dell'organizzazione sindacale rappresentativa implica o meno la sua esclusione dalle trattative in sede di contrattazione integrativa? |
Le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione nazionale, qualora decidano
di non addivenire alla firma del CCNL, si autoescludono dalla partecipazione
alla contrattazione integrativa relativa al biennio corrispondente.
- Da chi è composta, in sede decentrata, la delegazione trattante di parte sindacale per le aree dirigenziali? |
Non
essendo stato stipulato alcun accordo per la costituzione delle RSU per il
personale delle Aree dirigenziali, la delegazione trattante di parte sindacale
continua ad essere composta dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA)
espressamente costituite per l'area della dirigenza dalle organizzazioni
sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei CCNL della stessa
area dirigenziale e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
territoriali di categoria firmatarie del CCNL di riferimento.
- E' possibile che facciano parte della delegazione trattante di parte sindacale rappresentanti accreditati da organizzazioni presenti nell'amministrazione ma non rappresentative a livello nazionale? |
Non
possono essere ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali che per
quanto consistenti in sede locale, non siano state ammesse alle trattative
nazionali in quanto non rappresentative, ovvero, ancorché ammesse, non abbiano
sottoscritto il CCNL che si sta applicando.
- La singola sigla componente di una federazione rappresentativa può accreditare un suo dirigente sindacale in seno alla delegazione trattante ? |
La
circostanza che alcune federazioni sindacali firmatarie del CCNL siano composte
da più sigle sindacali non ha alcun rilievo, in quanto esclusivamente le
federazioni unitariamente intese, nella denominazione risultante dal
frontespizio del CCNL, sono ammesse alla contrattazione integrativa e alla
fruizione delle prerogative sindacali nazionali e di luogo di lavoro e non le
loro singole componenti. A tal fine le federazioni composte da più sigle
sindacali devono, infatti, accreditare, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 7 agosto
1998, i propri dirigenti sindacali.
- La semplice iscrizione al sindacato legittima il lavoratore a partecipare alle riunioni per la contrattazione integrativa? |
In
merito alla possibilità che un lavoratore iscritto ad una organizzazione
sindacale ma non facente parte né della RSU, né risulti accreditato dalle
organizzazioni sindacali territoriali aventi titolo, partecipi alle riunioni, va
osservato che la qualità di dirigente sindacale rileva nel momento in cui venga
richiesto dalle organizzazioni sindacali di appartenenza l'esercizio delle
prerogative e dei diritti sindacali a favore del predetto dipendente.
Naturalmente, qualora tale qualità non sia certificata e le riunioni per le
trattative avvengano in orario di servizio, l'amministrazione eserciterà ogni
forma di controllo relativo all'assenza del dipendente dal proprio posto di
lavoro, atteso che per tale riunioni solo il dirigente sindacale è tenuto ad
utilizzare il monte ore permessi di cui all'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998.
- Le organizzazioni sindacali rappresentative possono intervenire sulla composizione della delegazione trattante della RSU? |
La RSU
può, con proprio regolamento, stabilire la composizione della propria
delegazione trattante nell'amministrazione e le organizzazioni sindacali di
categoria, una volta eletta la RSU, non hanno alcuna competenza né possono
intervenire sulla sua composizione e sul suo funzionamento.
- Quali conseguenze comportano, ai fini della partecipazione alla contrattazione decentrata, i mutamenti associativi che intervengono in seno alle organizzazioni sindacali rappresentative? |
Dal
frontespizio del CCNL che si sta applicando risultano chiaramente quali siano le
organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto. L'amministrazione, non
avendo alcun potere discrezionale in merito deve, pertanto, ammettere
esclusivamente i rappresentanti delle suddette organizzazioni a prescindere
dalla circostanza dei mutamenti associativi che possono avvenire all'interno
delle stesse.
CONTRIBUTI SINDACALI
riferimento normativo: CCNQ dell'8 febbraio
1996
- L'Aran ha competenza in materia di contributi sindacali? |
L'Aran
non ha alcuna competenza in materia di versamenti delle ritenute a favore delle
organizzazioni sindacali. Compito dell'Aran è la rilevazione biennale delle
deleghe rilasciate dai lavoratori per le ritenute sindacali ai fini della
determinazione della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del d.lgs 165/2001.
- Il dipendente può essere contemporaneamente titolare di più deleghe per le ritenute dei contributi sindacali? |
In
virtù di quanto disposto dall'art. 39 della Costituzione e dall'art. 14 della
legge 300/1970 che garantiscono a tutti i lavoratori il diritto di costituire
associazioni sindacali, di aderirvi, e di svolgere attività sindacale nei luoghi
di lavoro, nulla vieta ad un dipendente, nell'esercizio della libertà di
associazionismo, di aderire a più organizzazioni sindacali e quindi di essere
titolare di più deleghe per il versamento di contributi a loro favore.
- Cosa accade alle ritenute effettuate a favore di un sindacato interessato ad un mutamento associativo? |
La
materia specifica dei contributi sindacali non rientra tra le competenza
dell'Aran.
Si
rinvia al CCNQ dell'8 febbraio 1996 che ne disciplina i principi ed, in
particolare, stabilisce che le trattenute devono essere operate
dall'amministrazione sulla base delle deleghe ricevute dai lavoratori e versate
alle organizzazioni sindacali secondo le modalità concordate tra quest'ultime e
l'amministrazione stessa. Ne deriva, pertanto, che è esclusivamente in capo al
lavoratore il diritto di sottoscrivere una delega per il contributo sindacale
all'organizzazione da lui stesso prescelta.
L'Aran
nulla può aggiungere a quanto contenuto nel citato CCNQ se non significare come,
più in generale, ferma rimanendo la libertà di associazione sindacale, la presa
d'atto di mutamenti associativi che intervengono nei soggetti sindacali non
possa prescindere dalla correttezza degli atti presentati. Le organizzazioni
interessate devono, pertanto, produrre tutta la necessaria e formale
documentazione a dimostrazione dell'avvenuto mutamento e, in caso di modifica
della denominazione, lo statuto della nuova federazione contenente la
dimostrazione che la stessa è la prosecuzione, appunto con diversa
denominazione, di un preesistente soggetto sindacale di cui acquisisce anche
tutte le attività e passività patrimoniali. Da quanto rappresentato ne consegue
che in caso di deleghe sottoscritte dai lavoratori direttamente alla nuova
federazione non dovrebbero esistere elementi ostativi al versamento dei
contributi, nel caso in cui le deleghe siano sottoscritte a favore del
preesistente soggetto, si richiama quanto precisato nel precedente paragrafo.
Infine, nel caso di contenzioso tra organizzazioni sindacali, questa Agenzia
ritiene che non sia compito delle amministrazioni dirimerlo, rinviando ai
sindacati stessi l'onere della soluzione.
DIRIGENTE SINDACALE
* Accredito *
riferimenti
normativi: art. 10, commi 1 e 2, del CCNQ del 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Dirigente sindacale e partecipazione alla delegazione trattante |
Qualora
venga richiesta dall'organizzazione sindacale di appartenenza la fruizione delle
prerogative e dei diritti sindacali, dovrà essere certificata da parte
dell'organizzazione stessa la qualità di dirigenti sindacali dei dipendenti
facenti parte della delegazione trattante. Nel caso in cui tale qualità non sia
certificata e le riunioni per le trattative avvengano in orario di servizio,
l'amministrazione eserciterà ogni forma di controllo relativo all'assenza del
dipendente dal proprio posto di lavoro, atteso che per tali riunioni il
dirigente sindacale è tenuto ad utilizzare il monte ore permessi di cui all'art.
9 del CCNQ del 7 agosto 1998.
- Nel caso di una federazione composta da più sigle, se nell'ente è presente una sola sigla questa può accreditare il dirigente sindacale? |
Nel
caso in cui le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL siano delle
federazioni composte da più sigle, l'accredito dei dirigenti sindacali
nell'amministrazione non può essere effettuato da parte delle singole sigle che
la compongono (anche se uniche presenti sul luogo di lavoro), ma deve essere
attuato dalla federazione unitariamente intesa nella denominazione che compare
nel frontespizio del CCNL che si sta applicando.
- L'amministrazione può intervenire sulle designazioni dei rispettivi dirigenti effettuate dalle organizzazioni sindacali? |
Non è
compito dell'amministrazione entrare nel merito delle designazioni dei propri
dirigenti sindacali effettuate dalle organizzazioni sindacali rappresentative.
