Le SS.LL., proseguendo negli incontri attivati nella fase di
definizione degli organici di diritto, stabiliranno contatti e
confronti con le Regioni e gli Enti locali per acquisirne gli
orientamenti e le valutazioni, nell’ottica di una programmazione
dell’offerta formativa il più possibile condivisa e rispondente alle
effettive esigenze delle scuola, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dei servizi scolastici e realizzare un più razionale e proficuo
utilizzo delle risorse. Subito dopo le SS.LL. daranno corso alla fase
di informazione alle organizzazioni sindacali attraverso appositi
incontri. Detti incontri si rivelano quest’anno tanto più necessari
quest’anno in considerazione dell’avvio della riforma del secondo
ciclo, che coinvolge le sole classi prime dell’a.s. 2010/11, lasciando
in vigore, nelle classi successive, gli ordinamenti previgenti,
ancorché modificati nelle quantità-orarie riferite all’istruzione
tecnica e dell’istruzione professionale.
Quanto al quadro delle disposizioni che attualmente presiedono alla
definizione degli organici, si rinvia ai contenuti della D.I. n.
55/2010 (in corso dio registrazione), alla quale pertanto le SS.LL.
faranno riferimento per la trattazione e per la soluzione delle
numerose e complesse questioni che caratterizzano la materia degli
organici, precisando che i regolamenti relativi al riordino del secondo
ciclo sono stati pubblicati nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010.
Si ricorda che i criteri e i parametri per la formazione delle classi
sono definiti dal Regolamento sul dimensionamento della rete scolastica
e sul razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola
(DPR 81/2009), che ha sostituito integralmente il D.M. 24 luglio 1998,
n. 331 e successive modifiche ed integrazioni e il D.M. 3 giugno 1999
n. 141 concernente le classi che accolgono gli alunni disabili.
Com’è noto, il decreto interministeriale (n. 55/2010) relativo agli
organici dell’a.s. 2010/11, in coerenza con quanto avvenuto negli anni
precedenti, ha previsto che le riduzioni stabilite dalla legge n. 133
del 2008, per l’a.s. 2010/11, fossero effettuate in parte in organico
di diritto (per una quota pari a circa 22.000 unità) e in parte in
organico di fatto (per una quota di 3.500 posti). E ciò al fine di
interpretare meglio le esigenze del territorio e dare migliore
stabilità al personale interessato, anche a tutela della continuità
didattica.
Le SS.LL. attraverso interventi mirati e valorizzando in pieno
l’autonomia delle scuole, individueranno le misure e le soluzioni atte
a contenere e, se del caso, a ridurre le consistenze degli organici di
fatto rispetto alle quantità del decorso anno 2009/10. E’ appena il
caso di precisare che tali quantità devono intendersi comprensive anche
degli spezzoni orario che non hanno concorso a costituire posti o
cattedre.
Per la definizione dell’organico di fatto, a solo titolo di esempio, si
segnalano alcune tipologie di interventi che concorrono a raggiungere
l’obiettivo di contenimento: - nella scuola primaria, utilizzando in
maniera più idonea i docenti specializzati di lingua inglese e
procedendo ad una attenta verifica dell’esistenza delle condizioni
occorrenti per l’attivazione di classi a tempo pieno; - nell’istruzione
secondaria di I e II grado effettuando: una attenta e puntuale
riconduzione delle cattedre a 18 ore; un accurato accertamento dei
presupposti e condizioni necessari per la formazione delle classi a
tempo prolungato; una precisa verifica della richiesta delle famiglie
delle due ore aggiuntive di tempo prolungato; una corretta applicazione
delle disposizioni relative agli sdoppiamenti e agli accorpamenti delle
classi a seguito della variazione del numero degli alunni.
Va sottolineato che le azioni di adeguamento dell’organico di diritto
alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa
razionalizzazione delle effettive esigenze di personale, tenendo
presente per un verso l’esigenza che tutto il personale in situazione
di esubero trovi piena utilizzazione e, per l’altro verso, degli
effettivi incrementi del numero degli alunni; tanto in vista
dell’obiettivo di corrispondere in maniera adeguata alla domanda di
istruzione espressa dalle famiglie.
