Con nota 28 settembre
2010 prot. n. 8709 il Miur chiarisce quanto disposto dall’art. 2 punto
1 del D.M. 30 luglio 2010 n. 68, in merito all’esclusione dagli elenchi
prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza
conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento
della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di
circolo o di istituto.
Con nota 28 settembre 2010 prot. n. 8709, in risposta a vari
quesiti ricevuti, il Miur chiarisce che l’art. 2 punto 1
del D.M. 30 luglio 2010 n. 68, nel disporre l’esclusione dagli elenchi
prioritari per coloro che nell’a.s. 2010/11 rinuncino ad una supplenza
conferita per orario intero in base alla graduatoria ad esaurimento
della provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di
circolo o di istituto, intende che la rinuncia sulle supplenze
attribuite dalle correlate graduatorie di circolo e di istituto
riguardi i medesimi periodi attribuibili con le graduatorie ad
esaurimento, e cioè periodi almeno sino al 30 giugno. Le rinunce
effettuate dagli aspiranti per supplenze conferite dalle graduatorie
d’istituto ad orario intero, ma per periodi inferiori non danno luogo
all’esclusione dagli elenchi prioritari. (da
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