La corretta
formulazione delle griglie di valutazione è materia di discrezionalità
tecnica, che può senz'altro essere contestata dinanzi al giudice
amministrativo, ma soltanto nel caso in cui la decisione amministrativa
sia stata incoerente, irragionevole o frutto di errore tecnico.
Il sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche,
indirizzate non a selezionare i più meritevoli in base a parametri
preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a garantire un'efficace
formazione dei giovani, secondo le finalità proprie dell'istruzione
pubblica, è aspetto delicato. Dette
finalità, infatti, possono configurare la non ammissione alla classe
superiore non come soccombenza rispetto ad altri soggetti, né come
giudizio in assoluto negativo, ma come riconoscimento della necessità
che alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base,
per affrontare senza sofferenza e maggiori possibilità l'ulteriore
corso degli studi.
Correlativamente l'interesse degli allievi e dei genitori, esercenti la
patria potestà, deve identificarsi non nel perseguimento in ogni caso
della cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà
pubblica, finalizzata alla migliore possibile formazione culturale
degli studenti.
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N. 04056/2010 REG.SEN.
N. 01001/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2010, proposto
[omissis], rappresentati e difesi dagli avv. [omissis], con domicilio
eletto presso [omissis];
da:
contro
COMMISSIONE ESAMINATRICE N. BSPS00012/SEZ. A - PRESSO LICEO SCIENTIFICO
PARITARIO "[omissis]" DI [omissis], MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale
Stato, domiciliata per legge
in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
dei provvedimenti della Commissione BSPS00012/sez. A, recante non
superamento da parte dei
ricorrenti degli esami conclusivi del corso di studio di istruzione
secondaria per l'anno scolastico
2009/2010, nonchè di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissione Esaminatrice
N. Bsps00012/Sez. A - Presso
Liceo Scientifico Paritario "[omissis]" di [omissis] e di Ministero
dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2010 il
dott. Carmine Russo e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- i ricorrenti sono stati bocciati all’esame di maturità scientifica
svolto presso un istituto paritario, e
ricorrono contro i provvedimenti di bocciatura che li hanno attinti,
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- i profili del ricorso, evidenziati cumulativamente in un unico
motivo, sono in definitiva i seguenti:
l’eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà, e
manifesta irragionevolezza per
la asserita non corretta elaborazione delle griglie di valutazione che
la Commissione aveva
previamente predisposto e sulla base delle quali è giunta alla
individuazione del voto finale; la
violazione del principio di trasparenza e degli artt. 13 – 19
dell’ordinanza ministeriale 44/2010 per
mancanza di trasparenza delle scelte finale cui è giunta la
Commissione,
- in realtà, il motivo sulla mancanza di trasparenza è proposto dai
ricorrenti cumulativamente a
quello sulla non corretta formulazione delle griglie di valutazione,
perché ruota anch’esso intorno
ad esse; non viene infatti censurata, in questo ricorso, direttamente
la fedeltà di quanto è stato
rappresentato nei verbali della Commissione di esami, ma viene
sostenuto invece che “da una
griglia mal concepita derivi inevitabilmente una verbalizzazione non
fedele alla realtà, che il
verbale dovrebbe invece cristallizzare nella sua effettività”,
- ne consegue che entrambi i profili in cui è articolato il ricorso
sono fondati sulla convinzione dei
ricorrenti che le griglie di valutazione elaborate dalla Commissione
d’esame siano state mal
concepite,
- ma la corretta formulazione delle griglie di valutazione è materia di
discrezionalità tecnica, che
può senz’altro essere contestata dinanzi al giudice amministrativo, ma
soltanto nel caso in cui la
decisione amministrativa sia stata incoerente, irragionevole o frutto
di errore tecnico ((Tar Puglia,
Bari, III, 2392/2010: in materia di pubblici concorsi, il giudizio
della Commissione esaminatrice
comporta una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione
scientifica dei candidati ed
attiene così alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile
unicamente, sul piano della
legittimità, qualora sia inficiata in maniera evidente da
superficialità, incompletezza, arbitrarietà,
travisamento dei fatti, disparità di trattamento, tali da configurare
un eccesso di potere, senza che
con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione,
non essendo configurabile la
sostituzione dell'autorità giurisdizionale all'organo amministrativo
appositamente competente e le
valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle
prove di concorso, seppure
qualificabili quali analisi dei fatti, e non come ponderazione di
interessi, costituiscono pur sempre
espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in
concreto l'idoneità tecnica e/o
culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che
le stesse valutazioni non sono
sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui
sussistono elementi idonei ad
evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o, ancora, una
contraddittorietà ictu oculi
rilevabile; ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli
ambiti riservati alla discrezionalità