Ai fini della corretta e puntuale attuazione delle indicazioni e
istruzioni di cui alla presente circolare, si rivela fondamentale il
ruolo delle istituzioni scolastiche e la piena valorizzazione da parte
delle stesse degli spazi di flessibilità che l’autonomia consente, ai
sensi del D.P.R. n. 275/99. Sarà compito, pertanto, delle istituzione
scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, articolare il
tempo scuola secondo criteri e soluzioni più idonei al migliore impiego
delle risorse stesse, al potenziamento e alla migliore qualificazione
dei servizi anche sulla base delle richieste delle famiglie,
all’incremento dell’offerta formativa, valorizzando le opportunità
derivanti dall’autonomia organizzativa e didattica.
Ciò posto, considerato che alla determinazione del numero delle classi
e dei posti e alla relativa articolazione si è provveduto in sede di
definizione degli organici di diritto, gli interventi di adeguamento di
tale organico alle situazioni di fatto, effettuati nel rispetto dei
criteri e dei parametri previsti dal DPR 81/2009 debbono
riguardare solo situazioni eccezionali e del tutto residuali, che,
pertanto, si rivelino indispensabili per assicurare il regolare
funzionamento delle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto,
nell’attuale delicata fase operativa, dei tempi molto ristretti a
disposizione a seguito della tardiva pubblicazione dei movimenti del
secondo grado.
Per quanto sopra, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 2, comma
411, lett. c) della legge 244/2007 (finanziaria 2008), prima di
procedere all’eventuale attivazione di nuove classi per far fronte ad
incrementi di alunni non preventivabili in sede di determinazione degli
organici di diritto, dovranno acquisire formale autorizzazione da parte
del Direttore generale regionale, o di suo delegato.
Si richiama l’attenzione sulla disposizione dell’articolo 2 della legge
22 novembre 2002 n. 268, concernente l’obbligo, per i dirigenti
scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché
il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione
dell’organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non
giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Si ribadisce poi l’esigenza che i nulla-osta all'eventuale
trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di
particolari situazioni, opportunamente motivate. Appare evidente che,
ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla
osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già
formate. Le SS.LL. vorranno rinnovare formale invito in tal senso alle
istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.
I dirigenti scolastici comunicheranno alle competenti sedi territoriali
degli uffici scolastici regionali, non oltre il 28 luglio per il primo
ciclo e 2 agosto p.v. per il secondo ciclo sia le variazioni del numero
delle classi, sia il numero dei posti e degli spezzoni di orario che
non sia stato possibile coprire con personale a disposizione per il
completamento dell’orario obbligatorio, limitatamente al primo ciclo,
all’interno della stessa istituzione scolastica.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono
consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese
quelle serali, successivamente al 31 agosto, salvo il caso contemplato
dall’art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una
deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in
aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato
recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa
necessaria dopo il 31 agosto.
I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno cura di
proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle
classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di
fondate previsioni di eventuali incrementi che producano scostamenti
superiori a 31 unità per classe (tra le cause di tali scostamenti vanno
comprese, ovviamente, quelle riguardanti il recupero dei debiti
formativi).
Gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità
eventualmente sopraggiunte, procederanno di conseguenza, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 2 comma 411 lett. c) della legge n.
244/2007 ( finanziaria 2008) e dell’art. 14, comma 3, del decreto
interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l’a.s. 2010/11,
tenendo conto del necessario rispetto delle norma relative alla
sicurezza e alla prevenzione.
Le SS.LL. inviteranno gli uffici competenti e le istituzioni
scolastiche a comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre il 15
settembre c.a., al Sistema Informativo e a questo Ufficio, le
variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione delle
leggi 333/01 e 244/2007, nonché gli accorpamenti disposti ai sensi
della legge 268/2002.
In conformità di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 3 della citata
legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non
comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il
titolare di cattedra costituita tra più scuole potrà completare
l’orario nella scuola di titolarità qualora nella stessa si determini
la necessaria disponibilità di ore o, comunque, una disponibilità che,
nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di
ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale
possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di
religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta
riaggregazione dell’eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella
scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di
ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla
determinazione dell’organico di diritto, alla formazione di posti e,
quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità,
così come previsto dal citato contratto collettivo nazionale
integrativo sulle utilizzazioni.
