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Dirigenti Scolastici: Concorso dirigente: Consiglio di Stato respinge gli appelli del Miur. L’Anief chiede il rinvio delle prove scritte

Giurisprudenza
Riprendiamo dal sito dell’ANIEF http://www.anief.org/ il comunicato sull’oggetto riportato in calce.
Confermate le ordinanze cautelari ottenute dall’Anief al Tar Lazio per l’immissione alle prove selettive dei precari e dei docenti di ruolo con cinque anni di servizio anche nel pre-ruolo. Anief chiede ora al Miur di sospendere le nuove prove scritte, in attesa del verdetto dei giudici, per non inficiarne i risultati.
Con ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto gli appelli del Miur tesi ad annullare le ordinanze cautelari ottenute dai 500 ricorrenti dell’Anief, sia a tempo indeterminato con cinque di servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso servizio svolto. I candidati che avevano presentato, persino, una domanda cartacea, ostacolati dalla procedura telematica che li escludeva, in virtù dell’azione giuridica-sindacale avevano potuto partecipare alle prove pre-selettive, alcuni con successo.
Resta confermato, pertanto, il giudizio di primo grado espresso in sede cautelare in merito alla disapplicazione della normativa nazionale contrastante la normativa comunitaria “ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata. Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare”.
Respinto l’appello del Miur che non è riuscito a dimostrare la ragionevole discriminazione del servizio prestato da precario né la diversa professionalità esistente tra personale docente e precario, al fine di superare quanto disposta dalla direttiva 1999/70/CE. La stessa direttiva, che oggi l’Anief invoca nei tribunali del lavoro per far riconoscere per intero nella ricostruzione di carriera del personale di ruolo gli anni di pre-ruolo, la stessa valutazione con il servizio di ruolo nelle domande di mobilità, gli stessi aumenti di stipendio arretrati per i periodi di precariato.
“Ancora una battaglia di civiltà contro l’abuso della precarietà nell’instaurazione dei rapporti di lavoro”, così commenta a caldo il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, leader del sindacato che ha patrocinato i ricorsi.
“La nostra repubblica è fondata sul lavoro quale valore esistenziale per lo sviluppo della società secondo criteri di uguaglianza, pari opportunità, giustizia sociale.
Ora attendiamo con fiducia la calendarizzazione urgente degli altri appelli che questa volta abbiamo presentato come sindacato al Consiglio di Stato per riformulare alcune ordinanze del Tar Lazio che non hanno consentito l’inserimento con riserva alle prove scritte dei non idonei alle prove pre-selettive.
È evidente – continua il presidente dell’ANIEF - che la Costituzione garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricorrere contro gli atti dell’amministrazione, tanto più quando sembra palesemente violato lo stesso bando concorsuale nella scelta di quesiti né idonei né corretti. Se a sette giorni dalla prova viene cancellato il 17% delle domande selezionate dopo un approfondimento fatto dagli esperti durato dieci giorni, è chiaro che qualcosa non va ed è chiaro che gli idonei hanno superato dei quiz falsati.
L’ammissione con riserva di tutti i ricorrenti, contestata dal Miur e dagli avvocati dei contro-interessati, serve proprio a tutelare i risultati finali della prova concorsuale e a consentire il sereno svolgimento delle prove senza annullarne completamente i risultati.
Per questo, chiediamo al ministro Profumo di rinviare le prove scritte del 14-15 dicembre, a dopo la fissazione della prima udienza camerale utile a discutere quanto non è stato approfondito nel merito dai giudici di primo grado. In caso contrario, andremo fino in fondo e chiederemo l’annullamento di tutta la procedura concorsuale, non essendo stati messi tutti i candidati nelle condizioni di partecipare alle prove scritte.
Analoga richiesta è stata presentata al Presidente del Consiglio di Stato nei ricorsi di appello nn. 9669, 9671, 9674, 9677 a cui è legata la sorte anche degli altri ricorsi, di analogo contenuto, accolti presso alcuni tribunali regionali”.

