Mobilità personale docente ed ATA
Incontro presso il MPI
Le modifiche più significative al testo
Nella serata di ieri, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2008/09.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Antonello Lacchei e Pasquale Proietti.
Come preannunciato nei comunicati dei giorni precedenti, il nuovo contratto, renderà possibile la mobilità territoriale interprovinciale per le classi di concorso più “deboli” in presenza poche disponibilità iniziali.
Infatti, al 1° comma della terza fase dell’allegato C, si è stabilito che qualora il calcolo delle aliquote relative alla mobilità professionale e territoriale non dovessero dar luogo ad un numero intero, questo si approssimerà all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
(Es: in presenza di due disponibilità iniziali, una andrà alle nomine in ruolo, l’altra sarà destinata per metà alla mobilità professionale e metà alla territoriale. In questo caso si arrotonderà all’unità superiore la metà che va alla mobilità territoriale interprovinciale).
Sempre al fine di favorire la mobilità territoriale interprovinciale, si è concordato di rimuovere la rigidità relativa alle aliquote del 25% destinate ai passaggi di ruolo e alla mobilità interprovinciale.
Quindi, i posti eventualmente non assorbiti e residuati dalla mobilità professionale andranno ad implementare l’aliquota relativa alla mobilità territoriale interprovinciale (Allegato C, III fase, c.1, Tit. II).
Ulteriori modifiche significative:
- Art. 2, c.2: al fine di ottenere una sede, potrà presentare domanda di trasferimento anche il personale che avrà perso posto in conseguenza del superamento del triennio di utilizzo dell’istituto previsto dagli artt. 33 e 58 del CCNL 2003, riformulati negli artt. 36 e 59 del nuovo CCNL.
- Art. 3, c.2: stabilisce che per il personale Ata, al fine del passaggio ad altro profilo mantengono validità i titoli previsti dal precedente CCNL.
- Art. 6, c.6: stabilisce che il posto dispari destinato alle nomine in ruolo non va a questa ultima procedura nel caso in provincia ci siano domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari e già utilizzati.
- Art. 7, tit. V: in applicazione dell’art. 19 della Legge 53/00, è stato eliminato l’obbligo di domicilio col soggetto disabile.
- Art. 14, c.1: i docenti di scuola primaria in possesso dei titoli per l’insegnamento della lingua straniera, al momento della presentazione della domanda di trasferimento, potranno esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua.
- Art. 37 bis: regola la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
- Art. 41, c.3: si eliminano le contraddizioni con l’art. 5, c.3 relativo alla restituzione al ruolo di provenienza.
Per giovedì 3 gennaio è stato fissato un incontro nel corso del quale l’amministrazione presenterà la bozza di ordinanza relativa alla mobilità che, verosimilmente, verrà emanata nei giorni immediatamente successivi e da quella data decorreranno i 30 giorni per presentare le domande di mobilità.
Con molte probabilità la data di scadenza coinciderà con la prima settimana di febbraio
Incontro presso il MPI
Le modifiche più significative al testo
Nella serata di ieri, tra l’amministrazione e le organizzazioni sindacali, è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’anno scolastico 2008/09.
Per la Uil Scuola hanno partecipato Antonello Lacchei e Pasquale Proietti.
Come preannunciato nei comunicati dei giorni precedenti, il nuovo contratto, renderà possibile la mobilità territoriale interprovinciale per le classi di concorso più “deboli” in presenza poche disponibilità iniziali.
Infatti, al 1° comma della terza fase dell’allegato C, si è stabilito che qualora il calcolo delle aliquote relative alla mobilità professionale e territoriale non dovessero dar luogo ad un numero intero, questo si approssimerà all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.
(Es: in presenza di due disponibilità iniziali, una andrà alle nomine in ruolo, l’altra sarà destinata per metà alla mobilità professionale e metà alla territoriale. In questo caso si arrotonderà all’unità superiore la metà che va alla mobilità territoriale interprovinciale).
Sempre al fine di favorire la mobilità territoriale interprovinciale, si è concordato di rimuovere la rigidità relativa alle aliquote del 25% destinate ai passaggi di ruolo e alla mobilità interprovinciale.
Quindi, i posti eventualmente non assorbiti e residuati dalla mobilità professionale andranno ad implementare l’aliquota relativa alla mobilità territoriale interprovinciale (Allegato C, III fase, c.1, Tit. II).
Ulteriori modifiche significative:
- Art. 2, c.2: al fine di ottenere una sede, potrà presentare domanda di trasferimento anche il personale che avrà perso posto in conseguenza del superamento del triennio di utilizzo dell’istituto previsto dagli artt. 33 e 58 del CCNL 2003, riformulati negli artt. 36 e 59 del nuovo CCNL.
- Art. 3, c.2: stabilisce che per il personale Ata, al fine del passaggio ad altro profilo mantengono validità i titoli previsti dal precedente CCNL.
- Art. 6, c.6: stabilisce che il posto dispari destinato alle nomine in ruolo non va a questa ultima procedura nel caso in provincia ci siano domande di mobilità professionale di docenti soprannumerari e già utilizzati.
- Art. 7, tit. V: in applicazione dell’art. 19 della Legge 53/00, è stato eliminato l’obbligo di domicilio col soggetto disabile.
- Art. 14, c.1: i docenti di scuola primaria in possesso dei titoli per l’insegnamento della lingua straniera, al momento della presentazione della domanda di trasferimento, potranno esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua.
- Art. 37 bis: regola la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
- Art. 41, c.3: si eliminano le contraddizioni con l’art. 5, c.3 relativo alla restituzione al ruolo di provenienza.
Per giovedì 3 gennaio è stato fissato un incontro nel corso del quale l’amministrazione presenterà la bozza di ordinanza relativa alla mobilità che, verosimilmente, verrà emanata nei giorni immediatamente successivi e da quella data decorreranno i 30 giorni per presentare le domande di mobilità.
Con molte probabilità la data di scadenza coinciderà con la prima settimana di febbraio