Il criterio di
organizzazione scolastica ( D.P.R. 81/09 e D.I. 55/2010) con il quale
viene fissato il numero degli studenti per classi deve apprezzarsi di
stretta normalità; criterio che subisce deroga tutte le volte in cui
fatti e circostanze specifiche, come nella fattispecie in esame,
richiedono l’apprezzamento favorevole di altri interessi pubblici
funzionali al mantenimento della classe di studenti.In particolare la coesione realizzata in una classe di studenti - che costituisce il risultato culturale, didattico e sociale di un lungo percorso di studio - non può essere compromessa attraverso lo smembramento della medesima classe; e ciò tanto più se si considera che quella compromissione turba gravemente le coscienze degli studenti diversamente abili che in quella classe-comunità hanno trovato un punto di equilibrio psico-fisico e culturale.
(da http://www.dirittoscolastico.it/tar_puglia_-_ordinanza_n_707-2010.html)
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