Nel corso dell’audizione la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha ripreso la valutazione già data del provvedimento: si tratta di un intervento parziale e deludente. I rappresentanti del nostro sindacato hanno chiarito le motivazioni alla base di questo giudizio articolando l’esposizione con riferimento a tre temi:
1) scatti di anzianità/progressioni economiche,
2) posizioni economiche ATA,
3) risorse Fondo Unico Nazionale per la retribuzione fissa e variabile e di risultato dei dirigenti scolastici.
In relazione al punto 1) scatti di anzianità/progressioni economiche, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha evidenziato che:
- la fruizione del beneficio economico dovuto allo scatto di anzianità è una parte del “salario fondamentale”, frutto di una ben precisa scelta contrattuale che ha destinato una quota delle risorse disponibili a questo aspetto. Non dare validità ai fini della carriera di uno o più anni scolastici causa, quindi, una ulteriore penalizzazione aggiuntiva a quella che colpisce tutto il pubblico impiego con il blocco contrattuale che ha già causato una perdita del potere di acquisto di non meno del 15-20%. Questa penalizzazione colpisce in particolare chi deve andare in pensione e che, non maturando uno scatto, subisce una consistente perdita in termini previdenziali. Al riguardo si è evidenziato che per il calcolo a tali fini non si considera nella base di calcolo la quota parte di scatto maturata riconoscendo il rateo proporzionale agli anni compiuti nel gradone non completato;
- il sindacato non può aver dubbi nella scelta tra “salario fondamentale” per tutti e “salario accessorio”, tra l’altro destinato a pochi;
- il recupero già avvenuto per il 2010 e per il 2011 e quello di imminente contrattazione per il 2012 non è fatto utilizzando risorse destinate agli studenti, ma risorse contrattuali destinate alla retribuzione del personale per prestazioni aggiuntive;
- si sono, invece, utilizzate risorse da destinare al personale a seguito della riduzione degli organici per finanziare la spesa legata a nuovi posti dovuti, in parte all’aumento degli allievi e in parte ancor più rilevante per quelli del sostegno derivanti da una sentenza della Corte Costituzionale;
- è necessario avviare tempestivamente il rinnovo del contratto, sia giuridico che economico, in modo da adeguare sia la normativa che gli stipendi alle nuove situazioni. In riferimento a tante polemiche che circolano sul riconoscimento delle anzianità solo in sede di rinnovo contrattuale si potrà affrontare il problema di una eventuale nuova definizione delle “progressioni economiche” che, per quanto riguarda lo SNALS-CONFSAL, dovranno mantenere come parametro fondamentale l’anzianità, in quanto ad un incremento di questa corrisponde un aumento di esperienza e un arricchimento di professionalità, come avviene sostanzialmente anche in tutti i paesi europei.
In relazione al punto 2) posizioni economiche ATA, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha evidenziato che:
- anche questo aspetto tratta di risorse frutto di una scelta contrattuale tendente ad attribuire un salario “valido a tutti i fini” a coloro che, dopo aver superato prove selettive e percorsi di formazione, sarebbero andati a svolgere compiti, aggiuntivi a quelli del profilo di appartenenza, indispensabili per il funzionamento delle scuole. Mettere in discussione l’attribuzione delle posizioni economiche per quelli che le hanno conseguite a partire dal settembre 2011 è una vera e propria “rapina” ai danni del personale e un “attentato” al funzionamento delle istituzioni scolastiche;
- appare, altresì, incomprensibile l’ipotesi del recupero di somme corrisposte a fronte di una effettiva e comprovata prestazione. L’amministrazione andrà, a parere del sindacato, ad una sicura soccombenza giurisdizionale e , quindi, non solo non “recupererà” somme, ma avrà un esborso superiore a quello attuale;
- non si deve nascondere il fatto che si creerebbero nelle scuole rischi per il mancato funzionamento di delicati servizi quali, ad esempio, quelli legati all’assistenza dei diversamente abili o alla sostituzione del DSGA;
- va tenuto presente che chi fruisce di queste posizioni economiche non poteva, a termini di contratto, accedere al salario accessorio d’istituto.
In relazione al punto 3) risorse Fondo Unico Nazionale per la retribuzione fissa e variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto che:
- si tenga conto della specificità della dirigenza scolastica che non è assimilabile a quella delle altre amministrazioni pubbliche e che, rispetto a queste, fruisce di retribuzioni nettamente inferiori anche se, spesso, con maggiori responsabilità;
- l’interpretazione, a parere del sindacato errata, della norma che sta portando avanti l’UCB comporterebbe per la maggior parte dei dirigenti scolastici una perdita annua inaccettabile di circa 2500/3000 euro, proprio mentre a questi dirigenti vengono chiesti sempre maggiori e più delicati compiti, senza dimenticare che sono spesso destinatari di “reggenze” su altra scuola.
