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News: Assemblee sindacali scolastiche in pubblica Via (assemblea di strada) in orario di servizio. – Danno erariale ?

Recensioni

Ecc.ma Corte dei Conti di PALERMO

A S. E. Il Procuratore dott. Guido CARLINO

Via Cordova, 76  , 90141 Palermo
Tel. 0915015437 , Fax 0915015364
procuraregionale.sicilia@corteconti.it

 

Oggetto: Assemblee sindacali scolastiche in pubblica Via (assemblea di strada) in orario di servizio. – Danno erariale ?

 

 

PREMESSO

 

Da segnalazioni pervenuteci da parte  di due scuole di  Catania, e segnatamente dell’ITI Cannizzaro  e della Scuola Media Giovanni XXIII , siamo venuti a conoscenza di episodi inquietanti dovuti al comportamento posto in essere da parte dell’Organizzazione sindacale FLC-CGIL Scuola di Catania. La predetta organizzazione sindacale, infatti, ha indetto e continua ad indire a Catania assemblee all’aperto, in pubbliche vie antistanti  uffici di pubbliche amministrazioni. A tali  assemblee sindacali è invitato a partecipare il personale in orario di servizio con richiesta di autorizzazione ai Dirigenti delle relative scuole statali. Nel  caso di diniego da parte dei dirigenti , il sindacato , ricorre  innanzi al giudice del lavoro ex art. 28  traendoli in giudizio per attività antisindacale.

 

Specificatamente è successo che  :

 

-  in data 09/11/04la CGIL scuola di Catania  ha inviato un fax circolare a tutti i dirigenti scolastici della provincia di Catania per convocare in assemblea tutto il personale docente e ATA dalle ore 10,30 alle ore 13,30 di mercoledì 17 novembre 2004 in Via Coviello 15 davanti ai locali del CSA di Catania.

La Camera del Lavoro territoriale di Catania, in data 11/11/2004 comunicava al Questore di Catania e al Dirigente Digos che mercoledì 17 novembre 2004 “sarà effettuato un presidio dalle ore 10,00 alle ore 13,30 dei lavoratori della scuola e degli studenti davanti ai locali del CSA. Alla manifestazione è prevista la presenza di circa 300 persone.”

  La maggior parte dei Dirigenti scolastici ha negato l’autorizzazione alla partecipazione .

Il diniego di autorizzazione scaturiva da una serie di circostanze che di seguito si evidenziano :

 

Le scuole hanno opposto

 

1. Violazione delll’art. 8 del CCNL “i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica” . Una strada, non può essere un idoneo locale, né un luogo di lavoro, né esso è stato concordato con la parte datoriale.

2. Lo Statuto dei lavoratori all’art. 20   recita : << I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue,.>>.

3. L’orario della presunta assemblea non coincide con le due ultime ore di lezione in contrasto con quanto richiesto dal CCNL  sottoscritto il 24/7/03. 

4. Dal confronto della richiesta inoltrata  dal Sindacato alla Questura e alla Digos con la Convocazione dell’Assemblea emerge che , ai Dirigenti Scolastici l’evento viene presentato come assemblea  ed ai tutori dell’ordine ,invece ,quale “presidio e manifestazione”.

5. Le garanzie assicurative e la copertura in itinere scatta solo all’interno delle strutture scolastiche e solo durante il tragitto per raggiungerle. Analoga situazione per la tutela legata alla L. n. 626 sulla sicurezza e tutela della salute del personale nei luoghi di lavoro,

   

Il Sindacato con ricorso  innanzi al Giudice del lavoro ex art.28 ha convenuto  in giudizio alcuni dirigenti scolastici per comportamento antisindacale

 

 

Ad oggi si è già avuto un provvedimento  emesso in data 23.03.05dal Giudice del lavoro , dott. Puglisi, nella procedura incardinata dal sindacato contro il dirigente scolastico dell’ITI Cannizzaro  , il quale così testualmente recita :

“ ritenuto che la manifestazione del 17.11.2004 non può essere qualificata come assemblea (del resto anche il sindacato ricorrente non l'ha qualificata assemblea, laddove nel comunicato, prodotto in atti, aveva annunciato che << sarà effettuato un presidio .... in via Coviello ...>>);

rilevato che dal quadro normativo contrattuale si evince chiaramente che le rivendicate garanzie attengono al titolo di assemblea in senso stretto e non già a manifestazioni (o quant'altro) svolte in luoghi pubblici, come nella specie (tanto che sono stati avvisati i responsabili dell'ordine pubblico);

considerato, pertanto, che nessun comportamento antisindacale è ravvisabile nei confronti del Dirigente scolastico convenuto..”

 

 - L'ARAN  all’interrogativo :

“  L'assemblea sindacale può svolgersi all'aperto?”

 ha così risposto:

“ L'art 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 e i CCNL prevedono che le assemblee sindacali siano tenute in idonei locali concordati con l'amministrazione. Non è possibile utilizzare surrettiziamente l'istituto dell'assemblea per azioni sindacali che abbiano natura diversa.”

 

QUESITO

 

Da quanto sopra esposto  sorge spontaneo un dubbio che solo codesta Ecc.ma Corte adita potrà risolvere :

 

   Il dirigente scolastico che, in siffatta ipotesi,  dovesse autorizzare il personale a lasciare le classi durante l’orario di insegnamento, con conseguente interruzione del servizio di istruzione, per partecipare a questa tipologia di assemblee può incorrere in responsabilità patrimoniali e conseguente danno erariale?

 

Una risposta puntuale  contribuirà a fare chiarezza nell’interesse di un pubblico servizio.

 

Distinti saluti

 

 

 

NOTA

Trascriviamo per comodità il testo integrale dell’art. 8

ART. 8 - ASSEMBLEE

(art.13 del CCNL 1995 e art.13 del CCNL 2001)

 

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore  pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.

2. In ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese.

3. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

4. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

5. Negli istituti di educazione, le assemblee possono svolgersi in orario diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo le modalità stabilite con le procedure di cui all'art.6 e con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.

7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all'assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali.  Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.

8. Contestualmente all'affissione all'albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

9. Il dirigente scolastico:

a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell'infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d'istituto,  la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

10. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

11. Per il personale docente, quanto previsto dai commi 1, 3, e 8 si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.

12. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applica il comma 3 del presente articolo, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con i dirigenti scolastici l'uso dei locali e la tempestiva affissione all'albo da parte del dirigente scolastico della comunicazione riguardante l'assemblea.

13. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 e le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.

 

 









Postato il Martedì, 14 marzo 2006 ore 22:08:51 CET di Salvatore Indelicato
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