- L'amministrazione può chiedere l'accredito formale del dirigente sindacale? |
E'
diritto dell'amministrazione chiedere formalmente l'accredito all'organizzazione
interessata senza alcun intervento di merito sulla designazione effettuata.
- E' da ritenersi perentorio il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU fissato dalla norma per l'accredito, in sede locale, dei propri dirigenti sindacali da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative? |
Il
termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti nelle RSU, contenuto
nell'art. 10 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 ai fini dell'accredito dei
dirigenti sindacali, costituisce un termine ordinatorio, pertanto anche
l'accredito eventualmente effettuato oltre tale indicazione è senz'altro valido
purché posto in essere dalle organizzazioni sindacali aventi titolo. A conferma
di quanto esposto, lo stesso comma 2 prosegue consentendo in qualunque momento
modifiche dei soggetti accreditati, con l'unica condizione che siano effettuate
per iscritto e comunicate all'amministrazione.
- La sopravvenienza di un procedimento disciplinare che comporti la sospensione del rapporto di lavoro fa venir meno la qualifica di dirigente sindacale del dipendente interessato? |
La
sospensione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari non comporta la
sospensione della qualifica di dirigente sindacale del dipendente a meno che lo
stesso sindacato per sua libera scelta non lo sospenda a sua volta da tale
qualifica. Ciò premesso il dipendente, pur potendo continuare a svolgere la sua
attività sindacale, non ha titolo ad utilizzare permessi retribuiti i quali
trovano la loro giustificazione nella necessità, permanendo il rapporto di
lavoro, di giustificare l'assenza dal servizio del dipendente impegnato
nell'attività sindacale, circostanza questa che non sussiste nella situazione
rappresentata poiché la sanzione disciplinare della sospensione non fa sorgere
in capo al dipendente obblighi di prestazione lavorativa.
riferimenti
normativi: art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e
CCNQ di
interpretazione autentica del 23 settembre 2004
- La tutela prevista dall'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 (trasferimento del dirigente sindacale) si applica anche ai componenti della RSU? |
I
componenti della RSU sono dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ
citato pertanto ad essi come agli altri soggetti ritenuti tali dal citato
articolo si applica la particolare tutela prevista dall'art. 18.
- Il dirigente sindacale che rientra in servizio al termine del mandato sindacale ha diritto ad essere riassegnato allo stesso ufficio che aveva lasciato? |
La
norma di garanzia contenuta nell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998, che
disciplina il rientro in servizio del dipendente o dirigente al termine del
distacco sindacale, non fa alcun riferimento alla riassegnazione dello stesso
alla medesima unità funzionale, ma alla ricollocazione "nel sistema
classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella
qualifica dirigenziale di provenienza…".
- E' ammessa discrezionalità nell'applicazione della disposizione, ex art. 18 comma 1, posta a garanzia del dirigente sindacale trasferito? |
Si fa
presente che la clausola contrattuale in esame non consente valutazioni
discrezionali ed è applicabile in tutti i casi in cui si verificano le
condizioni previste. Da ciò si può desumere che il diritto al trasferimento del
dirigente sindacale sia un diritto perfetto. Le parti, tuttavia, non hanno preso
in considerazione eventuali priorità al trasferimento previste da leggi che
tutelano i diritti di categorie protette. Qualora si verifichi in concreto un
siffatto evento di conflittualità, l'amministrazione avrà cura di segnalare al
richiedente le motivazioni che giustificano il diniego per la sussistenza di un
diritto prioritariamente tutelabile per legge ricercando anche soluzioni
alternative basate su un eventuale accordo con i soggetti interessati.
- La tutela dell'art. 18 può incontrare limiti in disposizioni sulla mobilità contenute nei contratti integrativi? |
Nel
merito del problema sollevato circa il contrasto normativo tra le norme di
tutela delle prerogative sindacali e quelle contrattuali riguardanti la
mobilità, questa Agenzia non può che sottolineare che la disciplina che tutela
il dirigente sindacale è contenuta nell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 e che
tale contratto quadro non opera alcun rinvio sulla materia né al CCNL di
comparto né alla relativa contrattazione integrativa.
- Quando opera la clausola di maggior favore per il dirigente sindacale che rientra in servizio? |
Per
l'applicazione dell'art. 18 del CCNQ del 7 agosto 1998 è sufficiente il rientro
del dirigente sindacale dal distacco o dall'aspettativa, e non assume rilievo la
durata della stessa. Ai fini dell'applicazione della clausola di maggior favore
è comunque necessario che l'attività sindacale sia stata svolta per almeno un
anno nella sede richiesta, dove il dirigente sindacale deve aver avuto anche il
domicilio. Con riferimento all'attività sindacale utile all'applicazione della
norma, non s'intende solo quella svolta in distacco o aspettativa, ma anche
quella svolta quale dirigente sindacale utilizzando le altre prerogative.
Peraltro, la verifica della condizione dell'anno di attività sindacale,
cumulando i diversi periodi, è soddisfatta quando sia certificata, sotto la
propria responsabilità, dall'organizzazione sindacale di appartenenza.
Naturalmente, il trasferimento nella sede richiesta, dove si è avuto il
domicilio per lo svolgimento dell'attività sindacale, avverrà a condizione che
l'amministrazione esprima parere favorevole.
- Quali sono le condizioni affinché possa operare la norma prevista nell'art. 18? |
La
norma prevista dall'art. 18 trova effettiva applicazione solo nel caso in cui si
verifichino due precise condizioni: da una parte deve essere cessata, e non
fittiziamente, la situazione di distacco o di aspettativa non retribuita del
dirigente, dall'altra lo stesso dirigente sindacale deve dimostrare "di avere
svolto l'attività sindacale e di aver avuto domicilio nell'ultimo anno nella
sede richiesta ovvero in altra amministrazione anche di diverso comparto della
stessa sede". Solo qualora si realizzino entrambe le citate condizioni si avrà
il diritto del dirigente al trasferimento con precedenza rispetto agli altri
richiedenti. La disciplina, peraltro, è completata e per la sua applicazione non
richiede alcun "accordo decentrato", essa inoltre assume carattere eccezionale e
speciale, per questo superando tutte le altre forme di mobilità ordinaria.
- Le vicende associative delle organizzazioni sindacali hanno incidenza sulla norma di tutela del dirigente sindacale ex art. 18? |
Il
trasferimento del dirigente sindacale è una norma di carattere generale che
prescinde dalle vicende associative delle organizzazioni sindacali.
riferimenti
normativi: artt. 5, 7, 14 - 17 del CCNQ del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del
27 gennaio 1999, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27
febbraio 2001 per le aree dirigenziali
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Tutti i dipendenti, con qualsiasi rapporto di lavoro, possono andare in distacco sindacale? |
L'art.
5 del CCNQ del 7 agosto 1998 dispone che i distacchi sindacali spettano
esclusivamente ai dipendenti a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato delle amministrazioni dei comparti e delle aree.
- E' possibile compensare i distacchi tra organizzazioni di categoria e confederazione di riferimento (e viceversa)? |
L'art.
14 comma 7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che in ciascun comparto o area
possa avvenire una compensazione tra i distacchi assegnati alle organizzazioni
sindacali di categoria ed alle relative confederazioni e viceversa. Tale
principio si applica anche alle aree della dirigenza. Nel momento in cui tale
compensazione avviene a favore della confederazione scatta inevitabilmente il
principio sancito nell'art. 5 comma 2 per cui i distacchi trasferiti dalla
organizzazione sindacale di categoria alla confederazione possono essere
utilizzati anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla
medesima confederazione anche in altro comparto. Come noto tale principio si
applica anche ai distacchi derivanti dai cumuli ai sensi dell'art. 2 comma 1 del
CCNQ del 27 gennaio 1999. La circostanza che non siano richiamate nell'art. 14
comma 7, come modificato dall'art. 2 comma 3 del CCNQ integrativo del 27 gennaio
1999, le flessibilità previste dall'art. 5 comma 2 del CCNQ 7 agosto 1998, non è
motivo sufficiente per denegare l'applicazione del principio generale da esso
affermato.
- Per mezzo del principio della compensazione dei distacchi è possibile consentire la loro fruizione a dirigenti di organizzazioni sindacali non rappresentative in quel dato comparto (o area) ma aderenti a confederazioni aventi titolo ai distacchi? |
L'art.