Poiché alla definizione del quadro delle disponibilità riguardanti le
operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le
ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi esoneri, si
rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati
dai Dirigenti scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione
delle citate operazioni e comunicati contestualmente alle competenti
sedi territoriali degli uffici scolastici regionali.
Personale docente
Per quanto attiene alle consistenze di organico relative ai singoli
ordini e gradi scolastici si fa rinvio alle istruzioni ed indicazioni
di cui al D.I. n. 55/2010 in corso di registrazione, di accompagnamento
al decreto interministeriale avente ad oggetto le dotazioni organiche
dell’a.s. 2010/11, che ha dettagliatamente disciplinato tutte le
innovazioni conseguenti all’emanazione dei provvedimenti applicativi
dell’art. 64 della legge 133 del 2008.
Con la presente circolare, pertanto, si richiamano all’attenzione solo
alcuni aspetti e profili di significativo rilievo che caratterizzano i
singoli settori scolastici.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che deve essere assicurato
l’insegnamento dell’ora alternativa alla religione cattolica agli
alunni interessati.
Scuola dell’infanzia:
La scuola dell’infanzia, com’è noto, non ha carattere obbligatorio e,
pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all’art. 3,
comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di
iscrizioni in esubero non determinano la necessità di apportare
variazioni in aumento del numero delle sezioni.
In effetti, incrementi di posti, finalizzati all’estensione del
servizio, possono essere autorizzati dalla SS.LL. solo nell’ambito
delle risorse complessive assegnate.
Scuola primaria:
Com’è noto, la dotazione organica della scuola primaria è stata
complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle
classi prime e seconde, di 30 ore per ciascuna delle classi successive
alla seconda e in 44 ore per le classi a tempo pieno.
L’esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più
possibile puntuale, ha comportato l’istituzione anche nella scuola
primaria, di “spezzoni orario” il cui computo, debitamente
rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel
calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il
decreto interministeriale relativo all’a.s. 2010/11.
Giova evidenziare che le economie derivanti dalla scelta da parte delle
famiglie del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata
effettuazione dell’intero orario da parte del docente della classe, in
dipendenza dell’ impiego del docente di religione e/o del docente
specialista di lingua inglese, nonché da eventuali risorse di organico
rese disponibili a livello regionale, concorrono prioritariamente ad
assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri
pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività
educative e didattiche in base al piano dell’offerta formativa.
Le quattro ore residuate dalle 44 ore settimanali delle classi a tempo
pieno, comunque disponibili nell’organico di istituto, dovranno essere
utilizzate per l’ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste
delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a
potenziare l’offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi
che attualmente praticano i rientri pomeridiani).
L’insegnamento della lingua inglese deve essere impartito in
maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte
dell’organico di istituto. I dirigenti scolastici adotteranno le
soluzioni organizzative più utili affinché tutti i docenti in servizio
nell’istituzione scolastica, compresi quelli che conseguiranno la
certificazione richiesta per l’insegnamento delle lingua inglese entro
il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione
linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, siano impegnati
nelle classi loro assegnate, nell’insegnamento della lingua Inglese.
Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato
possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario,
sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento settimanali.
Il totale dei posti e delle ore derivanti dall’applicazione delle
disposizioni e indicazioni di cui sopra, unitamente ai posti e alle ore
destinati all’integrazione degli alunni disabili, costituisce la
dotazione organica di istituto; l’istituzione scolastica,
nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa (D.P.R. n.
275/99), articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le
soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponili,
alle quali sopra si è fatto cenno.
Scuola secondaria di I grado
Com’è noto, ai sensi dell’art. 5 del DPR 89/2009, due sono i modelli
orario della scuola secondaria di I grado: - tempo scuola ordinario,
corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti
curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano); - tempo
prolungato di 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40
ore.
Le classi a tempo prolungato devono essere autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata, per un orario settimanale comprensivo di
insegnamento e di attività di 36 ore, inclusa la mensa, fermo restando
che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali,
elevabili, a richiesta delle famiglie, fino ad un massimo di 40 ore,
utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a
disposizione della scuola.
La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della
scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo
2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di
insegnamento. Per l’insegnamento di Italiano, storia e geografia, il
citrato D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre
discipline, ha previsto nove ore per classe senza precisare il numero
di ore da destinare a ciascuna disciplina. E’ rimessa, pertanto,
all’autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di
insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.
