Sono una docente di Materie Letterarie in una scuola della Provincia
di Bari. In occasione delle domande di Utilizzazione l'Ufficio non mi
ha riconosciuto la precedenza per l'Assistenza al proprio genitore in
situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, art. 33, per
la presenza nel nucleo familiare di un fratello non lavoratore.
Inutile il reclamo!
Egr. Dott. D'Ambrosio, Le chiedo: il disabile ha il diritto di
indicare il componente della famiglia che deve prestare assistenza?
Oppure la legge ignora del tutto la volontà del soggetto tutelato?
Infine, poiché intendo aprire, per il prossimo anno scolastico
2007/2008, un contenzioso legale a tutela dei diritti sanciti dalla L.
104, sa dirmi se ci sono stati dei contenziosi su situazioni simili
alla mia e qual è stato l'orientamento dei Giudici?
Esclusività dell'assistenza ai disabili: l'INPS muta orientamento.
Il quesito della Collega pone un vecchio problema, superato
recentemente nei suoi aspetti interpretativi, in merito ai "criteri
per l'accertamento dei requisiti della continuità e dell'esclusività
dell'assistenza".
L'interpretazione restrittiva del passato a cui le Amministrazioni
pubbliche hanno fatto riferimento per negare i benefici previsti
dall'art. 33, in presenza della fattispecie prospettata dalla docente,
è stata recentemente superata, ripristinando i diritti del soggetto
diversamente abile in situazione di gravità.
Con la Circolare n. 90 del 23 maggio 2007 l'INPS, facendo proprio
l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha
riformulato i criteri interpretativi in merito alla concessione dei
benefici previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 della legge 104/1992.
Con detta circolare l'INPS chiarisce che il disabile può scegliere
liberamente il componente della famiglia su cui debba cadere l'onere
dell'assistenza. Di conseguenza la presenza nell'ambito del nucleo
familiare di componenti non lavoratori idonei a fornire l'aiuto
necessario diventa irrilevante ai fini dei benefici di cui all'art.
33.
Le nuove regole sono la conseguenza della presa d'atto di numerose
sentenze in tal senso (Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 7701 del
16.5.2003; Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 13481 del
27.07.2004; Consiglio di Stato-Terza sezione, sentenza n. 394, etc).
Fonte: www.fiscab.it
di Bari. In occasione delle domande di Utilizzazione l'Ufficio non mi
ha riconosciuto la precedenza per l'Assistenza al proprio genitore in
situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, art. 33, per
la presenza nel nucleo familiare di un fratello non lavoratore.
Inutile il reclamo!
Egr. Dott. D'Ambrosio, Le chiedo: il disabile ha il diritto di
indicare il componente della famiglia che deve prestare assistenza?
Oppure la legge ignora del tutto la volontà del soggetto tutelato?
Infine, poiché intendo aprire, per il prossimo anno scolastico
2007/2008, un contenzioso legale a tutela dei diritti sanciti dalla L.
104, sa dirmi se ci sono stati dei contenziosi su situazioni simili
alla mia e qual è stato l'orientamento dei Giudici?
Esclusività dell'assistenza ai disabili: l'INPS muta orientamento.
Il quesito della Collega pone un vecchio problema, superato
recentemente nei suoi aspetti interpretativi, in merito ai "criteri
per l'accertamento dei requisiti della continuità e dell'esclusività
dell'assistenza".
L'interpretazione restrittiva del passato a cui le Amministrazioni
pubbliche hanno fatto riferimento per negare i benefici previsti
dall'art. 33, in presenza della fattispecie prospettata dalla docente,
è stata recentemente superata, ripristinando i diritti del soggetto
diversamente abile in situazione di gravità.
Con la Circolare n. 90 del 23 maggio 2007 l'INPS, facendo proprio
l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, ha
riformulato i criteri interpretativi in merito alla concessione dei
benefici previsti dall'art. 33, commi 2 e 3 della legge 104/1992.
Con detta circolare l'INPS chiarisce che il disabile può scegliere
liberamente il componente della famiglia su cui debba cadere l'onere
dell'assistenza. Di conseguenza la presenza nell'ambito del nucleo
familiare di componenti non lavoratori idonei a fornire l'aiuto
necessario diventa irrilevante ai fini dei benefici di cui all'art.
33.
Le nuove regole sono la conseguenza della presa d'atto di numerose
sentenze in tal senso (Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 7701 del
16.5.2003; Corte di Cassazione-Sezione lavoro, n. 13481 del
27.07.2004; Consiglio di Stato-Terza sezione, sentenza n. 394, etc).
Fonte: www.fiscab.it