2 del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo e correttivo del CCNQ del 7 agosto
1998 stabilisce che le modalità dell'utilizzo dei distacchi previste dall'art.
5, commi 1 e 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 sono applicabili anche ai distacchi
cumulati. Essi possono essere attivati dalle medesime confederazioni a favore
dei propri dirigenti sindacali in tutti i comparti nonché dei dirigenti delle
organizzazioni sindacali di categoria non rappresentative aderenti alle medesime
confederazioni. In tali casi opera il principio della compensazione che trova
riscontro nell'art. 14, comma 7 del citato CCNQ.
- Come deve essere considerato il distacco richiesto per il dirigente sindacale che è già in servizio part-time? Intero o frazionato? |
La
materia è tuttora disciplinata dal CCNQ del 7 agosto 1998 (non essendo
intervenute nel tempo integrazioni o modifiche) che prevede, all'art. 5 che il
distacco sindacale possa essere fruito dai dipendenti sia con rapporto di lavoro
a tempo pieno che a tempo parziale e, all'art. 7 comma 2 che il distacco con
riduzione dell'articolazione di servizio del 50% può essere utilizzato solo dai
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno. Ne deriva che il distacco
eventualmente richiesto da un dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale
è da considerarsi come distacco intero.
- Modalità di utilizzo del distacco sindacale part-time |
La
norma contenuta nell'art. 7, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 disciplina
chiaramente i limiti della riduzione dell'attività lavorativa in caso di
distacco o aspettativa part-time individuandoli in quelli definiti nei
rispettivi CCNL dei comparti di riferimento. Ne deriva che, non esistendo una
disciplina specifica per il distacco part-time, trova applicazione la disciplina
generale prevista dai vigenti contratti di lavoro sulla materia, ai quali
occorre fare riferimento anche per i limiti minimi e massimi del part-time.
- Quale normativa si applica al dipendente in distacco part-time? |
In
generale la normativa applicabile al dipendente in distacco sindacale part-time
è quella prevista dai CCNL per il rapporto di lavoro part-time orizzontale o
verticale, anche per quanto riguarda il limite minimo di prestazione che deve
essere garantita. Unica eccezione è il trattamento economico che è quello
disciplinato in via generale per i distacchi sindacali.
- Come è da intendersi l'espressione "i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico" contenuta nell'art. 17 comma 3 del CCNQ del 7 agosto 1998? |
L'equiparazione dell'attività svolta dal dipendente in permesso sindacale o in
distacco retribuito a quella del servizio sta a significare che l'attività
sindacale non pregiudica la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini della
carriera e della pensione, ma non che essa possa essere equiparata allo
svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, in quanto
esercitata in qualità di controparte della stessa, con tutto ciò che ne consegue
circa l'impossibilità di erogare trattamenti accessori legati alla prestazione
del servizio istituzionale.
- Il dirigente sindacale che usufruisce di permessi sindacali retribuiti ha diritto al buono pasto? |
La
circostanza che l'attività sindacale in alcuni casi sia retribuita, vale a dire
considerata come servizio a tutti gli effetti (come nella fattispecie prevista
dall'art. 10, comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998) non comporta assolutamente che
essa sia assimilabile all'attività di servizio "istituzionale" per quanto
attiene l'applicazione di istituti economici relativi al salario accessorio o al
rimborso spese. Per quel che concerne specificatamente il riconoscimento dei
ticket restaurant, occorre far riferimento alla normativa generale prevista dai
contratti di comparto in merito alla erogazione dei buoni pasto, non essendone
prevista una specifica per il personale in distacco sindacale, sia esso a tempo
pieno o parziale.
- Attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti in distacco sindacale |
Si
precisa che in caso di distacchi part-time si applica l'art. 7 comma 4 del CCNQ
7 agosto 1998. Tale articolo prevede che ai soggetti in distacco sindacale
part-time, sia orizzontale che verticale, si applichi la disciplina giuridica
prevista dai CCNL di comparto per i dipendenti con contratto di lavoro
part-time.
- Si maturano le ferie durante i periodi di distacco sindacale completo? |
Si
precisa che l'espressione "…salvo che per il diritto alle ferie" contenuta
nell'art. 5 comma 3 del CCNQ del 7 agosto 1998 è da intendersi nel senso che per
i periodi in cui il dipendente è in distacco sindacale, lo stesso, non essendo
in servizio, non matura le ferie.
- Chi è in distacco part-time matura le ferie? |
L'art.
7, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 98 prevede che nel caso di distacco sindacale
part-time, per quanto concerne il diritto alle ferie, si applicano le norme
previste nei singoli CCNL per il rapporto di lavoro part-time – orizzontale o
verticale – che disciplinano il trattamento economico e normativo del personale
con rapporto di lavoro a tempo parziale. In considerazione di quanto sopra
esposto, si ritiene che il congedo ordinario possa essere usufruito dal
dipendente in distacco sindacale part-time in misura proporzionale alle giornate
di presenza in servizio.
- Chi rientra dal distacco sindacale totale, può richiedere all'amministrazione le ferie non godute per il periodo del distacco? |
Il
dipendente che rientra in servizio al termine del distacco sindacale non può
avanzare nei confronti dell'amministrazione pretese relative ai rapporti
intercorsi con il sindacato durante il periodo del proprio mandato, né chiedere
di usufruire delle ferie non godute durante il distacco sindacale in quanto non
maturate nell'amministrazione.
- E' contemplata, negli accordi, una tutela assicurativa per gli infortuni occorsi nello svolgimento del mandato sindacale? |
Negli
accordi non è previsto nulla circa la tutela assicurativa per infortuni in
itinere durante gli spostamenti necessari per esercitare il mandato.
- A chi debbono essere presentate le richieste di distacco ed aspettative sindacali? |
Le
richieste di distacco ed aspettativa sindacale devono essere presentate dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni
di appartenenza del personale interessato.
- Le organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di comunicare alle singole amministrazioni le variazioni in esito alla fruizione dei distacchi e delle prerogative sindacali? E le conferme? |
L'art.
14, comma 6 del CCNQ 7 agosto 1998, semplificando le procedure, prevede che
devono essere comunicate alle amministrazioni solo le variazioni ai distacchi ed
alle aspettative in atto e non anche le conferme.
- Le amministrazioni e l'Aran hanno il compito di verificare il rispetto dei contingenti dei distacchi fissati, per le singole organizzazioni e complessivamente, dai CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali? |
La
funzione di verifica del rispetto dei contingenti dei distacchi spetta, ai sensi
dell'art. 14, comma 1 del CCNQ 7 agosto 1998, al Dipartimento della Funzione
Pubblica.
FEDERAZIONI SINDACALI COMPOSTE DA PIU' SIGLE
riferimento
normativo: art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a trattare? |
I
soggetti che partecipano alla trattativa e che risultano firmatari del CCNL sono
le federazioni in quanto tali e non le singole associazioni componenti. E'
tuttavia evidente che le stesse federazioni sono libere di stabilire, in base
alle regole dei rispettivi statuti, sia le persone fisiche che devono
partecipare alla trattativa, sia le persone fisiche che devono apporre la firma
sul testo del CCNL a nome delle stesse federazioni, non essendo dubitabile che
chi firma il CCNL lo firma comunque in rappresentanza della federazione e non
della singola associazione componente.
Né deve
trarre in inganno se sotto la sigla della federazione sono indicate tra
parentesi le sigle componenti: ciò discende unicamente dalla circostanza che
l'esatta denominazione di tali federazioni comprende anche l'indicazione delle
sigle che vi hanno dato vita, pur essendo pacifico che la federazione è soggetto
diverso dalle singole componenti.
- In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi può accreditare i rappresentanti nella delegazione trattante? |
Nel
caso di federazioni costituite da più sigle, l'accredito dei dirigenti sindacali
che, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, sono abilitati alle
trattative in sede di contrattazione integrativa deve essere effettuata da
ciascuna federazione rappresentativa (e firmataria del CCNL) unitariamente
intesa. Pertanto, la firma dei contratti integrativi deve essere apposta, non da
parte della singola componente a titolo proprio, ma dai dirigenti accreditati in
nome e per conto della federazione unitariamente intesa con l'indicazione della
denominazione di quest'ultima. Ne deriva che per l'amministrazione viene meno
l'obbligo di sindacare sulla composizione della federazione in quanto l'elemento
essenziale per la verifica della titolarità a sottoscrivere il contratto
integrativo è l'accredito del dirigente sindacale abilitato da parte della
federazione rappresentativa, indipendentemente dalla sua composizione interna.
