Sono illegittimi i
testi regolamentari concernenti il riordino degli istituti tecnici
(d.p.r. n. 88/2010) e degli istituti professionali (d.p.r. n. 87/2010),
in quanto l’amministrazione scolastica, prima di procedere alla
emanazione dei decreti recanti la ridefinizione dell’orario complessivo
annuale delle lezioni delle classi seconde e terze degli istituti
professionali e delle classi seconde, terze e quarte degli istituti
tecnici e, dunque, alla riduzione dell’orario di insegnamento di talune
discipline, avrebbe dovuto acquisire il parere obbligatorio del
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. http://www.dirittoscolastico.it/tar_lazio_-_sentenza_n_3267-2011.html
redazione@aetnanet.org