Il decreto Brunetta non si applica ai contratti integrativi
di istituto in essere fino al 31 dicembre 2010. Ma le parti possono
adeguarne il contenuto fin da adesso. In caso di mancato adeguamento,
resta ferma la vigenza degli stessi. E l'amministrazione non può
provvedere unilateralmente. Sono questi i principi affermati dal
Tribunale di Torino con un provvedimento emesso il 2 aprile scorso
(r.g.l.2639/10) e di cui ItaliaOggi ha scritto lo scorso venerdì. Il
caso riguardava un'altra amministrazione (Inps), ma i principi sono
applicabili anche alla scuola. ( da ItaliaOggi- Antimo Di Geronimo)
Tanto più che fanno
espresso riferimento alle modifiche introdotte al procedimento di
contrattazione integrativa dal decreto Brunetta (decreto legislativo
150/2009) che si applica a tutte le pubbliche amministrazioni. E dunque
anche alle istituzioni scolastiche. Il giudice ha spiegato che le
modifiche introdotte dal decreto legislativo 150/2009 non si applicano
immediatamente per due motivi. Prima di tutto perché, se così fosse,
tutti gli accordi collettivi che regolano attualmente le relazioni
sindacali sarebbero da ritenersi caducati. E ciò comporterebbe evidenti
vizi di costituzionalità. E poi perché è lo stesso decreto che
differisce il termine per l'entrata in vigore dei suoi effetti al 1°
gennaio 2011. Fino a quella data i contratti integrativi in essere
restano validi e le parti possono scegliere, anche unilateralmente, di
non adeguarli alle nuove disposizioni. Ciò perché l'obbligo di
adeguamento a pena di nullità vale solo a partire dal termine
perentorio previsto espressamente dalla norma. Che lo fissa, appunto,
al 1° gennaio 2011. Fino ad allora non cambia niente. L'inapplicabilità
del decreto Brunetta assorbe, dunque, anche il potere di intervento in
via sussidiaria da parte dei dirigenti scolastici, in caso di rinnovo
tacito del contratto integrativo di istituto (art. 40, comma 3.ter del
decreto legislativo 165/2001, introdotto dal decreto 150/2009