Nelle
ultime settimane numerosi quanto variegati sono stati i pronunciamenti
dei TAR di tutta la nazione prima e del Consiglio di Stato poi sulla
rivendicata illegittimità del concorso per Dirigenti Scolastici del
13.07.2011.
Così, sono stati ammessi alle prove preselettive: i candidati
ricorrenti che avevano maturato un servizio di cinque anni nella scuola
pubblica negli anni di pre-ruolo o di precariato, provvisti di
abilitazione e laurea, di ruolo o precari (I giudici avevano
disapplicato la normativa nazionale perché in contrasto con la
direttiva comunitaria 1999/70/CE recante accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES: ordinanze
3628 e 3636 del 01.10.2011 Tar Lazio confermate dal CdS con
provvedimenti nn. 5358/11 e 5359/11,); coloro che avevano presentato la
domanda tra il 16 e il 19 agosto, proroga che dal Miur era stata
ritenuta valida soltanto per i candidati in servizio presso altre
amministrazioni (TAR Sicilia Ordinanza n. 837 del 28 ottobre 2011; Tar
Calabria – Sentenza n. 1309 del 20 ottobre 2011); i docenti di
educazione fisica, musica e religione (TAR Lazio ordinanza cautelare n.
3818/2011). Trattasi, comunque, di provvedimenti meramente cautelari
che potrebbero non trovare conferma nel successivo giudizio di merito. http://www.dirittoscolastico.it/
Caso diverso è quello, di coloro che non hanno superato le prove
preselettive e che hanno, comunque, impugnato il bando di concorso
ritenuto in toto illegittimo chiedendo, in via cautelare, di essere
ammessi a sostenere le prove scritte. Qui, difatti, il TAR Lazio prima
(Decreto n. 4358 del 24-11-2011; Ordinanza n. 4374 del 25-11-2011;
Ordinanza n. 4654 del 07-12-2011 ) ed il Consiglio di Stato (Decreto n.
5412 del 09-12-11) poi hanno posto un deciso freno alle decisioni
favorevoli emesse da TAR periferici (Calabria, Campania, Puglia, ecc.)
ritenendo che l’aver agito per ottenere l’annullamento del concorso
fosse motivo assolutamente ostativo all’ammissione alle prove scritte:
“considerato che l’interesse azionato è diretto alla rinnovazione delle
prove selettive e quindi dell’intera procedura concorsuale” e “ritenuto
che la richiesta di ammissione alle prove scritte non appare coerente
con tale pretesa e non elimina il danno lamentato”.
Su questa scia anche il TAR Puglia che, inizialmente, aveva disposto
con decreto cautelare n. 919 del 24/11/2011 l’ammissione alle prove
scritte di diversi aspiranti, con Decreto n. 984 del 12 dicembre 2011,
ha revocato detto decreto “considerato che l’impugnativa investe anche
atti – quali il bando di concorso, le istruzioni relative alle modalità
di svolgimento della prova preselettiva ed i criteri della sua
valutazione, insieme ad ogni atto con cui sono stati adottati e
selezionati i quesiti sottoposti ai candidati nella suddetta prova; che
sono stati emanati da organo centrale dello Stato ed hanno efficacia
non territorialmente limitata; Ritenuto che, anche in conformità a
quanto statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sent.
n. 19 del 14 novembre 2011, nella specie, non sussiste la competenza
del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, dovendosi ritenere
competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sede di Roma”.
Allo stato, pertanto, come scriveva il bardo “molto rumore per nulla”?
Forse no ma è certo che la corsa ai ricorsi collettivi ha dato un
destino unico e, sino ad oggi, infausto a situazioni che andavano
affrontate singolarmente caso per caso in relazione alla specifica
posizione dell’aspirante. Vero è, difatti, che non solo
dell’impugnativa del bando andava investito il TAR Lazio – come diverse
organizzazioni sindacali hanno fatto – ma è altrettanto vero che tale
impugnativa è assolutamente incompatibile con la richiesta cautelare di
ammissione alle prove scritte ciò che significa, di fatto,
rilegittimare ciò che si è impugnato. Certo, la genesi ed i primi
giorni di vita del Concorso sono stati travagliati e forieri di forti
dubbi sull’opportunità di andare avanti ma se si partecipa alle prove
preselettive – è questo il caso di moltissimi degli aspiranti che hanno
aderito ai ricorsi collettivi delle OO.SS. – se ne devono, in qualche
modo, accettare le regole e, per quanto possibile, vincerle, non
abbatterle.
Avv. Pietro Siviglia
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