Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) si è
recentemente pronunciato sul caso di un minore che si era reso
protagonista di un episodio di aggressività verbale nei riguardi
dell’insegnante di lingua inglese, a seguito del quale la stessa
insegnante aveva sollecitato l’adozione di idonee misure per tutelare
la sua incolumità. C'è da precisare che all’atto dell’ingresso nella
scuola primaria il bambino risultava essere certificato come portatore
di handicap psico-fisico e che lo stato di disabilità era stato
confermato nei successivi anni scolastici e corredato dalle relative
diagnosi dai piani educativi personalizzati (PEP). A seguito di tale
episodio, il Dirigente scolastico aveva trasmesso alla Procura una
relazione a firma del docente di lingua straniera, rispettando le
procedure richieste da una circolare del Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone avente ad oggetto “comportamenti
violenti di giovani studenti nell’ambito scolastico”, con la quale si
richiedeva ai Dirigenti scolastici di segnalare reiterati episodi di
“bullismo” presso le scuole dagli stessi dirette. In altri termini, il
Dirigente scolastico aveva assimilato il caso di specie ad un
comportamento configurabile come episodio di bullismo. A fronte di tale
denuncia, il Procuratore della Repubblica, richiamato l’episodio ai
danni dell’insegnante d’inglese, aveva disposto l’allontanamento del
minore dalla scuola. Il Dirigente scolastico, in esecuzione del nota
della Procura, aveva concesso il nulla osta ai fini dell’iscrizione del
minore presso un altro istituto. I genitori erano ricorsi contro il
provvedimento disposto dal Dirigente scolastico. A tale proposito, il
Collegio ha richiamato l’art. 4 del R.D. n° 653 del 1925, il quale
espressamente dispone: …”l’alunno che intende trasferirsi ad altro
istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda (…) al Preside
del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica
col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei
rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una
dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla
parte di programma già svolta”. Il nullaosta, dunque, non è atto
caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi
unicamente accertare da parte dell’autorità scolastica la regolarità
della posizione dello studente. La peculiarità che connota il caso in
esame si incentra, essenzialmente, sull’atto di allontanamento adottato
dal Procuratore della Repubblica, tenuto conto che il nulla osta
impugnato assolve alla finalità di accertamento della regolarità della
posizione dello studente. Inoltre, al di là della circostanza che la
domanda di trasferimento sia stata prodotta dall’interessato o - come è
avvenuto nel caso in esame - disposta “d’autorità”, il nulla osta
assolve sempre alla tale finalità di mero accertamento. Il
provvedimento adottato dal Dirigente scolastico non riveste, dunque,
natura sanzionatoria, ma costituisce attività dovuta tenuto conto che
la mancata adozione dello stesso avrebbe solo impedito al minore di
iscriversi presso altro istituto. Il provvedimento impugnato è stato
adottato dal Dirigente scolastico “in obbedienza” al provvedimento del
Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo
all’Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri
termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello
concretamente adottato, e che eventuali contestazioni andavano
effettuate nei confronti dell’atto che lo aveva determinato.
Tar Lazio, Sez. I, sentenza 244 del 27/03/2012
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