L’ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della
scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline
scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato concorrono a
costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe
di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di
abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Si
raccomanda di evitare la costituzione di cattedre utilizzando il solo
contributo orario previsto per l’approfondimento in materie letterarie.
Scuola secondaria di II grado
Si premette che specifiche ulteriori disposizioni verranno emanate
successivamente alla pubblicazione dei movimenti e alla conoscenza
degli esuberi provinciali, con particolare riguardo alle modalità di
attuazione dei potenziamenti per la salvaguardia dei docenti
soprannumerari e la sistemazione del personale in esubero, anche con
riferimento alla recente ordinanza del TAR del Lazio.
Si riportano, pertanto, le indicazioni di carattere generale che non
incidono su quanto segnalato al comma precedente.
Per la definizione delle classi e delle consistenze organiche si
richiama quanto previsto dal decreto interministeriale n. 55 del 6
luglio 2010, relativo alle dotazioni organiche del personale docente
per l’a.s. 2010/2011, in corso di registrazione.
Nella G.U. n. 137 del 15 giugno 2010 sono stati pubblicati i
regolamenti, con le annesse tabelle e quadri orari, relativi al
riordino dei licei (DPR 15 marzo 2010, n. 89), degli istituti tecnici
(DPR 15 marzo 2010, n. 88), e degli istituti professionali (DPR 15
marzo 2010, n. 87).
Come già fatto presente, l’assetto dell’istruzione secondaria di II
grado per il prossimo anno scolastico si baserà sul doppio regime,
legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime ed ai previgenti
ordinamenti delle classi successive.
Per quanto riguarda la quota del 20% riservata all’autonomia, poiché la
stessa è stata utilizzata in organico di diritto, nella presente fase
di adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto, sarà possibile
sanare solo quelle situazioni, già richieste in organico di diritto e
che non è stato possibile attivare per motivi tecnici.
Corsi di qualifica presso gli istituti professionali
Qualora gli istituti professionali, in esecuzioni delle richieste delle
Regioni, continuino a realizzare in regime surrogatorio i corsi di
qualifica del previgente ordinamento, tali corsi saranno attivati dagli
istituti professionali, nei limiti delle dotazioni organiche assegnate,
senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica, utilizzando i seguenti strumenti:
- la quota di autonomia del 20%, calcolata in relazione al monte ore del primo biennio, fermo restando che il monte ore di ciascuna disciplina non può essere ridotto oltre il 20%;
- la quota di flessibilità del 25% prevista all’articolo 5, comma 3, lettera c), del suddetto regolamento;
Mentre per l’utilizzo della quota di autonomia è stata prevista una
apposita funzione dal Sistema informativo, la quota di flessibilità
necessaria per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto
al sistema di istruzione e formazione professionale regionale potrà
essere utilizzata in organico di fatto applicando le opportune
“curvature” alle discipline previste dal riordino dell’istruzione
professionale dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, limitatamente alle
classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/11.
In tale fase, per attivare i percorsi di qualifica, oltre ad utilizzare
la quota di flessibilità, potranno essere impiegati anche i docenti
eventualmente in esubero, quote di organico disponibili, nonché i
docenti che dovranno completare l’orario cattedra, perché costituita
con orario inferiore a quello d’obbligo.
In assenza delle disponibilità di organico o delle risorse necessarie,
gli alunni che hanno optato per la frequenza del percorso triennale,
proseguiranno lo stesso nelle classi del corso ordinamentale
quinquennale. Al riguardo si fa riserva di impartire specifiche
disposizioni.
Ufficio tecnico
L’art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e
degli istituti professionali prevedono che il settore tecnologico degli
istituti tecnici e il settore industria ed artigianato degli istituti
professionali siano dotati di un Ufficio tecnico con il compito di
sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a
fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e
dell’ambiente. Per i relativi posti, fa riferimento a quelli già
previsti, secondo il previgente ordinamento, dai decreti istitutivi
degli istituti tecnici e degli istituti professionali confluiti negli
ordinamenti in base alla tabella di cui all’allegato D) dei due
regolamenti.
