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INVALSI: SULLE PROVE INVALSI LA FLC CGIL SBAGLIA

Rassegna stampa

Una posizione a nostro avviso condivisibile per le premesse e il quadro d’insieme delineato ma non per le conclusioni, che ci sembrano francamente forzate, incoerenti con il resto del discorso e davvero poco consistenti sul piano giuridico.

Giusta la sottolineatura, in apertura del documento, del valore della valutazione quale “momento essenziale del processo educativo” e della necessità della “rilevazione della qualità del sistema di istruzione, degli insegnamenti, degli apprendimenti e degli standard di servizio”.Così come condivisibile è anche la sottolineatura dei limiti delle prove Invalsi. Il fatto, in particolare, che il MIUR non ha ancora provveduto a definire i livelli essenziali delle competenze. Questo infatti è il vulnus principale di questa rilevazione, che la rende debole e scarsamente coerente, ma comunque legittima e possibile.
Perché legittima e possibile? Perché sul piano normativo (* vedi scheda) l’operazione Invalsi non fa una piega, al di là del fatto che il Miur abbia voluto o meno confrontarsi con il sindacato (su una materia del resto che non è oggetto di contrattazione ma semmai di semplice informazione…).
La scelta di una valutazione di sistema deriva, come abbiamo più volte sostenuto, non soltanto dalla legge 53 e dai suoi decreti applicativi, ma anche, e prima di tutto, dal Dpr 275 sull’autonomia.

Ci sembrano deboli e fuorvianti le motivazioni giuridiche addotte a sostegno di una presunta facoltatività, per i collegi dei docenti, di aderire/non aderire all’operazione Invalsi. I collegi avrebbero a loro disposizione tante occasioni per cimentarsi positivamente sulle moltissime opportunità derivanti all’autonomia di ricerca e di sviluppo, organizzativa e didattica. Evitiamo di farli imbarcare in prove di forza su “oggetti”, che, qualunque sia l’intenzione, si caratterizzerebbero per il rifiuto anacronistico di qualunque forma di valutazione. “Oggetti” peraltro che, a rigore, non rientrano nelle materie di competenza dei collegi stessi (v. art. 4, 5 e 6 del Dpr 275, Regolamento sull’autonomia).

Assurdo poi far derivare la non obbligatorietà da un supposto “principio di concorrenza” delle scuole nel procedimento di valutazione. In tale senso, secondo la Flc Cgil, “le singole istituzioni scolastiche devono decidere attraverso gli organi preposti (collegio docenti) l'adesione alla valutazione Invalsi”..!!! Ma qui - per quanto riguarda la scuola primaria - non siamo più ai progetti pilota degli scorsi anni (su base volontaria)! Se si potessero somministrare prove di accertamento solo sulla base della adesione volontaria dei Collegi sarebbe come dire che le prove possono riguardare sempre soltanto un campione ridotto di istituti e non tutti. Verrebbe in questo modo vanificato lo stesso principio del sistema nazionale di valutazione, la facoltà (= competenza esclusiva) da parte del Miur di verificare gli apprendimenti su tutto il territorio nazionale..!

La FLC Cgil collega poi le prove Invalsi alle Indicazioni nazionali: siccome queste sono “provvisorie” e non obbligatorie, ne deriverebbe che anche le prove Invalsi non sarebbero obbligatorie. Ma dove sta scritto che la prova di comprensione del testo o le prove di scienze o matematica sono indissolubilmente legate agli obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali e non c’entrano nulla, ad esempio, con i programmi del 1985 o con quelle che da anni sono le programmazioni didattiche annuali delle scuole? Sarebbe come dire che siccome le Indicazioni nazionali non sono (ancora) obbligatorie, non essendoci nuovi programmi definitivi e vincolanti, nelle scuole non si può fare attività didattica né verifiche…
Tra l’altro, per quanto riguarda la prova di italiano, l’unico “quadro di riferimento” esplicitamente dichiarato dall’Invalsi non sono le Indicazioni nazionali ma semmai gli obiettivi strategici di Lisbona presentati nella Relazione della Commissione Europea del maggio 2000 sulla qualità dell’istruzione (“la capacità di leggere e comprendere testi è una condizione di base….”).

Nel sito dell’Invalsi si dice inoltre in maniera argomentata quali sono gli obiettivi che si intendono verificare e come, almeno per la prova di italiano. Sono parziali? Non c’è alcun dubbio. Si tratta infatti di prove oggettive che intendono verificare il raggiungimento o meno di alcune abilità, non l’intero scibile umano.
Queste prove non sono perfette (ma quando mai vi saranno prove “perfette”?) ma rappresentano comunque un tentativo di verificare – per quanto in maniera parziale e con tutti i limiti impliciti in un test – il raggiungimento di traguardi comuni di apprendimento. Come abbiamo già scritto su Scuolaoggi, l’attuale scelta ministeriale è in contraddizione con la filosofia della personalizzazione dei percorsi e degli esiti. Perché non considerarle dunque come un primo passo, una base di discussione da cui partire e non uno strumento del Male dal quale rifuggire?