- In presenza di federazioni sindacali rappresentative composte da più sigle, chi è abilitato a richiedere la fruizione delle agibilità sindacali? |
La
richiesta di fruizione delle prerogative sindacali deve essere effettuata
esclusivamente dalla organizzazione sindacale firmataria del CCNL unitariamente
intesa, escludendo che la stessa possa provenire da singole sigle che ne fanno
parte. Ne deriva che per l'amministrazione viene meno l'obbligo di sindacare
sulla composizione delle federazioni, in quanto l'elemento essenziale per la
verifica della titolarità a richiedere la fruizione delle prerogative è
l'accredito da parte della organizzazione sindacale rappresentativa,
indipendentemente dalla sua composizione interna.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI NON RAPPRESENTATIVE
chiarimenti Aran: nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le organizzazioni sindacali non rappresentative sono titolari di prerogative nei luoghi di lavoro? |
Le
organizzazioni sindacali non rappresentative, per il biennio contrattuale
corrispondente, non sono titolari di alcuna prerogativa; unica eccezione è la
possibilità, per le stesse, di comunicare il nominativo del responsabile del
proprio terminale associativo, cui non fa seguito l'utilizzo di prerogative
sindacali non avendone, appunto, la titolarità.
- Le organizzazioni sindacali che non sono ammesse alla contrattazione nazionale, possono essere ammesse alla contrattazione in sede locale se hanno eletti nelle liste presentate nelle elezioni delle RSU? |
Le
organizzazioni sindacali non rappresentative e, quindi, non ammesse al tavolo
nazionale di contrattazione non hanno alcun titolo per eventuali ammissioni
nella sede decentrata né alla fruizione delle prerogative sindacali. Non rileva
neanche il fatto che abbiano presentato le liste per le elezioni delle RSU.
- Il fatto di aver sottoscritto contratti integrativi è sufficiente per legittimare la partecipazione alle trattative in sede locale e alla ripartizione delle prerogative sindacali di un'organizzazione sindacale non rappresentativa? |
Non può
essere portata a sostegno della richiesta di prerogative da parte di una
organizzazione sindacale non rappresentativa la circostanza di essere stata
firmataria di contratti integrativi in quanto, anche se fosse accertata la
veridicità di tali fatti, tale firma sarebbe stata apposta senza legittimazione.
- Un'organizzazione sindacale non rappresentativa può eventualmente fruire di prerogative sindacali utilizzando quelle spettanti alla RSU (nella quale sia stato eletto un suo dirigente)? |
L'art.
9 comma 4 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che i permessi di spettanza delle
RSU siano da queste gestite autonomamente, definendone la esclusiva competenza.
In tal senso non può trovare alcuna legittimazione la richiesta di una
organizzazione sindacale non rappresentativa di fruire surrettiziamente di
prerogative sindacali, di cui non gode, utilizzando quelle di pertinenza del
componente della RSU eletto nella propria lista. Ciò vale anche per le
organizzazioni sindacali rappresentative in quanto la RSU, come già detto, una
volta eletta è autonoma, vive di vita propria e decide come utilizzare al suo
interno il monte-ore dei permessi.
ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE AMMESSE CON RISERVA
riferimento normativo: art. 19, comma 8, del CCNQ del 7 agosto 1998
- Le organizzazioni sindacali rappresentative "con riserva" hanno diritto a fruire delle prerogative sindacali? |
L'art.
19 comma 8 del CCNQ 7 agosto 1998 afferma che non vi sono limitazioni alla
fruizione delle prerogative sindacali alle organizzazioni sindacali ammesse con
riserva, nei confronti delle quali si crea solo l'obbligo di restituzione del
corrispettivo economico delle prerogative non spettanti in caso di scioglimento
con esito negativo della riserva. Unica limitazione è costituita dalla non
partecipazione delle organizzazioni alle trattative sindacali nel luogo di
lavoro ove non siano firmatarie del CCNL.
- Quando è possibile, per le amministrazioni, richiedere alle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse "con riserva" - e per le quali la riserva sia stata sciolta negativamente - il rientro di quanto percepito? |
Con
riferimento all'art. 19, comma 8, le amministrazioni interessate non possono
chiedere alle confederazioni ed organizzazioni sindacali ammesse alle trattative
nazionali, il rimborso degli emolumenti stipendiali corrisposti durante il
periodo di distacco sindacale retribuito a tempo pieno, fino a che non vi è
stato l'esito sfavorevole del giudizio che determina l'esclusione
dell'organizzazione sindacale interessata alle trattative nazionali.
PERMESSI DEL
MONTE ORE DI AMMINISTRAZIONE
* Modalità di calcolo *
riferimenti
normativi: art. 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, CCNQ 3 agosto 2004 per il
personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per la dirigenza
chiarimenti Aran:
nota n. 5126 del 4 luglio 2003
e
n. 4260 del 27 maggio 2004
- Ai fini della determinazione del dato associativo e del dato elettorale per la distribuzione del monte ore come si calcolano le affiliazioni? |
Il
Comitato Paritetico previsto dall'art. 43 del D.lgs 165/2001, che viene
costituito per ogni biennio di riferimento, con il compito di certificare i dati
associativi ed elettorali ai fini del successivo accertamento della
rappresentatività da parte dell'Aran, ha stabilito che, in caso di affiliazioni
successive alla data di svolgimento delle elezioni, non si possa procedere alla
sommatoria dei voti riportati singolarmente dalle sigle affiliate con quelli
delle sigle affilianti, mentre ciò è possibile per le deleghe rilasciate dai
lavoratori. La ratio di detta decisione deriva dal fatto che i voti e le deleghe
non possono in alcun modo essere considerati parametri omogenei tra loro.
Infatti la delega è un atto revocabile in qualsiasi momento e la mancata revoca
in caso di nuove affiliazioni rappresenta comunque un tacito consenso del
lavoratore alle nuove aggregazioni. Nel caso del voto non esiste tale libertà e
il lavoratore che non condivide la nuova affiliazione non sarebbe messo in
grado, in alcun modo, di ritirare il proprio consenso espresso con il voto
unicamente alla lista presentata.
- Il monte ore permessi di amministrazione è unico o distinto per il personale del comparto e per il personale con qualifica dirigenziale? |
Le
deleghe dei dipendenti e dei dirigenti vengono prese in considerazione
rispettivamente ai fini della determinazione di due distinti monte ore, il primo
per la RSU e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, il
secondo per le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area della
dirigenza, indipendentemente dal sindacato a favore del quale la delega stessa è
stata rilasciata, importando a tali fini solo l'inquadramento del dipendente.
- Qual è il numero di minuti da utilizzare per il calcolo del monte ore? L'amministrazione ha competenza in materia? |
I
minuti utilizzabili per quantificare il monte ore di amministrazione sono
predefiniti dai CCNQ e, pertanto, l'amministrazione non può aumentarli
trattandosi di materia non disponibile per la contrattazione integrativa.
- Come si ripartisce il monte ore aziendale di pertinenza della RSU? |
Il
monte ore di permessi spettanti alla RSU è da considerarsi complessivo. La
distribuzione dello stesso all'interno della RSU fra i suoi componenti avviene
su decisione della stessa RSU ai sensi dell'art. 9, comma 4 del CCNQ del 7
agosto 1998; pertanto l'amministrazione non ha alcun compito al riguardo.
- E' possibile, in vista di particolari esigenze della contrattazione, provvedere ad un aumento del contingente del monte ore? |
Il
monte ore dei permessi a livello aziendale essendo predefinito dal CCNQ di
distribuzione delle prerogative sindacali non è modificabile e, pertanto, non
può essere ampliato.
- I rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative possono attingere dal monte ore permessi destinato alla RSU? I componenti di quest'ultima possono fruire dei permessi destinati ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali? |
Il
monte ore permessi retribuiti spettante alla RSU è distinto da quello spettante
alle organizzazioni sindacali rappresentative, pertanto, ciascuno dei soggetti
citati può attingere esclusivamente al monte ore di propria pertinenza e per le
finalità indicate al comma 3 dell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998.