Il successivo art. 8 comma 4 dei due regolamenti stabilisce che i posti
relativi all’Ufficio tecnico di cui all’articolo 4, comma 3, sono
coperti prioritariamente con personale titolare nell’istituzione
scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di
concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione
collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e sulle utilizzazioni.
In presenza, pertanto, di personale I.T.P. in esubero sarà possibile
attivare l’Ufficio tecnico in via di fatto.
Posti di sostegno
Com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza la n. 80 del 22
febbraio 2010, ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo
di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe) attivabili in organico
di fatto a livello nazionale (tetto stabilito dalla legge finanziaria
n. 244/07 per problemi di contenimento della spesa pubblica), nonché la
disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale
di un docente ogni due alunni disabili.
La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore
aggiuntive o posti di sostegno, è, infatti, quella di assicurare una
specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare
gravità; si tratta dunque di un intervento mirato, che trova
applicazione una volta esperite tutte le possibilità previste dalla
normativa vigente e che, giova precisare, non si estende a tutti i
disabili a prescindere dal grado di disabilità, bensì tiene in debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetta il
soggetto interessato.
La Tabella E, colonna C, del decreto interministeriale relativo agli
organici a.s. 2010/11 riporta il numero complessivo di posti
fondatamente attivabili da ciascuna Regione nell’a.s. 2010/2011,
comprensivo sia della dotazione di organico di diritto, sia di quella
di organico di fatto.
A tale complessiva dotazione riportata nella colonna C vanno aggiunti
gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del
Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi
dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett.
b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto
l’alunno.
Considerato che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere
l’obiettivo di contenimento della spesa di cui all’art. 64, si confida
in una attenta valutazione e programmazione della distribuzione delle
risorse al fine di contenere l’istituzione di ulteriori posti entro lo
stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte
costituzionale.
Anche al fine di poter informare al riguardo il Ministero dell’Economia
e di motivare nei confronti dello stesso gli scostamenti che dovessero
rendersi necessari, le SS.LL. sono invitate a comunicare a questo
Ministero e al Sistema Informativo che ogni variazione in aumento o in
diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei
relativi posti.
Si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per
quanto concerne le modalità e le procedure di individuazione dei
soggetti con disabilità, sia ai fini dell’assegnazione delle ore di
sostegno. Si rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di
sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo
di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri
livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di
equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e
materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche
attraverso la costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di
scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione
nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la
formazione delle stesse con più di 20 alunni .
Fermo restando l’applicazione della richiamata sentenza della
Corte Costituzionale per quanto riguarda l ‘istituto della deroga, fa
presente che il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in corso di
conversione, reca all’art. 9 comma, 15, e all’art. 10, comma 5, due
disposizioni riguardanti rispettivamente la certificazione
dell’handicap e il contingente di posti di sostegno.
Istruzione degli adulti
L’organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per
l’istruzione degli adulti sono regolate dal D.M. 25 ottobre 2007,
emanato in applicazione dell’art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre
2006 n. 296. In relazione all’attuazione progressiva della citata
disposizione, le dotazioni organiche dei Centri Territoriali Permanenti
rimangono confermate nelle attuali consistenze e non possono superare,
in ciascuna realtà regionale, le consistenze dell’organico di diritto
dell’anno scolastico 2009/2010. In attesa di dare applicazione al
regolamento che definirà l’assetto organizzativo e didattico dei CPIA,
i docenti permangono in servizio presso i Centri Territoriali
Permanenti di titolarità e i corsi serali degli istituti di II grado
come già previsto dalla nota n. 1033 del 22 aprile 2009.
Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la
realizzazione dei progetti che abbiano una riconosciuta rilevanza
educativa e sociale, con particolare riferimento a quelle concernenti
le situazioni di disagio e all’accoglienza e all’inserimento degli
alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2009/2010.
La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà
essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il
Ministero dell’economia, valuterà la possibilità della relativa
autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e
verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
Personale educativo
Per il personale educativo si rinvia alla apposita circolare in corso
di predisposizione.
Personale ATA
Come già evidenziato nella nota 5706 del 9 giugno u.s., con la quale è
stato trasmesso alle SS.LL. lo schema di decreto annuale relativo alla
determinazione degli organici per il 2010/2011, l’eventuale attivazione
di ulteriori posti nella fase in argomento, non deve comportare
incrementi dell’organico di diritto della dotazione provinciale.