tecnica dell'organo valutatore e, quindi, sostituire il proprio
giudizio a quello della Commissione, se
non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo
della logicità, vizio la cui sostanza
non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo
questa essere adeguata e
sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; Tar Lombardia, Milano,
III, 311/2010: le valutazioni
espresse dagli insegnanti in merito al rendimento scolastico degli
studenti sono connotate da
discrezionalità tecnica; il livello di apprendimento e di preparazione
raggiunto dai singoli alunni
costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge ai
suddetti organi, il cui giudizio
riflette specifiche competenze solo da essi possedute. Pertanto, al
giudice della legittimità spetta
solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale
giudizio è stato formulato, sia
conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati
previamente, e non risulti inficiato da
vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei
fatti; cfr. anche Tar Puglia, Lecce,
II, 3051/09: i giudizi di non ammissione degli alunni alla classe
successiva espressi dal personale
docente debbono essere ascritti all'alveo della discrezionalità tecnica
e, conseguentemente, sono
censurabili, in sede giurisdizionale, solo per palese irragionevolezza
ed illogicità), errore tecnico
che non si rinviene nel caso in esame,
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- a sostegno della esistenza di un errore tecnico si deduce, infatti,
in ricorso che nelle griglie di
valutazione predisposte dalla Commissione d’esame non sono previsti
tutti i voti numerici ma
soltanto alcuni di essi, e si insiste molto in ricorso sulla
circostanza - ad essa conseguente - che in
quel modo la somma tra i vari punteggi delle griglie non potrebbe mai
portare ad alcune votazioni
finali;
- ma in realtà, non vi sono vizi logici nell’aver predisposto in tal
modo tali griglie di valutazione;
l’operazione che ha effettuato la Commissione d’esame è, infatti,
esattamente inversa a quella su cui
è fondato il ragionamento del ricorrente: il ricorrente avrebbe voluto
che la Commissione ad ogni
numero avesse associato un giudizio, ma invece correttamente la
Commissione ha prima
individuato i giudizi e poi a ciascuno di essi ha associato una
valutazione numerica, in base alla
maggiore o minore importanza che attribuiva ad essi ed al quantum di
differenza di preparazione
che associava agli stessi; l’operazione logica svolta dalla
Commissione, pertanto, è del tutto
coerente e non denota errori tecnici,
- si ricorda anche che quando i criteri di valutazione riguardano non
materie caratterizzate da un
accertamento tecnico particolarmente complesso, ma semplice la
correttezza di esposizione in
lingua italiana, il rigore della metodologia di esposizione, la
completezza dello studio degli
argomenti ricompresi nel programma oggetto di esame i criteri “non
necessitano di particolare
illustrazione essendo sostanzialmente in re ipsa” (come sostenuto nella
materia del concorso ad
uditore giudiziario da T.ar. Lazio, I, 295/2010),
- si aggiunge – e con questo si conclude - che, secondo CdS, VI,
4663/2010, “il sindacato
giurisdizionale in materia di valutazioni scolastiche, indirizzate non
a selezionare i più meritevoli in
base a parametri preordinati, come nelle prove concorsuali, ma a
garantire un’efficace formazione
dei giovani, secondo le finalità proprie dell’istruzione pubblica, è
aspetto delicato. Dette finalità,
infatti, possono configurare la non ammissione alla classe superiore
non come soccombenza rispetto
ad altri soggetti, né come giudizio in assoluto negativo, ma come
riconoscimento della necessità che
alcuni singoli scrutinati rafforzino le proprie cognizioni di base, per
affrontare senza sofferenza e
maggiori possibilità l’ulteriore corso degli studi. Correlativamente
l’interesse degli allievi e dei
genitori, esercenti la patria potestà, deve identificarsi non nel
perseguimento in ogni caso della
cosiddetta promozione, ma nel corretto esercizio della potestà
pubblica, finalizzata alla migliore
possibile formazione culturale degli studenti”,
- questa statuizione, di alto rilievo morale, ha anche un immediato
contenuto giuridico, perché si
traduce nella circostanza, già evidenziata da Tar Lombardia, Milano,
II, 1338/06, che il sindacato
giurisdizionale su un esame per il conseguimento di un titolo di studio
sia inferiore al sindacato
sulle operazioni di un pubblico concorso, dove vi è una valutazione
comparativa tra gli aspiranti ed
una selezione di (soltanto) alcuni di essi,
- nei termini che sono stati esposti, pertanto le valutazioni
effettuate dalla Commissione d’esame,
nel momento in cui hanno bocciato i due ricorrenti all’esame di
maturità scientifica, vanno esenti da
censure, ed il ricorso deve conseguentemente essere respinto,
- le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata
di Brescia (Sezione
Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
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RESPINGE il ricorso.
CONDANNA i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento in favore
dell’amministrazione delle
spese di lite, che si determinano in euro 3.000, oltre accessori (se
dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 30
settembre 2010 con l'intervento dei
magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario
Carmine Russo, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2010 (da Diritto Scolastico)
redazione@aetnanet.org