
Diciamo, fra l’altro, che in questa sede ci soffermeremo a dare una estrema sintesi della stessa circolare che consigliamo di leggere con molta attenzione ( specie prima di “sentenziare” oltretutto senza averne titolo).
La circolare si apre con l’illustrazione dei criteri per la valutazione, da valere, quindi, in sede di scrutinio finale o intermedio o post esame.
E’ interessante rilevare come la nota 14 riguardo la composizione del consiglio di classe in sede di scrutinio specifichi ( cito testualmente) : “Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. "Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno" (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado "è inserito nell'area disciplinare storico-geografica" (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 - "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" - art. 5, co. 6).
Risulta quindi palese che per ogni ordine di servizio dissonante in merito si debba pretendere la forma scritta, firmata e protocollata, eventualmente da inoltrare formalmente anche al MIUR. Sebbene non crediamo esistano dirigenti scolastici capaci di una simile“balordaggine “, ossia di non tener conto di una circolare ministeriale, quanto piuttosto crediamo esista tutta una pletora di ben altre persone e personaggi che magari arrogandosi il potere di surrogarsi alla funzione dirigenziale sentenziano, “stabiliscono” , “consigliano”, altri colleghi di far quanto loro ritengano e che ritengano in un’assoluta ignoranza delle normative, oltretutto.
Un altro interessante punto riguarda la certificazione delle competenze. Viene ribadita dalla stessa circolare l’importanza di un’attenta valutazione per evitare il rischio di mere compilazioni formali e procedure superficiali non pienamente in grado di far evincere le motivazioni del voto espresso. Ricordiamo che la stesura di giudizi eccessivamente stereotipati, ovvero non originali e rispondenti all’individualità del singolo alunno, presta il fianco a possibili contenziosi giudiziari. Il voto, continua la circolare, delinea i percorsi formativi dell’alunno in ogni singola disciplina, la certificazione delle competenze, invece, in modo complementario ed esaustivo al voto, certifica, ossia attesta, quale siano le competenze acquisite in relazione a criteri generali stabiliti dai curricola.
Tecla Squillaci
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