
Il tribunale di Mantova
con decisione del 16/12/2014 ha accolto l'istanza
prodotta dall'avvocato Giovanna Sarnachiaro legale rappresentante del
CONITP in merito alla rescissione di un contratto di lavoro per un
servizio in
scuole paritarie non coperto da contributi.
Nel settembre 2012, l'istituto comprensivo di Mantova dopo un controllo
sui
servizi prestati, ad un assistente amministrativo, decise
arbitrariamente di non
attribuire circa 9 punti di servizi effettuati un una scuola paritaria
per
mancanza del versamento contributivo.
Il CONITP con diverse diffide spiego che l'assistente amministrativo
aveva già
avviato un contenzioso con l'istituto paritario chiuso con un atto di
conciliazione
previsto dal D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che la conciliazione
rappresenta un
nuovo istituto giuridico finalizzato, per espressa previsione
normativa, a far giungere
le parti appunto a una conciliazione e che i tempi per il versamento
dei relativi
contributi dipende dall'accordo tra INPS e Azienda in liquidazione ( di
solito entro 7
anni), cassazione 22 ottobre 1991, n. 11167 , Cassazione 13 novembre
1997, n.
11248 , Cassazione 24/3/2004 n. 5940, ex art. 2113 codice civile ,
artt. 410 e 411
c.p.c. , art. 2113 c.c. , Legge n. 11.8.1973, n. 533;
Inoltre il CONITP aggiunse che le conciliazioni sono previste dall'2113
c.c. ove
risulti da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti e dal
rappresentante di fiducia del lavoratore e a condizione che l'accordo
conciliativo
sia raggiunto con l'effettiva assistenza del lavoratore da parte di
assistenti
dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce (nella specie la
sentenza di merito
- confermata dalla Corte - aveva ritenuto sufficiente, ai fini di tale
ultimo requisito,
l'accertata presenza del rappresentante dell'organizzazione sindacale
d'appartenenza
del lavoratore "nell'ambito della procedura conciliativa").
(Cass. 3/4/2002 n. 4730,
Pres. Mileo Est. Mammone, in D&L 2002, 785; in Riv. it. dir. lav.
2003, 178, ).
Ancora il CONITP elenco una serie di sentenze del TAR Campania, TAR
Lazio,
TAR Sicilia, TAR Emilia Romanga, e varie ordinanze del consiglio di
Stato, le
quali hanno sempre sostenuto ciò che il CONITP affermava: rispetto alle
vicende
giuridiche del relativo titolo" non può essere addebitato al lavoratore
il
comportamento omissivo dell'azienda (mancata contribuzione all'INPS).
Il
lavoratore già danneggiato sul piano previdenziale non può essere
limitato anche
sul piano del punteggio.
Nonostante le diffide del CONITP l'istituto di Mantova annullo, con un
decreto,
il contratto all'assistente amministrativo , il quale venne subito
impugnata in
tribunale dal CONITP, patrocinato dall'avv. Sarnachiaro.
Pochi giorni fa, con grande soddisfazione, arriva la sentenza
definitiva che ha
restituito il punteggio all'assistente amministrativo e la dignità di
un lavoro
prestato.
Ancora una volta il CONITP dimostra la sua azione positiva in tutela
del
personale precario, anche quando si tratta di difendere il singoli
lavoratori.
Il Presidente prof. Guastaferro
Crescenzo
crescenzo.guastaferro@gmail.com