Agli otto schemi di
decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge 107
se ne aggiunge un altro, predisposto dal Miur per evitare gli effetti
(il commissariamento dello stesso Miur e la nomina di un commissario ad
acta) della sentenza del Tar del Lazio che nello scorso mese di maggio
aveva accolto il ricorso dello Snals riguardante il riordino
dell’orario degli istituti tecnici introdotto dal DPR n. 88 del 2010
(Regolamento attuativo dalla riforma Gelmini).
Il provvedimento, rubricato “Criteri per la definizione dell’orario
complessivo annuale degli istituti tecnici”, è una sorta di
interpretazione autentica – ma con aspetti di integrazione e
riscrittura – di quanto previsto dal citato DPR, al cui art. 5, comma
1, viene aggiunto un comma 1-bis. È evidente, leggendo tra le righe
della non cartesiana prosa ministeriale, lo sforzo di recepire le
indicazioni del Tar conciliandone con l’esigenza di non aumentare il
monte orario complessivo e i relativi maggiori costi di personale (che
però era alla base del ricorso dello Snals).
I criteri per la definizione dell’orario contenuti nello schema di
decreto sono i seguenti:
a) razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in
assenza di un quadro di
riferimento comune nell’ambito delle quote di
autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3,
salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio
rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi profili e quadri
orari standard di cui agli allegati B e C; b) ripartizione delle ore di
laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo
biennio e nell’ultimo anno;
c) conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non
comprimibile di 60 minuti
d) ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della
sostenibilità dell’impegno orario richiesto agli studenti e
dell’introduzione di metodologie didattiche innovative;
e) definizione di piani di studio il cui impianto curriculare riconosca
la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra
il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e
la cultura umanistica;
f) previsione di piani di studio con un numero di discipline e di ore
complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento
attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la
quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche
e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove
possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei
contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula
degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione
disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e
partecipazione degli studenti;
g) adeguata ripartizione tra le discipline dell’area di istruzione
generale e dell’area di indirizzo, diversificata in relazione al primo
biennio, secondo biennio e quinto anno. In particolare, la suddetta
ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del
percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione
con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione finalizzato
all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza
e, per il secondo biennio e quinto anno, con l’introduzione progressiva
e più incisiva delle discipline dell’area di indirizzo in relazione
all’acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad
assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto
tra ore/discipline da destinare all’area di istruzione generale e
all’area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una
proporzione superiore nel primo biennio a favore dell’area di
istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore
dell’area di indirizzo;
h) dimensionamento dell’orario complessivo annuale e dell’orario
settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un
equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli
obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l’ottimale
determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti
presenti nell’istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e
tutelando la continuità didattica nell’ambito dell’intero ciclo di
studi ovvero, distintamente, nell’ambito del primo biennio e degli
ultimi tre anni.
Orazio Niceforo
Tuttoscuola