- E' possibile la "compensazione" tra il monte ore permessi di amministrazione del comparto ed il monte della dirigenza? |
Il
monte ore di amministrazione di pertinenza rispettivamente delle organizzazione
sindacali rappresentative del comparto e quello dell'area dirigenziale non sono
tra di loro compensabili, trattandosi di monti ore utilizzabili per finalità
diverse essendo diversi e distinti i CCNL e i CCNQ. Anche in questo caso le
organizzazioni possono attingere esclusivamente dal monte ore di pertinenza.
Vale a dire che nel caso in cui a fruire del permesso sia un dipendente
accreditato quale dirigente sindacale per la trattativa di comparto si deve
usare il monte ore del comparto ovvero nel caso di dipendente accreditato per la
trattativa della dirigenza il monte ore da utilizzare è quello della dirigenza.
Rientra, infatti, nella libertà sindacale, che un dipendente non dirigente possa
essere accreditato nella delegazione della dirigenza o viceversa, ma il monte
ore da utilizzare è quello per il quale è avvenuto l'accredito.
- Qual è la periodicità di rilevazione delle deleghe per il computo e la ripartizione del monte permessi aziendale? |
Le
amministrazioni rilevano le deleghe per il versamento dei contributi sindacali
ogni anno per la predisposizione e la ripartizione del monte ore aziendale alla
RSU e alle organizzazioni sindacali rappresentative individuate ogni biennio
dall'Aran. L'amministrazione, a tal fine, dovrà tenere conto anche delle
comunicazioni relative ai mutamenti associativi che nel corso dell'anno
precedente le sono state formalmente inviate da parte delle organizzazioni
sindacali interessate ai mutamenti stessi.
- In sede di calcolo e di ripartizione del monte ore permessi aziendali, cosa occorre tenere presente relativamente ai voti RSU ovvero al dato elettorale (la cui percentuale fa media con il dato delle deleghe)? |
Si
significa che i voti delle elezioni RSU possono essere assegnati solo alla
federazione sindacale cui gli stessi sono attribuiti, essendo espressione della
volontà degli elettori relativamente alla lista presentata nel suo complesso.
Per tale ragione non possono essere artificiosamente realizzate divisioni
utilizzando percentuali relative alle deleghe.
- A quale data si deve prendere il numero di dipendenti a tempo indeterminato ai fini del calcolo del monte ore dei permessi sindacali di amministrazione? |
Il
contingente dei permessi è valutato sul personale in servizio a tempo
indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente. Le deleghe sono quelle
rilasciate dallo stesso personale al 31 dicembre, le quali tuttavia possono
risultare solo al 31 gennaio dell'anno successivo. Tale criterio è, pertanto, lo
stesso adottato per le rilevazioni delle deleghe a livello nazionale, come
risulta dalle circolari periodicamente inviate a tale scopo a tutte le
amministrazioni.
riferimenti
normativi: artt. 9 e 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, CCNQ 3 agosto 2004 per il
personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio 2001 per la dirigenza
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
e
nota n. 5126 del 4 luglio 2003
- E' possibile cumulare i permessi del monte ore al distacco part-time? |
L'art.
7 comma 8 del CCNQ del 7 agosto 1998 non consente ai dirigenti sindacali, che
utilizzano le flessibilità previste dalla norma stessa, la possibilità di fruire
dei permessi sindacali di cui agli artt. 8 e 9. Non è invece citato alcun
divieto relativamente ai permessi aggiuntivi di cui all'art. 11 per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali,
regionali, provinciali e territoriali, purché sussistano le condizioni ivi
previste.
- La fruizione dei permessi del monte ore di amministrazione incide sulla maturazione delle ferie? |
Non è
prevista alcuna riduzione delle ferie al personale che fruisce dei permessi
sindacali orari giornalieri. Diverso è il caso di utilizzo di permessi orari e
giornalieri in forma cumulata ai sensi dell'art. 10 comma 5 CCNQ 7 agosto 1998.
In tal caso la normativa è quella del distacco totale o frazionato previsto
dagli artt. 5, comma 3 e 7, comma 4 del CCNQ 7 agosto 1998.
- Fruizione dei permessi sindacali durante il periodo di congedo ordinario |
Si fa
presente che le ferie possono essere interrotte solo per le cause previste dal
CCNL.
- I permessi sindacali retribuiti aziendali possono essere usufruiti per le sole trattative? |
I
permessi sono fruibili anche per le causali indicate nel comma 3 dell'art. 10
del CCNQ del 7 agosto 1998 e, quindi, non esclusivamente per le trattative
sindacali.
- Come si distribuiscono i permessi i componenti della RSU? |
L'art.
9 del CCNQ del 7 agosto 1998 stabilisce, al comma 2, che i permessi sono
ripartiti tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU, specificando
al comma 4, ultimo capoverso, che è compito delle RSU gestire autonomamente i
permessi di loro spettanza. Ciò significa che nel proprio regolamento di
funzionamento la RSU dovrà stabilire, tra le altre cose, anche la ripartizione,
al suo interno, dei permessi complessivamente assegnati.
- Quale controllo deve effettuare l'amministrazione in riferimento all'utilizzo del monte ore da parte degli aventi diritto? |
Le
amministrazioni dovranno avere particolare cura nel verificare che né la RSU né
le organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell'anno considerato,
ore eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero
ed un inutile contenzioso.
- E' possibile, da parte di un'organizzazione sindacale rappresentativa, superare il contingente dei permessi sindacale ad essa spettanti nell'anno di riferimento? |
I
permessi di cui all'art. 9 del CCNQ 7 agosto 1998 possono essere usufruiti nel
limite massimo di ore consentito dal monte ore aziendale. Le amministrazioni
dovranno avere particolare cura nel verificare che né la RSU né le
organizzazioni sindacali rappresentative utilizzino, nell'anno considerato, ore
eccedenti a quelle di pertinenza, al fine di evitare il successivo recupero ed
un inutile contenzioso. Nel caso in cui una organizzazione sindacale usufruisca
di un numero di permessi maggiore rispetto al monte ore attribuitole per l'anno
di riferimento, il problema potrà trovare soluzione in sede locale concordando
con l'organizzazione sindacale le modalità di rientro delle ore eccedenti quelle
spettanti. La modalità di compensazione delle ore godute in eccesso potrà
avvenire anche riducendo quelle del monte ore calcolato per l'anno successivo
(nel caso in cui nell'anno successivo l'organizzazione in oggetto sia titolare
del monte permessi in quanto rappresentativa).
- Nel caso in cui un'organizzazione sindacale rappresentativa usufruisca, in sede locale, di un numero di permessi eccedenti quello derivante dal proprio monte ore, è possibile, da parte dell'amministrazione, prevedere il rientro delle ore in eccedenza attraverso una decurtazione, per quella organizzazione, del monte ore dell'anno successivo? |
Si
ritiene condivisibile che ove una organizzazione sindacale usufruisca di un
numero di permessi maggiore rispetto al monte ore attribuitole per l'anno di
riferimento sia possibile ottemperare al disposto dell'art. 19, comma 8, con la
compensazione delle ore godute in eccesso riducendo quelle del monte ore
calcolato per l'anno successivo. Tale compensazione è tuttavia possibile solo se
tale anno è ricompreso nel medesimo biennio contrattuale, stante la cadenza
dell'accertamento della rappresentatività dell'organizzazione sindacale prevista
dallo stesso art. 19 richiamato.
- Cosa accade se le organizzazioni sindacali rappresentative o la RSU usufruiscono solo in parte del monte ore? Quel che residua può eventualmente essere utilizzato per l'anno successivo? |
La
mancata fruizione dei permessi sindacali sia da parte delle RSU che delle
organizzazioni sindacali rappresentative costituisce un risparmio per
l'amministrazione.
- Nella Scuola, ove l'attività didattica si articoli con orari che prevedono la durata unitaria della lezione in cinquanta minuti, i permessi del monte ore andranno commisurati (ridotti in proporzione) alla minor durata della lezione "oraria"? |
L'utilizzo dei permessi orari giornalieri è rapportato all'orario di servizio
del dipendente che ne usufruisce, a prescindere dalla durata oraria delle
lezioni.
