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Dirigenti Scolastici: Respinta dal tribunale del Lavoro di Messina la pretesa dello SNALS di prevaricare rispetto ai legittimi poteri attribuiti dalla nuova normativa ai dirigenti scolastici

Sindacati

Riteniamo che sia importante divulgare il più possibile e far conoscere ai nostri colleghi presidi questa sentenza, poichè essa non è solo una vittoria personale della collega , ma soprattutto una vittoria della categoria, spesso vessata da sindacalisti spregiudicati, i quali , pur di non perdere posizioni di predominio all'interno delle scuole, non esitano a tentare di intimidire quei Dirigenti che, come lei, operano legittimamente applicando  la normativa, senza tentennamenti.
In allegato la sentenza

TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO
Il giudice unico dott. Alessandra Santalucia
letti gli atti del procedimento n. 1204/2011 R.G. Aff. Cont.;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dei 6 maggio 2011
OSSERVA
L.'organizzazione sindacale ricorrente (SNALS) denuncia come condotta antisindacale il rifiuto del dirigente scolastico dell'I.C. di Venetico, durante il lavoro per la redazione del contratto integrativo per l'anno scolastico 2010/2011, di contrattare sui criteri per l'assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi ed alle sezioni staccate sul presupposto che tale materia rientri ormai nelle prerogative del dirigente a seguito delle modifiche apportate dall'art- 54 del Dlg n 150/2009 all'art 40 del Dlg n. 165/2001.
A sostegno della doglianza il sindacato deduce che la lettura fornita dall'amministrazione datoriale della novella introdotta dalla c.d. riforma Brunetta sia fuorviane ed erronea poiché il citato art 54 é da intendersi, a suo dire, nel senso che, ferma restando l'attribuzione dalla contrattazione d'istituto della disciplina dei criteri di assegnazione del personale, solo l'aspetto applicativo ed attuativo dei criteri medesimi resti riservato alla competenza del capo d'istituto. Rileva, comunque, che le norme dettate dal decreto legislativo n. 150 non trovano immediata applicazione essendo previsto che l'adeguamento operi solo <dalla tornata successiva> del contratto nazionale e che, pertanto essendo tutt'ora in vigore il CCNL, 2006-2009, la contrattazione integrativa dovrà continuare ad essere stipulata sulle materie ad essa demandate dalla vigente disciplina collettiva.
Dall'esposizione dei termini della controversia risulta evidente che l'oggetto del contendere verte su una questione meramente interpretativa il che impone un'attenta disamina del dato norrnativo di riferimento. L'art 40 del Dlg n. 165/2001 , come modificato dall'art 54 del dlg n. 150/2009 così statuisce : < La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici....>.
Ed ancora l'art 5 comma 2 del Dig n. 165 come novellato recita che < nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2 comma 1 le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacita ed i poteri del privato autore di lavoro>.
Il carattere ampio e generico di siffatte disposizioni non lascia spazio, a parete di questo decidente, per interpretazioni riduttive sul contenuto delle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione degli uffici e gestione delle risorse umane per cui, in assenza di limitazioni espresse, circoscrivere la non negoziabilità di tali prerogative alla sola fase esecutiva senza estenderla alla fase deliberativa dei criteri da seguire, fase ben più pregnante in cui in effetti si concreta la potestà organizzativa, costituisce una palese forzatura del dettato legislativo che finisce con lo svuotarne la portata innovativa.
Il legislatore ha, in definitiva, disciplinato direttamente ed inderogabilmente alcuni rilevanti profili della partecipazione sindacale alle scelte decisionali dell’Amministrazione delimitandone l’ambito e segnatamente, sottraendo ala contrattazione la materia dell'organizzazione degli uffici, salva l'informativa sindacali, ove prevista (art. 5, comma 2, e 40) per cui la condotta denunciata, proprio perché riguarda una questione afferente all'organizzazione degli uffici si presenta legittima.
Non a poi seriamente revocabile in dubbio l'immediata precettività della norme dettate dal Dlg n.150/09 al caso in esame poiché il richiamo all'attuazione dell'adeguamento solo "dalla tornata successiva" si riferisce esclusivamente, come sancisce il V co. dell'art  65 del Dlg n. 150/2009, alla contrattazione collettiva nazionale e non anche ai contratti collettivi integrativi la cui disciplina è regolata dal I e II comma del medesimo art 65 dove é stato di contro stabilito che  <Entro il 31
dicembre 2070, le parti adeguano i contrarti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.
In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla da di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1" gennaio 1011 e non sono
Ulteriormente  applicabili>.
Ne consegue che dal 1.2.2001 il divieto di contrattazione integrativa nella materie dell'organizzazione degli uffici e della gestione del personale, quale si desume dalla perdita di
efficacia delle disposizioni della medesima contrattazione che ad esse continuino a riferirsi, si traduce in una sostanziale disapplicazione della clausole della contrattazione collettiva nazionale che rimettono alla contrattazione integrativa la disciplina di quelle stesse materie.
Argomenti di segno contrario non si traggono dalla nota ministeriale dcll'8.2.2011, prodotta dall'organizzazione sindacale ricorrente, che afferma la perdurante applicazione dell'art 6 del CCNL di compariti senza però fornire alcuna motivazione e, soprattutto, senza porsi il problema della compatibilità di siffatta affermazione con il dictum della legge , che per le ragioni fin qui esposte, osta all'intervento della contrattazione integrativa nelle materie che quell'articolo contempla.
L'intervento della medesima nota è però significativo della controvertibilità delle questioni trattate che induce a compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Messina 10/05/2011  Il G.L. Dott.ssa Alessandra Santalucia









Postato il Mercoledì, 18 maggio 2011 ore 22:10:00 CEST di Salvatore Indelicato
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