Ne consegue che le SS.LL., sulla base delle indicazioni e delle
richieste formulate dai dirigenti scolastici, possono autorizzare
eventuali incrementi esclusivamente a mezzo di compensazione, mediante
revoca del funzionamento di un corrispondente numero di posti
dell’organico di diritto, per i quali siano cessate le condizioni che
ne avevano legittimato l’istituzione. L’attivazione di tali posti deve,
comunque, trovare legittimazione con riferimento ai criteri ed ai
parametri di determinazione degli organici di istituto.
Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe
qualora le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano
possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici, nel
rispetto delle norme contrattuali sull’orario di lavoro,
specificatamente in presenza di scuole articolate su più plessi, ovvero
a fronte di situazioni di particolare complessità amministrativa,
nonché al fine di garantire adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo
dei laboratori. Analoga modalità operativa può essere adottata in
costanza di situazioni di difficoltà derivanti dall’elevata presenza,
in alcune scuole, di personale inidoneo alle mansioni del profilo per
motivi di salute. In tale ultima situazione le SS.LL., al fine di
compensare le ridotte erogazioni del servizio, possono valutare
l’opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore
scolastico negli istituti ove siano presenti due/tre unità di personale
inidoneo.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al
profilo professionale di direttore dei servizi generali ed
amministrativi o comunque figure uniche e non si renda
possibile procedere all'utilizzazione degli interessati in altre
qualifiche, le SS.LL. rappresenteranno allo scrivente le difficoltà
connesse alla erogazione del servizio, per le valutazioni e gli
interventi consequenziali.
Per il profilo professionale di assistente tecnico, si richiamano le
modalità di prestazione dell’orario di servizio che, com’è noto, sono
disciplinate dalle prescrizioni di cui all’articolo 53, punto 3, del
CCNL del 29 novembre 2007, con particolare riguardo alla manutenzione
dei laboratori.
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire
oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31
agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione
generale per il personale scolastico.
L’attivazione dei posti eccedenti l’organico di diritto nonché ogni
altra variazione, deve essere comunicata anche a mezzo del Sistema
informativo, con le procedure e le modalità tecnico-amministtrative che
saranno rese note entro breve termine.
In proposito, si evidenzia l’esigenza che il numero dei posti
comunicati dalle SS.LL. al Sistema informativo corrisponda a quello
indicato nel decreto succitato, in considerazione della verifica che
questo Ministero è tenuto ad effettuare, per la successiva
certificazione del MEF, in ordine al reale conseguimento degli
obiettivi finanziari previsti dalla legge 133/2008.
Si rappresenta, infine, l’opportunità che le SS.LL. adottino le
iniziative atte a favorire, tra i dirigenti scolastici, le intese
previste dall’articolo 3 del succitato decreto interministeriale
relativo agli organici per l’a.s. 2010/2011.
Monitoraggio
Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi autorizzate
in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli
Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli
esiti delle operazioni disciplinate dalla presente circolare. I
predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno
all’Osservatorio nazionale.
Per consentire il monitoraggio, riguardante le consistenze degli alunni
e degli organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti
scolastici, per la parte di rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini oggettivi e puntuali l’esatta consistenza delle platee scolastiche e a quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente sottodimensionate.
Quanto sopra perché questo Ministero possa disporre di un quadro
preciso e sempre aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che
caratterizzano le frequenze degli alunni e le relative variazioni,
nonché degli effetti che ne derivano sulla consistenza e sulle
tipologie dei posti.
Il Sistema informativo, da canto suo, con propria nota tecnica, farà
conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte
degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di ulteriori indicazioni che dovessero rendersi
necessarie in dipendenza di eventuali modificazioni del quadro
normativo attuale.
Si ringrazia per la sperimentata collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Oggetto: Organico di adeguamento.
Facendo seguito alla circolare di questa Direzione n. 15127 del
5/7/2010 si trasmette la consueta nota ministeriale sugli organici di
adeguamento.
A parziale modifica della nota di questa Direzione del 5/7/2010 si
evidenzia che i Dirigenti Scolastici delle scuole del primo
ciclo potranno avanzare, per il tramite degli Uffici
territoriali della Direzione, richieste di variazione del numero delle
classi entro il termine perentorio del 28 luglio 2010
al fine di non compromettere, vista la attuale situazione che ha
ritardato le consuete operazioni, la possibilità di assicurare comunque
la regolarità delle operazioni di utilizzazione e assunzione.