- E' possibile la compensazione tra i due distinti monte-ore di amministrazione del personale del comparto e dell'area dirigenziale? Un dirigente può usare il monte-ore del comparto? |
Le
compensazioni, previste per i distacchi e i permessi dell'art. 11, non sono
estese anche ai permessi dell'art. 9, in quanto l'art. 10 ne prevede un utilizzo
principalmente per la contrattazione integrativa e quindi anche per altre
attività sindacali. Poiché i contratti di lavoro di comparto e di area sono
distinti ed autonomi insistendo su personale diverso, lo è anche il monte ore di
amministrazione: quello della dirigenza è utilizzabile solo per quanto riguarda
l'attività sindacale in favore del personale dirigente e analogo ragionamento
vale per il comparto. Per tale motivo non si può ammettere la compensazione. A
maggiore comprensione si ritiene utile fornire un esempio:
"nel
caso in cui la medesima organizzazione sindacale risulti rappresentativa sia nel
comparto che nella relativa area della dirigenza, nel luogo di lavoro è titolare
dei due corrispondenti monte ore di amministrazione. Nulla vieta, nel rispetto
della libertà sindacale, che detta organizzazione accrediti il medesimo
dirigente sindacale, cioè la persona fisica che potrà utilizzare il monte ore,
sia per la contrattazione integrativa di comparto che per quella di area. La
qualità di dirigente sindacale discende, infatti, esclusivamente dalla nomina
sindacale e prescinde dalla qualifica rivestita dal dipendente
nell'amministrazione. Pertanto detto dirigente sindacale utilizzerà di volta in
volta il monte ore corrispondente alla attività sindacale che svolge, ovvero il
monte ore di comparto per la contrattazione di comparto e quello della dirigenza
per la contrattazione della dirigenza". In sostanza rileva l'attività sindacale
svolta e non la qualifica rivestita dal dipendente nell'amministrazione. In
questo senso si è al di fuori dell'istituto della compensazione, ma si entra nel
campo dei diritti sindacali di ciascuna organizzazione. Diversamente operando,
ne risulterebbe alterata la rappresentatività. Analogo ragionamento si può
sviluppare nel caso in cui una organizzazione sia rappresentativa, ad esempio,
solo nel comparto. In questo caso il dirigente sindacale potrà fruire
esclusivamente del relativo monte ore di comparto, non avendo l'organizzazione
che lo accredita alcuna titolarità nell'utilizzo delle prerogative previste per
la dirigenza. Non rileva ai fini di cui sopra l'inquadramento del dipendente
nell'amministrazione.
- E' sindacabile, da parte dell'amministrazione, la richiesta di permessi ex art. 9 quando vengono usati in via continuativa per più giorni? |
La
disciplina che regola la fruizione dei permessi sindacali retribuiti orari è
contenuta nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998. Si evidenzia, a tal
proposito, che l'articolo citato non prevede forme di autorizzazione per la
fruizione dei permessi, la cui oggettiva utilizzazione è responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza del dirigente sindacale ma è su
quest'ultimo che incombe il dovere di avvertire previamente il dirigente
responsabile della struttura di assegnazione, secondo le modalità "concordate in
sede decentrata", al fine di evitare che l'assenza non debitamente programmata
possa ingenerare un disservizio nell'unità operativa di appartenenza. Tuttavia,
si rammenta che, l'art. 6 del CCNQ del 27 gennaio 1999, integrativo del CCNQ
sopraccitato, prevede che nel caso in cui i permessi siano utilizzati in modo
continuativo, cumulando le ore in maniera tale da configurare un distacco totale
o parziale, debba applicarsi la procedura prevista per la richiesta dei
distacchi dall'art. 14 del CCNQ del 7 agosto 1998.
- Se la richiesta di permesso coincide con particolari periodi di festività e ricorrenze l'amministrazione può chiedere informazioni sulle causali sindacali? |
Pur
confermando il contenuto dell'art. 10, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 - che
non prevede forme di autorizzazione per la fruizione dei permessi, la cui
oggettiva utilizzazione è responsabilità dell'associazione sindacale di
appartenenza del dirigente sindacale – si ritiene che, stante la particolare
circostanza della coincidenza dei permessi richiesti con giornate di festività
nazionale (25, 31 dicembre e 1 gennaio), l'amministrazione possa richiedere
ulteriori informazioni sulla causale dei permessi stessi, in virtù del rispetto
dei principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza che devono
caratterizzare i rapporti tra amministrazioni e parte sindacale.
- La semplice iscrizione al sindacato legittima di per sé il dipendente alla fruizione del permesso sindacale? |
I
permessi sindacali retribuiti sono concessi non ai dipendenti
dell'amministrazione iscritti ai sindacati, ma alle organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative a cui aspetta il compito di accreditare i propri
dirigenti sindacali ai sensi dell'art. 10.
- In caso di trattative da tenersi presso altra amministrazione, da quale monte ore si dovrà attingere per consentire la partecipazione del dirigente sindacale accreditato? Da quella di appartenenza o da quella ove il dirigente si reca? |
Per la
partecipazione alle trattative decentrate si utilizza il monte ore di permessi
giornalieri della amministrazione ove il dirigente sindacale presta servizio,
anche se si tratta di riunioni presso altre amministrazioni.
- La richiesta di permesso sindacale deve contenere la norma contrattuale di riferimento o è sufficiente una dizione generica? |
I
permessi sindacali non possono essere fruiti per generiche motivazioni, pertanto
la richiesta degli stessi deve sempre fare riferimento alla norma contrattuale
di riferimento.
PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
riferimenti
normativi: art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 integrato dal CCNQ del 27 gennaio
1999, CCNQ 3 agosto 2004 per il personale del comparto e CCNQ del 27 febbraio
2001 per le aree dirigenziali
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- I dirigenti sindacali che non sono componenti della delegazione trattante possono usufruire dei permessi ex art. 11? |
La
fruizione dei permessi di cui all'art. 11 del CCNQ 7 agosto 1998 come integrato
dal CCNQ 9 agosto 2000 è riservata ai dirigenti sindacali, non collocati in
distacco o aspettativa sindacale, componenti degli organismi direttivi statutari
per la partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi direttivi nazionali,
regionali, provinciali e territoriali delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria. In questo caso, la qualità di dirigente
sindacale deriva dall'appartenenza all'organismo statutario a prescindere
dall'essere componente di RSU o dall'accredito a partecipare alla delegazione
trattante in sede di singola amministrazione.
- Le confederazioni possono utilizzare i permessi ex art. 11 nei comparti e nelle aree ove non hanno organizzazioni rappresentative? |
Le
confederazioni possono fare utilizzare i permessi ex art. 11 a loro disposizione
alle proprie organizzazioni di categoria anche se non rappresentative. Gli unici
requisiti per la fruizione sono, infatti, quelli evidenziati nel comma 1 dello
stesso art. 11 secondo cui i permessi in oggetto sono riservati ai dirigenti
sindacali componenti degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10, comma
1 che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, i
quali debbono partecipare alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, provinciali e territoriali di cui facciano parte. Sembra utile fare
riferimento al comma 4 che ammette utilizzazioni in forma compensativa dei
permessi sindacali fra comparto e rispettiva area della dirigenza o tra diversi
comparti e/o aree.
- Le singole amministrazioni hanno compiti di verifica riguardo ai permessi ex art. 11? |
Relativamente ai permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari di
cui all'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, si fa presente che essi vengono
concessi esclusivamente per le finalità ivi previste e il contingente è fissato
nazionalmente, pertanto le amministrazioni non hanno alcuna competenza in merito
alla loro quantificazione. Resta fermo l'onere di comunicazione al Dipartimento
della Funzione Pubblica con le modalità dallo stesso indicate.
- Il dirigente sindacale in aspettativa part-time può usufruire dei permessi ex art. 11? |
Nel
caso in cui il dirigente sindacale fruisca di una aspettativa part-time, l'art.
7 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede l'impossibilità di cumulo di tale
flessibilità solo ed esclusivamente con i permessi previsti dagli artt. 8 e 9
del medesimo CCNQ, mentre non si verificano incompatibilità con i permessi
dell'art. 11 che vengono fruiti per finalità diverse. La citata clausola
contrattuale, quindi, consente la possibilità di usufruire dei permessi ex art.
11 anche ai dipendenti in distacco sindacale part-time. Vanno tuttavia
effettuate le seguenti considerazioni:
- nel
caso di part-time verticale o orizzontale, la norma trova applicazione solo nei
giorni in cui il dipendente è tenuto alla prestazione lavorativa;
- i
permessi statutari di cui all'art. 11 non possono essere cumulati fra di loro
(al fine di aumentare i giorni di distacco), ma devono essere usufruiti
limitatamente alle riunioni dei predetti organismi statutari, al fine di evitare
che il distacco part-time si trasformi surrettiziamente in distacco totale.
