Domanda
Si può non ammettere un allievo agli esame di Stato per il numero elevato di assenze? Qual è la normativa.
Risposta
Il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 28, Prot. 2613 del 15 marzo 2007, ha chiarito che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: "Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite" (si veda il decreto legislativo n. 59/2004, art. 11, c. 1). Il computo della frequenza va attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali. Preventivamente gli organi di istituto devono definire i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve provvedere, dunque, alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti. Tanto premesso, qualora ne sussistano i presupposti, il consiglio di classe può, ragionatamente e motivatamente, non ammettere l'alunno agli esami a causa dell'elevato numero di assenze. Sempre che le assenze integrino il presupposto di invalidità previsto dalla normativa citata.
Si può non ammettere un allievo agli esame di Stato per il numero elevato di assenze? Qual è la normativa.
Risposta
Il Ministero della pubblica istruzione, con la circolare n. 28, Prot. 2613 del 15 marzo 2007, ha chiarito che i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: "Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite" (si veda il decreto legislativo n. 59/2004, art. 11, c. 1). Il computo della frequenza va attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali. Preventivamente gli organi di istituto devono definire i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, deve provvedere, dunque, alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti. Tanto premesso, qualora ne sussistano i presupposti, il consiglio di classe può, ragionatamente e motivatamente, non ammettere l'alunno agli esami a causa dell'elevato numero di assenze. Sempre che le assenze integrino il presupposto di invalidità previsto dalla normativa citata.