• MOBILITÀ A.S. 2014/2015: INCONTRO AL MIUR
Nella mattinata di oggi si è svolto al MIUR un incontro con il seguente o.d.g.: Comparto Scuola: Bozza O.M. Mobilità; art. 30 CCNI Mobilità.
L’Amministrazione era rappresentata dalla dott.ssa Maria Assunta Palermo e dalla dott.ssa Valentina Alonzo.
Preliminarmente si è discusso della bozza di ordinanza predisposta dall’Amministrazione, che potrà essere emanata soltanto dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015.
Si ricorda che, tale CCNI è stato sottoscritto, quale Ipotesi, in data 17/12/2013 e, al termine dell’esame effettuato dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio del MIUR e dell’Ufficio Centrale del Bilancio, è stato consegnato, in data 22 gennaio u.s., dall’Ufficio VIII della Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il rilascio del previsto Parere.
Poiché da tale data decorrono i 30 giorni, previsti dalla normativa in vigore, per l’invio delle valutazioni di competenza, le parti si stanno adoperando perché, alla scadenza di tale termine si possano, con la massima tempestività, inviare agli Uffici Territoriali (USR e Ambiti Territoriali) sia la O.M., sia il CCNI sottoscritto in via definitiva, sia la consueta nota di trasmissione da parte del MIUR.
Ciò al fine di avviare , subito dopo, con la massima tempestività, la presentazione delle domande, che saranno effettuate con procedura on-line sia per il personale docente, sia per il personale ATA, avvalendosi della procedura POLIS.
Occorre, quindi, con la massima urgenza, definire la O.M. e, a seguito della intenzione, in applicazione della L. 128/2013, espressa dall’Amministrazione, che l’organico di sostegno della scuola secondaria di II grado (DOS) sia unificato, ai soli fini dell’effettuazione della mobilità sia provinciale (II fase per il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa), che interprovinciale, effettuare una riscrittura dell’art. 30 della Ipotesi di CCNI relativo a: “sostegno - scuola secondaria di II grado”.
In tal senso l’Amministrazione ha predisposto una prima bozza di discussione per la definizione di tale articolo 30, che sarà oggetto di successiva riflessione e modifica, al fine di garantire i diritti del personale a tempo indeterminato, senza ledere i diritti degli inseriti negli elenchi di sostegno, ai fini delle nomine in ruolo. Si trascrivono, a chiarimento della questione, di seguito, integralmente i commi 3 bis e 3 ter dell’art. 15 della L. 128/2013 di conversione del D.L. 104/2013:
3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-ter. All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all'atto dell'aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all'atto dell'aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.
Al fine di definire le date per la presentazione delle domande è stato concordato un successivo incontro da effettuarsi in data 24/02 p.v.; ciò in quanto si prevede, che per tale data, l’Ipotesi di CCNI per la mobilità dell’a.s. 2014/2015, sarà restituita da Funzione Pubblica e MEF, a seguito del prescritto Parere, e si potrà, conseguentemente, procedere alla definitiva sottoscrizione.
• ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DOCENTI SU POSTO DI SOSTEGNO – EMANATA NOTA MIUR
Vi comunichiamo che oggi, 6 febbraio 2014, il Miur ha emanato la nota 362 avente per oggetto: “Legge n. 128/2013 - Assunzioni a tempo indeterminato di docenti su posto di sostegno”. Ciò a seguito dell’art. 15, comma 3, della legge 128/2013, che prevede, per l’a.s. 2013/2014 l’assunzione, a tempo indeterminato, di docenti di sostegno per 4.447 posti vacanti e disponibili, determinati a seguito dei contenuti dell’art. 15, co. 2, della stessa legge.
Il Miur, con D.I. n. 29 del 24/01/2014, in corso di registrazione, ha ridefinito gli incrementi di posti per ogni regione; tali nomine sono aggiuntive a quelle già disposte ai sensi del DM 732 del 30 agosto 2013 e della CM n. 21 del 21 agosto 2013.
La nota contiene le tabelle analitiche di riparto provinciale di tali posti.
La nota richiama, per quanto applicabile la citata CM n. 21, che comunque, viene allegata alla nota, evidenziando, in particolare, i punti A5, A6, A12, A13, A14, A15 e A19.
Le nomine avranno decorrenza giuridica dall’a.s. 2013/2014 ed economica dall’a.s. 2014/2015.
Poiché il personale potrà presentare, ai fini dell’acquisizione della sede definitiva domanda di mobilità per l’a.s. 2014/2015, il Miur sottolinea l’urgenza di procedere alle operazioni di nomina a tempo indeterminato.
Provvediamo ad inserire la nota prot. 362, l’”allegato A – istruzioni operative personale docente ed educativo” e il riparto delle nomine in ruolo su posti di sostegno – contingente 2013/2014 (I e II tranche).
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Legge n°128