- Il permesso ex art. 11 deve essere sempre concesso o va rispettato un tetto massimo? |
La
fruizione dei permessi di cui all'art. 11, che è finalizzata solo ed
esclusivamente alla partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi
indicati dalla norma, non prevede un tetto massimo di ore a livello aziendale ma
solo il rispetto del monte ore nazionale previsto a favore delle organizzazioni
sindacali rappresentative e delle confederazioni, tuttavia lo stesso art. 11, al
comma 6, prevede che nell'utilizzo di tali permessi deve essere comunque
garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità
operativa di appartenenza del dipendente, attraverso il previo avviso del
dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede
decentrata.
- I permessi ex art. 11 possono essere cumulati per periodi lunghi? |
L'art.
6, comma 2, del CCNQ del 27 gennaio 1999 integrativo del CCNQ del 7 agosto 1998,
prevede che "i permessi di cui all'art. 11 non possono essere cumulati se non
nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle
riunioni degli organismi previsti dalla norma, specificatamente indicate".
Pertanto, pur confermando il contenuto dell'art. 10, comma 6, del CCNQ del 7
agosto 1998 circa la responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza
del dirigente sindacale, fermo rimanendo il rispetto del preavviso e delle
modalità della fruizione delle prerogative in oggetto, si ritiene che, stante la
particolare circostanza della richiesta di tali permessi per un intero mese,
l'amministrazione possa richiedere copia della convocazione degli organismi
citati, in virtù del rispetto dei principi di responsabilità, correttezza, buona
fede e trasparenza che devono caratterizzare i rapporti tra amministrazione e
parte sindacale.
PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
riferimento
normativo: art. 12 del CCNQ del 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Come è da intendersi l'espressione "in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente" utilizzata per fissare l'entità dei permessi non retribuiti per i dirigenti sindacali aventi titolo? |
L'espressione "in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche
trimestralmente", contenuta nel secondo comma dell'art. 12, di cui all'oggetto,
costituisce una previsione di garanzia da intendersi nel senso che i dirigenti
sindacali richiamati dalla norma hanno diritto, per la partecipazione a
trattative sindacali o a convegni o congressi sindacali, ad almeno otto giorni
l'anno di permessi non retribuiti, con la flessibilità sopra citata.
- I permessi sindacali non retribuiti possono essere fruiti in ore? |
Stante
il preciso rinvio dell'art. 12, comma 2 ai dirigenti sindacali di cui all'art.
10, comma 1 del CCNQ del 7 agosto 1998 e viste le finalità per il loro utilizzo,
i permessi sindacali non retribuiti possono, al pari di quelli retribuiti,
essere fruiti anche in ore.
RSU
* RSU - Comitato dei garanti *
riferimento
normativo: art. 19 Accordo quadro del 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 5194 del 2 luglio 2004
- La decisione del Comitato dei garanti è vincolante per la Commissione elettorale? |
Le
elezioni sono un fatto endosindacale, pertanto le amministrazioni non possono
entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto
esonerati da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo
sulla legittimità dell'operato della Commissione elettorale. L'eventuale
decisione assunta dalla Commissione elettorale di non prendere atto del diverso
pronunciamento del Comitato dei garanti, può sempre essere oggetto di
impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l'interessato che si ritenga leso
dalla stessa, lo ritenga opportuno.
- La RSU si considera insediata se pende un ricorso al Comitato dei garanti o al Giudice del lavoro? |
In caso
di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle
more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle
convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono
in attesa della decisione del giudizio pendente.
- Il Comitato dei garanti deve accedere alla richiesta dei verbali redatti in sede di esame del ricorso? |
L'Aran
non può esprimere il proprio parere in merito alla questione esposta in quanto
esula dalle sue competenze la definizione delle regole di funzionamento interno
del Comitato dei garanti, se non negli aspetti generali previsti dall'art. 19
del regolamento elettorale come chiariti nella nota n. 5194 del 2 luglio 2004.
Pertanto, dette regolamentazioni nonché quelle concernenti l'accesso agli atti o
verbali redatti nella sede conciliativa, sono, a parere di questa Agenzia, di
stretta pertinenza del Comitato stesso.
* RSU - Indizione delle elezioni, decadenza, incompatibilità,
dimissioni e sostituzioni *
riferimenti
normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998, Accordo di interpretazione
autentica del 13 febbraio 2001 e Accordi integrativi di comparto
chiarimenti Aran:
nota n. 3072 del 8 aprile 2004,
nota n. 6325 del 5 settembre 2003
(comparto
Scuola)
nota n. 5194 del 2 luglio 2004
(altri
comparti)
- Se la RSU decade chi può indire le nuove elezioni? |
Nel
caso in cui la RSU decada nel corso della vigenza triennale l'indizione per la
elezione della nuova RSU spetta esclusivamente alle organizzazioni sindacali
rappresentative del comparto che possono provvedervi congiuntamente o
disgiuntamente. La nuova RSU eletta rimarrà in carica fino alle elezioni
generali delle RSU del comparto.
- L'amministrazione può indire le elezioni? |
L'amministrazione non ha alcun compito nell'indire le elezioni, ma solo quello
di dare il proprio supporto logistico affinché le procedure elettorali si
svolgano regolarmente.
- Il mutamento nella consistenza del personale comporta automaticamente il rinnovo della RSU? |
La RSU
eletta ha la rappresentanza di tutti i lavoratori in servizio, nonché di tutti
quelli assunti o trasferiti dopo la sua elezione. La eventuale rielezione della
RSU, a causa della mutata consistenza dei lavoratori, può essere solo di
iniziativa sindacale.
- In caso di annullamento delle elezioni RSU la Commissione elettorale può indire le nuove elezioni? |
Le
elezioni per la costituzione delle RSU possono essere indette esclusivamente
dalle organizzazioni sindacali rappresentative, come risulta dall'art. 2 comma 1
della parte I dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 e dall'articolo 1 della
parte II dello stesso. La Commissione elettorale, che decade con la conclusione
delle elezioni svolte, non può in nessun caso sostituirsi nell'iniziativa alle
organizzazioni sindacali suddette, anche qualora queste, debitamente
sollecitate, non abbiano provveduto all'indizione. Nel caso di nuove elezioni
deve essere nominata una nuova Commissione elettorale ai sensi dell'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e relativo regolamento elettorale.
- Un componente della RSU che si dimette dall'amministrazione decade dalla carica? |
L'art.
3 comma 2 della parte II dell'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7
agosto 1998 prevede che sono eleggibili nelle RSU i lavoratori che, candidati
nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato sia a tempo pieno che parziale. Pertanto, dalla norma citata si
evince che il requisito necessario per ricoprire la carica di componente della
RSU è la presenza in servizio dell'eletto, condizione che non sussiste nel caso
in cui lo stesso si dimetta dall'amministrazione.
Si
evidenzia, infine, che spetta alla RSU il compito di provvedere alla
sostituzione del decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista,
pertanto l'amministrazione a tal riguardo non ha alcun compito se non quello
della presa d'atto delle comunicazioni della RSU.
- Chi prende atto delle dimissioni di un componente RSU? |
E' di
stretta competenza della RSU prendere atto delle dimissioni dei propri
componenti e procedere alle relative sostituzioni. Pertanto, ne deriva che
l'amministrazione non ha alcun compito se non quello di ricevere dalla RSU, ai
sensi dell'art. 7 comma 4 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, le
comunicazioni riguardanti eventuali dimissioni e relative sostituzioni.
- In che modo si sostituisce il componente RSU decaduto dalla carica? |
L'art.
7 della parte I dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 prevede che in caso di
dimissioni di un componente lo stesso sia sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista. Le dimissioni devono essere formulate per
iscritto alla stessa RSU e di esse, contestualmente al nominativo del
subentrante, va data comunicazione al servizio di gestione del personale e ai
lavoratori mediante affissione all'albo. Non deve essere inviata alcuna
comunicazione all'Aran.
