In
una precedente nota avevamo sottolineato il boom di sezioni di Liceo
Musicale, 52, ma avevamo denunciato che, in assenza di precise e
complete indicazioni ministeriali, si erano sviluppate, nella concreta
gestione di molti aspetti inerenti questi nuovi percorsi, procedure
estemporanee e localistiche. Torniamo sull’argomento per fare il punto
della situazione sul reclutamento del personale delle discipline di
indirizzo.
In assenza delle nuove classi di concorso, si è utilizzata per il
secondo anno consecutivo, una procedura transitoria che consisteva
nell'individuare i docenti dal personale delle classi di concorso A031
(Ed. Musicale nella secondaria di II grado), A032 (Musica nella
secondaria di I grado) e A077 (Strumento musicale nella secondaria) in
possesso di abilitazione e di specifici titoli di servizio e culturali.
In base alle norme emanate dal MIUR, nota 272 del 14/03/2011, OM
64/2011, nota ministeriale n. 6635 del 10 agosto 2011 le fasi sono le
seguenti:
1. fase delle utilizzazioni (art. 6 comma 6
dell'OM 64/11): era rivolta ai docenti della A031, A032, A077 con
contratto a tempo indeterminato in possesso di specifici con requisiti
e senza priorità tra classi di concorso. La scadenza della domanda era
il 1° agosto
2. fase delle supplenze (nota 6635 del 10 agosto
2011): le istituzioni scolastiche, sedi di sezioni di Liceo Musicale,
entro il 18 agosto dovevano emanare specifici bandi per la copertura di
ulteriori posti o spezzoni orari disponibili dopo la fase delle
utilizzazioni. Scadenza per la presentazione delle domande 31 agosto
2011. Questa fase prevede il seguente ordine delle operazioni:
• docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento
(GaE), in possesso degli specifici requisiti e graduati in base ad un
ordine di priorità tra le classi concorso (prima A031, poi 032 e infine
A077), alla fascia e al punteggio posseduto nelle GaE
• docenti di III fascia di istituto in possesso degli
specifici requisiti (esclusa l'abilitazione) e graduati in base ad un
ordine di priorità tra le classi concorso (prima A031, poi 032 e infine
A077) e al punteggio posseduto nelle graduatorie di istituto
• docenti individuati sulla base delle convenzioni
con i Conservatori: in caso di ulteriori disponibilità di posti e/o
spezzoni orari le modalità di individuazione dei docenti con contratto
a tempo determinato sono definite dal bando di scuola sulla base della
convenzione stipulato tra Liceo Musicale e Conservatorio o Istituto
Musicale pareggiato.
Evidenti sono le lacune e le contraddizioni della normativa emanata.
Queste le più macroscopiche:
• è "saltata" la seconda fascia di istituto.
Naturalmente tutti i docenti inseriti in questa fascia con i requisiti
previsti per le discipline di indirizzo del liceo musicale possono
presentare normalmente la domanda visto che il Regolamento sulle
supplenze, DM 131/07, parla chiaramente di graduatorie di istituto
costituite da tre fasce
• nella fase delle supplenze è prevista una
precedenza tra classi di concorso non presente né nella fase delle
utilizzazioni né nella nota ministeriale del 14 marzo 2011
sull'assegnazione dei docenti alle classi I e II (Tabella E dei Licei)
• nella fase delle supplenze non vengono date
indicazioni precise e valide per tutto il territorio nazionale sul
numero di istituti presso i quali è possibile presentare domande
• non vi sono indicazioni per la conferma, con
priorità assoluta, dei docenti con contratto a tempo determinato in
servizio nell'a.s. 2009/10 nelle sperimentazioni di ordinamento di
Liceo Musicale.
Di fronte ad una normativa largamente incompleta, si sono sviluppate
specifiche normative territoriali o addirittura di istituto.
Questi i casi più importanti:
• in Lombardia la scadenza delle domande di
utilizzazione e supplenze è stata unica: il 20 agosto
• sempre in Lombardia sia nella fase delle
utilizzazioni che in quella delle supplenze è prevista sempre una
priorità nelle classi di concorso. La cosa singolare è che nella fase
delle supplenze l'ordine è esattamente inverso a quello ministeriale:
A077, poi A031 e A032
• in alcuni casi sono modificati i requisiti di
accesso:
o nei bandi di alcuni Licei Musicali (ad esempio
Udine e Ancona) per insegnare "Laboratorio di musica di insieme", oltre
ai requisiti ministeriali, occorre possedere un diploma di
Conservatorio con un piano di studi che abbia compreso "almeno 30
crediti nei settori disciplinari della musica da camera o d’insieme,
dell’accompagnamento o della collaborazione strumentale, della
direzione di gruppi corali e/o strumentali"
o in Lombardia per insegnare "Laboratorio di Musica
d'insieme" occorre anche allegare una "dichiarazione dell’interessato
di avere una pregressa esperienza professionale e un curriculum
artistico che consenta l’insegnamento della specifica disciplina"
o in vari casi per l'insegnamento di Esecuzione ed
Interpretazione vengono indicati i giorni di insegnamento di strumento
nella secondaria di II grado necessari per l'individuazione dei
requisiti di accesso alle procedure.
Naturalmente è ora prevedibile l'emanazione di una serie di note
ministeriali di "chiarimento" tutte interne all'amministrazione e che
non verranno pubblicate sul sito del MIUR. Se questa modalità verrà
adottata, invece che la risoluzione dei problemi, avremo un aumento
della confusione in un settore del quale il MIUR ha, ormai da tempo,
perso il controllo della situazione.
(da Flc-Cgil)
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