I Dirigenti Scolastici delle scuole del secondo ciclo
potranno avanzare, secondo le stesse modalità, richieste di variazioni
di classi entro il termine perentorio del 2 agosto 2010.
Non verranno prese in considerazione, per ovvi motivi legate alla
tempistica delle operazioni di inizio del’anno scolastico, richieste
tardive salvo il caso previsto (art. 14 comma 3) per le verifiche del
recupero dei debiti formativi effettuate dopo il 31 agosto.
Richiese già avanzate secondo le indicazioni della
citata circolare del 5/7/2010 non debbono essere
riproposte.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
- Per le classi a tempo pieno e prolungato va verificato ulteriormente la presenza delle necessarie condizioni onde evitare le polemiche ed i disservizi che talora si sono verificati per le lamentele dei genitori che non hanno trovato attivati ne attivabili il servizio mensa od altro.
- Nella scuola primaria va assicurata la effettiva e completa utilizzazione dei docenti con il titolo per l’insegnamento della lingua inglese al fine di rendere residuale l’utilizzo di docenti specialisti. Nei prossimi giorni verranno diffusi i nominativi di coloro che stanno conseguendo il titolo e di coloro che, frequentando i corsi verranno utilizzati per l’insegnamento della lingua stessa secondo quanto indicato nella nota ministeriale che si trasmette.
- Per le scuole secondarie va fatta una attenta verifica delle cattedre costituite con meno di 18 ore al fine di ricondurle, ove possibile, a 18 dato che le ore non inserite in cattedre vengono conteggiate (dividendo le ore stesse per 18) come posti al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.
- Le richieste di nuove classi debbono essere legate a situazioni del tutto eccezionali e, comunque a variazioni di alunni che superino di più del 10% i limiti massimi per la formazione delle classi previste dal regolamento.
- In caso di diminuzione della popolazione scolastica l’accorpamento delle classi è obbligo e non facoltà e gli Uffici territoriali della Direzione soni invitati a vigilare attentamente.
- Si rammenta che il rilascio di nulla-osta per il trasferimento degli alunni deve essere legato a situazioni del tutto particolari e non può portare alla rideterminazione del numero delle classi.
- Per quanto riguarda i corsi di qualifica degli istituti professionali si rammenta che le variazioni in organico di fatto non possono portare in alcun modo incremento delle ore complessivamente assegnate alle scuole in organico di diritto ed i Dirigenti scolastici interessati prenderanno contatti con gli Uffici territoriali della Direzione al fine di assicurare agli studenti che lo abbiano chiesto la possibilità di conseguire le qualifiche secondo il regime surrogatorio. A tal fine seguiranno le modalità operative già note e richiamate nella circolare che si trasmette.
- Per quanto attiene i posti di sostegno è in corso di distribuzione la dotazione aggiuntiva assegnata alla regione. E’ opportuno richiamare l’attenzione delle SS.LL. sul fatto che il numero globale degli alunni diminuisce mentre, in certe realtà, il numero degli alunni disabili si incrementa con rapporti, rispetto agli altri alunni, che meritano attente verifiche al fine di accertare eventuali responsabilità. Seguiranno disposizioni per le richieste di natura eccezionale che potranno essere avanzate secondo quanto precisato dall’apposita voce della nota ministeriale che si trasmette.
- Per quanto attiene il personale A.T.A. eventuali necessità potranno essere soddisfatte dagli Uffici della Direzione territorialmente competenti solo per compensazione. I Dirigenti scolastici inoltreranno eventuali richieste esclusivamente a tali Uffici. Situazioni eccezionali che non possano essere soddisfatte con le compensazioni e che rispondano alle indicazioni della nota che si trasmette potranno essere avanzate solo dai Dirigenti degli Uffici della Direzione territorialmente competenti con un motivato parere tenendo presente che non potrà comunque essere autorizzato un numero di deroghe superiore a quelle dell’a.s. 2009/2010.
- Ulteriori disposizioni per il secondo grado verranno nei prossimi giorni emanate dal Ministero.
Il Direttore Generale
(Guido di Stefano)