- Un componente della RSU che esce dal sindacato nella cui lista era stato eletto (iscrivendosi o meno ad un altro sindacato) decade dalla carica di componente? |
Il
regolamento per la disciplina delle elezioni delle RSU, organismo di
rappresentanza dei lavoratori, di cui all'accordo quadro del 7 agosto 1998 non
prevede nulla in merito alla decadenza di un dipendente eletto nella RSU per
effetto delle sue dimissioni dall'organizzazione sindacale nelle cui liste è
stato eletto o per effetto della sua iscrizione ad altra organizzazione. La
materia, peraltro, ferma rimanendo la titolarità dei voti alla lista che ha
proposto tale candidato, è di stretta pertinenza della RSU essendo
esclusivamente in capo alla stessa il compito di dichiarare eventualmente
decaduto un componente, provvedere alla sua sostituzione e darne comunicazione
all'amministrazione ed ai lavoratori interessati. L'amministrazione non ha,
pertanto, alcun compito se non quello di presa d'atto delle comunicazioni della
RSU.
- Cosa accade se le sostituzioni o le dimissioni interessano più del 50% dei componenti originari della RSU? |
In
merito occorre fare riferimento all'art. 7, comma 3 dell'Accordo citato nonché
all'Accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001, dove è previsto
che, se le dimissioni e conseguenti sostituzioni interessano più del 50% della
RSU, occorre procedere a nuove elezioni. Si ricorda, a tal proposito, che le
elezioni possono essere indette solo dalle organizzazioni sindacali
rappresentative, congiuntamente o singolarmente.
- E' possibile sostituire un componente RSU dimissionario o decaduto con altro appartenente ad un'altra lista? |
Con
riferimento alla possibilità di sostituire un componente della RSU con un non
eletto appartenente ad un'altra lista, si rinvia a quanto disposto dal secondo
comma del citato art. 7 che chiaramente indica che la sostituzione va effettuata
con "il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista".
- Un componente decaduto, cessata la causa di decadenza, può riprendere l'incarico? |
L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede che un componente della RSU
decaduto possa, cessata la causa di decadenza, riprendere l'incarico.
- La RSU può essere sfiduciata? |
L'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede in nessuna sua parte che la RSU
una volta eletta possa essere "sfiduciata" dai dipendenti (nel caso in questione
con una raccolta di firme) presso il quale è stata eletta al fine di provocarne
la decadenza.
- L'assenza per maternità comporta la decadenza dalla carica di RSU? |
L'assenza temporanea dal servizio per maternità non può costituire causa di
decadenza di una carica elettiva. Fatta tale premessa, si significa che
l'amministrazione non ha alcuna competenza sulla problematica evidenziata che è
di stretta ed esclusiva pertinenza della RSU.
- Il componente della RSU può delegare la sua funzione? |
L'Accordo quadro sulla costituzione delle RSU del 7 agosto 1998 non prevede
l'istituto della delega.
- Cosa comporta per l'amministrazione l'elezione di un componente della RSU eletto ove non era titolare di posto? |
L'Aran
non può che confermare che in sede di elezioni delle RSU la titolarità
dell'elettorato passivo è esercitabile nella sola sede di appartenenza del
dipendente, con esclusione di quella di assegnazione temporanea. Tale è infatti
la sede di servizio in caso di posizione di comando o fuori ruolo. Si condivide
quanto esposto dall'amministrazione in ordine alla ratio della suddetta
disciplina sicuramente estensibile anche alla fattispecie del distacco, tenuto
conto della circostanza che la durata dello stesso è temporanea in quanto
subordinata al mantenimento delle condizioni che lo hanno motivato, e che,
quindi, può anche essere brevissima (cfr. la legge 104/1992). Ciò premesso corre
anche l'obbligo di evidenziare che la competenza dell'ammissione dei candidati
alla competizione elettorale è esclusivamente della commissione elettorale,
restando estranea l'amministrazione da ogni compito di controllo e verifica e
che, avverso le decisioni della commissione elettorale, da parte dei soggetti
interessati può essere presentato ricorso al comitato dei garanti e/o al giudice
del lavoro. Una volta eletta, solo la RSU può dichiarare decaduti i propri
componenti. Nei confronti degli eletti nelle RSU, trattandosi di dirigenti
sindacali, deve essere garantita la tutela di cui all'art. 18 del CCNQ del 7
agosto 1998 che, a parere di questa Agenzia, opera in ogni caso nei confronti
dell'eletto, anche se la elezione è illegittimamente avvenuta e, comunque, sino
a che tale illegittimità non sia rimossa tramite l'annullamento dell'elezione.
Tuttavia pare dubbio che l'amministrazione possa ricorrere avverso la
illegittima elezione di un componente della RSU essendo gli eventuali soggetti
interessati i candidati non eletti ovvero le altre liste che si sono presentate
alla competizione elettorale. Pertanto, qualora l'amministrazione disponesse di
revocare il distacco per il venir meno dei presupposti (nel caso di specie della
legge 104/1992) che gli hanno dato origine, nell'eventuale ricorso del
dipendente, si potrà eccepire il difetto di legittimazione alla eleggibilità di
componente della RSU.
- I candidati nelle elezioni delle RSU devono essere iscritti al sindacato nella cui lista si presentano? |
L'art.
3 comma 2 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 non prevede alcun obbligo per il
lavoratore candidato alle elezioni di essere iscritto o di iscriversi al
sindacato nelle cui liste è presentato.
- Nella Scuola esiste incompatibilità tra le funzioni di membro di consiglio d'istituto scolastico e quelle di componente RSU? |
Non
paiano ravvisarsi sovrapposizioni tra le competenze del consiglio di istituto ai
sensi dell'art. 10 del Testo unico 297/1994 e le materie oggetto di
contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione scolastica previste
dal CCNL di comparto, circostanza che porta all'orientamento circa la
compatibilità delle due cariche.
* RSU – Regole di funzionamento *
riferimenti
normativi: Accordo quadro del 7 agosto 1998 e Accordi di interpretazione
autentica del 13 febbraio 2001 e del 6 aprile 2004
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Nel caso in cui la RSU non si sia dotata di un regolamento per il proprio funzionamento, l'amministrazione come deve comportarsi? |
Si
rinvia all'Accordo di interpretazione autentica del 6 aprile 2004 pubblicato
alla voce CCNQ.
- Le organizzazioni sindacali possono intervenire sul funzionamento della RSU? |
Le
organizzazioni sindacali hanno solo titolo a presentare le liste ed i candidati
nelle elezioni delle RSU, ma la RSU una volta nominata agisce autonomamente e
assume le proprie decisioni al suo interno a maggioranza.
- Nel caso di una amministrazione nata dalla fusione di enti diversi, le RSU già elette nelle singole amministrazioni possono operare congiuntamente? |
Non
trovano legittimazione forme di coordinamento tra RSU diverse in quanto, gli
accordi di comparto integrativi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998, che
avrebbero potuto prevederne la costituzione, ove stipulati, non hanno deciso in
tal senso.
riferimenti
normativi: art. 10 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione
delle RSU e art. 10,comma 1, del CCNQ del 7 agosto 1998
chiarimenti Aran:
nota n. 4260 del 27 maggio 2004
- Le organizzazioni sindacali non rappresentative possono nominare il terminale associativo? |
In
esito alla nota in oggetto, si evidenzia che i terminali associativi previsti
dall'art. 10 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU
sono delle mere strutture organizzative delle organizzazioni sindacali di
categoria contemplate dalla clausola contrattuale suddetta. Tutte le
organizzazioni sindacali, pertanto, possono comunicare all'amministrazione i
nominativi dei dirigenti sindacali dei propri terminali associativi. Tuttavia,
nel caso in cui una organizzazione sindacale, che non sia rappresentativa e
conseguentemente non sia titolare di prerogative, comunichi il proprio terminale
associativo all'amministrazione, questa ultima ne prende atto semplicemente ai
fini conoscitivi. Infatti solo le organizzazioni sindacali rappresentative sono
titolari di prerogative sindacali come si evince dal CCNQ del 7 agosto 1998 in
tema di diritti e prerogative sindacali.
- Il dirigente del terminale associativo partecipa alle trattative? |
Vale la
pena di chiarire ulteriormente la figura del terminale associativo. I dipendenti
ad esso addetti sono considerati dirigenti sindacali a tutti gli effetti
dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, purché nominati dalle organizzazioni
sindacali rappresentative, ma la natura di mera struttura organizzativa non
assegna loro un potere contrattuale. In tal senso, affinché il terminale
associativo possa partecipare ai tavoli negoziali della contrattazione
integrativa, occorre che lo stesso sia anche formalmente accreditato quale
componente della delegazione trattante da parte della organizzazione sindacale
titolata.