Concorso dirigenti scolastici: il Consiglio di Stato respinge gli appelli del Miur ed ammette anche i precari. L’Anief chiede il rinvio delle prove scritte

I periodi di servizio svolti come insegnante a tempo determinato hanno la stessa “valenza” di quelli svolti dopo l’assunzione a titolo definitivo: pertanto non è corretto escludere un candidato precario dal concorso per diventare dirigente scolastico. A stabilirlo è stato oggi il Consiglio di Stato, che respingendo gli appelli del Miur contro la sentenza analoga emessa nelle scorse settimane dal Tar del Lazio ha di fatto dato il via libera alla partecipazione al concorso per 500 ricorrenti del sindacato Anief, sia a tempo indeterminato con cinque di servizio tra pre-ruolo e ruolo, sia precari con lo stesso servizio svolto.
Con le ordinanze nn. 5358/11, 5359/11, i giudici di Palazzo Spada hanno respinto gli appelli del Ministero dell’Istruzione tesi ad annullare le ordinanze cautelari ottenute dai 500 docenti che avevano fatto ricorso contro l’esclusione ed era stati ammessi con riserva alla prova preliminare del 12 ottobre scorso.
Il Consiglio di Stato, dunque, ha dato ragione alla linea giuridica intrapresa dai legali del giovane sindacato, secondo i quali in base alla direttiva 1999/70/CE non può essere attuata alcuna discriminazione tra il servizio prestato da precario rispetto a quello effettuato dal personale in ruolo.
Secondo il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, siamo di fronte ad “una palese vittoria di civiltà contro l’abuso della precarietà nell’instaurazione dei rapporti di lavoro.
A questo punto è evidente – continua il sindacalista - che se a sette giorni dalla prima prova scritta per diventare dirigenti viene cancellato il 17% delle domande selezionate, dopo un approfondimento fatto dagli esperti durato dieci giorni, è chiaro che qualcosa non va ed è chiaro che gli idonei hanno superato dei quiz falsati.
Per questo, chiediamo al ministro Profumo di rinviare le prove scritte del 14-15 dicembre. In caso contrario, andremo fino in fondo e chiederemo l’annullamento di tutta la procedura concorsuale, non essendo stati messi tutti i candidati nelle condizioni di partecipare alle prove scritte”.


redazione@aetnanet.org
N. 05358/2011 REG.PROV.CAU. N. 09078/2011 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9078 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
i signori (Omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Abbamonte e Walter Miceli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03636/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Maria Teresa Angelini, Vincenzo Caldarella, Roberto Castiglione, Antonia Cavallone, Daniela Crescenzi, Anna Esposito, Manuela Flores, Maria Daniela Mauceri, Tiziana Rita Pagano, Carmela Palmieri, Daniela Pietrasanta, Giovanni Savia, Giacinto Schiavone, Carlo Sforna, Laura Sponga, Mariarosaria Tripicchio, Giuseppe Zappatore, Luigi Sisi e Amelia Viterale;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Orazio Abbamonte per delega dell’avvocato Giuseppe Abbamonte;

Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata.
Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011, con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


N. 05359/2011 REG.PROV.CAU. N. 09082/2011 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
i signori (omisis), con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato in Roma, p.za Capo di Ferro 13;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03628/2011, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI

Visto l'art. 62 del codice del processo amministrativo;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Francesco Senatore, Sauro Tavarnesi, Eugenia Tedesco, Alfio Tomarchio, Margherita Trua, Giovan Battista Vanella, Virna Venturoli, Sabrina Zinna, Teresa Balistreri, Margherita Casalino, Stefania Catalano, Maria Grazia Cristino, Federico Ferri, Silvia Iovane, Paola Maria Giuseppina La Monica, Ilaria Langella, Agostino Lecci, di Mario Massera, Tamara Micale, Angelo Piciuto, Rossella Quatraro, Giovanna Stasi, Cosimo Basile, Simone Arbore, Luciano Armeli Iapichino, Maria Concetta Buttiglieri, Adamo Castelnuovo, Edoardo Citarelli, Anna Maria Cusenza, Angela De Carlo, Antonio Di Sante, Giuseppe Diana, Stefania Esposito, Chiara Evangelisti, Giuseppe Galati, di Serafino Lo Cascio, di Anita Mandolese, di Anna Marsili, Michele Negro, Attilio Palermo, Mara Passafiume, Teresa Giuliana Pelaggi, Stefano Pesavento, Marzia Pisciotta, Giovanni Portuesi e Filomena Savastano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 il consigliere di Stato Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Orazio Abbamonte per delega dell’avvocato Giuseppe Abbamonte;

Ritenuto, nell’esame proprio della fase cautelare, che, allo stato, l’appello non appare presentare profili di fumus boni iuris siffattamente evidenti da indurre all’accoglimento della domanda cautelare, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito della ragionevolezza di quanto prescritto dall’art. 1, comma 618, della legge n. 296 del 2006 in relazione alla fattispecie disciplinata.
Ritenuto sussistere motivi per la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (Ricorso numero: 9078/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presenta ordinanza sia trasmessa al Tar per la fissazione dell'udienza di merito con priorità ai sensi dell'art. 55, comma 11, del codice del processo amministrativo.
Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Coraggio, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)









Postato il Mercoledì, 07 dicembre 2011 ore 19:08:02 CET di Pasquale Almirante
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