In una scuola elementare il collegio aveva deliberato un calendario che prevedeva 200 giorni di lezione. Poichè questa scuola è sede di seggio elettorale sarà chiusa per le elezioni politiche e quindi i giorni di lezione sono meno di 200. Si devono recuperare i giorni sino al raggiungimento dei 200 oppure si può stare tranquilli invocando la chiusura per cause di forza maggiore?
Non è necessario recuperare le ore perdute per elezioni.
Infatti in occasione delle diverse consultazioni elettorali politiche ed amministrative, le sezioni elettorali sono prevalentemente ubicate all'interno di edifici scolastici, e si pone quindi, di volta in volta, il problema della consegna dei locali ai comuni per l'installazione dei seggi elettorali e della conseguente sospensione dell'attività didattica. In relazione a ciò il MIUR, su richiesta del Ministero dell'Interno, emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni.
In tali circostanze le lezioni vengono sospese e i docenti non prestano la loro attività didattica. Anche il personale ATA non è tenuto al servizio qualora i locali dove abitualmente lavora siano inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni in parola, come di regola avviene. Le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica, nè il Dirigente potrebbe negare i locali al Comune, ostacolando il regolare svolgimento di una consultazione elettorale. Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. I giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.) non vanno recuperati.
L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994.
Vale il caso di ricordare che i giorni eccedenti i 200 di legge sono stabiliti dal calendario regionale:
1) per l’arricchimento dell’offerta formativa (art. 7 bis del D.Lgs. cit.),
2) per fronteggiare eventuali non prevedibili eventi (cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche) che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (come specificamente indicato nelle premesse alle deliberazioni delle Giunte regionali sul calendario scolastico).
Se poi essi, come nel caso in esame, superino tale tetto, non è necessario recuperarli perché della stessa natura che ne ha giustificato la decurtazione.
I DS procedono spesso e volentieri a convocare Consigli d' Istituto e/o Collegi Docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso.
Non è necessario recuperare le ore perdute per elezioni.
Infatti in occasione delle diverse consultazioni elettorali politiche ed amministrative, le sezioni elettorali sono prevalentemente ubicate all'interno di edifici scolastici, e si pone quindi, di volta in volta, il problema della consegna dei locali ai comuni per l'installazione dei seggi elettorali e della conseguente sospensione dell'attività didattica. In relazione a ciò il MIUR, su richiesta del Ministero dell'Interno, emana specifiche circolari che prevedono, di norma, un periodo di sospensione delle lezioni.
In tali circostanze le lezioni vengono sospese e i docenti non prestano la loro attività didattica. Anche il personale ATA non è tenuto al servizio qualora i locali dove abitualmente lavora siano inaccessibili per garantire il corretto svolgimento delle consultazioni in parola, come di regola avviene. Le assenze così determinate sono equiparabili a quelle conseguenti a provvedimenti di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili, trattandosi di una causa istituzionale, indipendente dalla volontà dell'Istituzione scolastica, nè il Dirigente potrebbe negare i locali al Comune, ostacolando il regolare svolgimento di una consultazione elettorale. Tali assenze non sono ricomprese in nessuna fattispecie di congedo prevista dalla normativa contrattuale e quindi non possono nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero. I giorni di lezione perduti per tali cause esterne (al pari di nevicate eccezionali, ordinanze dei sindaci, ecc.) non vanno recuperati.
L'anno scolastico resta valido anche se le cause di forza maggiore hanno determinato la discesa del totale sotto i 200 giorni di lezione previsti dall’art. 74 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994.
Vale il caso di ricordare che i giorni eccedenti i 200 di legge sono stabiliti dal calendario regionale:
1) per l’arricchimento dell’offerta formativa (art. 7 bis del D.Lgs. cit.),
2) per fronteggiare eventuali non prevedibili eventi (cause di forza maggiore, condizioni meteorologiche) che possano comportare la sospensione o la riduzione del servizio scolastico (come specificamente indicato nelle premesse alle deliberazioni delle Giunte regionali sul calendario scolastico).
Se poi essi, come nel caso in esame, superino tale tetto, non è necessario recuperarli perché della stessa natura che ne ha giustificato la decurtazione.
I DS procedono spesso e volentieri a convocare Consigli d' Istituto e/o Collegi Docenti per deliberare in merito al recupero dei giorni di chiusura della scuola per motivi di forza maggiore e, di conseguenza, per modificare le delibere relative alla durata dell'anno scolastico, ma, allo stato, dalla normativa vigente non risulta per tali casi alcun obbligo a provvedere in tal senso.