Nella presa di posizione della Flc Cgil ci preoccupa soprattutto una sorta di concezione “proprietaria” dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (lo “ius excludendi alios” dal godimento del bene). Noi siamo gelosi custodi del principio di autonomia, dell’autonomia per il cambiamento, dell’autonomia che persegua, in ogni momento e in ogni circostanza, il suo unico scopo: il successo formativo di tutti e di ciascun alunno. Non ci interessa un’autonomia giocata tutta in chiave difensiva, sostanzialmente conservatrice, sintonizzata sulla stessa lunghezza d’onda di certe difese acritiche della libertà di insegnamento, basate sul principio della tutela invece che su quelli, più ricchi di futuro, della partecipazione, della solidarietà, della collegialità.

Ci sembra di poter affermare, e con molta preoccupazione, che anche in questo caso, la segreteria Cgil scuola tenda a ripetere la stessa sceneggiatura del film girato all’epoca del concorsone Berlinguer. I sindacati scuola confederali, pur avendo sottoscritto il famoso art. 29 del contratto (che postulava il cosiddetto “concorsone”) sotto la spinta dell’estremismo anti-valutazione (quale che sia: “a prescindere”), invece di contribuire alle necessarie modifiche del percorso, buttarono a mare il bambino insieme all’acqua sporca.

La domanda finale che ci poniamo riguarda allora la stessa FLC Cgil. Viene da chiedersi infatti perché la Segreteria nazionale si è sentita in dovere di intervenire su una materia non squisitamente sindacale (la verifica del raggiungimento o meno di obiettivi didattici da parte degli alunni), mentre urgono ben altre - e più squisitamente sindacali - questioni, quali ad es. il contratto, l’attacco agli organici, la demolizione del tempo pieno, ecc.
Abbiamo l’impressione che questo nuovo sconfinamento sia dovuto ad una linea politica “movimentista”, nel senso di un’attenzione forse eccessiva al dibattito e ad alcune posizioni che emergono all’interno del movimento antiriforma (tipo “No all’Invalsi. Nessun quiz alle nostre alunne e ai nostri alunni”, ecc.). Questa scelta ci sembra francamente sbagliata, perché di retroguardia sul piano pedagogico e culturale e poco rigorosa sul piano giuridico (con una interpretazione erronea e fuorviante del Regolamento sull’autonomia e, soprattutto, una netta sottovalutazione dello stesso principio di legalità). Uno sbandamento insomma, da parte di un sindacato scuola confederale, che non condividiamo affatto.

Gianni Gandola e Federico Niccoli (dirigenti scolastici iscritti alla Flc Cgil)

 

VALUTAZIONE  E PROVE INVALSI  –   SCHEDA NORMATIVA

 

 

DPR n.275/1999

Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche

 

Art. 8
Definizione dei curricoli

1. Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma dell'articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, per i diversi tipi e indirizzi di studio:

a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali.

 

Art. 10
Verifiche e modelli di certificazione

1. Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio il Ministero della Pubblica Istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche. Fino all'istituzione di un apposito organismo autonomo le verifiche sono effettuate dal Centro europeo dell'educazione, riformato a norma dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispettori tecnici.

 

 

Legge 28 marzo 2003, n. 53
(in GU 2 aprile 2003, n. 77)

Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

 

Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

 

 

Direttiva 12 luglio 2004, n. 56

Individuazione delle priorità strategiche cui dovrà attenersi l'INVALSI per la programmazione della propria attività nell'anno 2004

 

2. Provvedere alla valutazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2004-2005, nelle scuole pubbliche e paritarie, dell’italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

L’attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione (studenti della II e IV classe della scuola primaria e della I classe della scuola secondaria di I grado) è obbligatoria in quanto connessa all’avvio della riforma del I ciclo del sistema scolastico a seguito dell’entrata in vigore del D. lgs. n.59 del 2004 che ne disciplina i percorsi; l’attività di valutazione del secondo ciclo (studenti delle classi I e III delle scuole secondarie di II grado) è invece facoltativa e, quindi, è necessaria la previa adesione delle scuole da valutare. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti dovranno tener conto degli specifici piani di studio propri di ciascun indirizzo.

L’elaborazione dei test da somministrare sarà svolta senza soluzione di continuità con le pregresse attività sperimentali (Progetti Pilota PP1,PP2 e PP3) utilizzando, a tal fine, il medesimo gruppo di esperti, eventualmente integrato, su proposta del Comitato Tecnico Scientifico dell’INVALSI, con l’apporto di professionalità ritenute essenziali per la coerenza scientifica delle rilevazioni.

La somministrazione dei test dovrà derogare, in via transitoria, dai tempi previsti dalle indicazioni nazionali, che assumeranno carattere obbligatorio a decorrere dall’anno scolastico 2005-2006, e si svolgerà nei mesi di febbraio-marzo 2005.

 

 

 

Decreto Legislativo 19 novembre 2004 n. 286

ISTITUZIONE E RIORDINO INVALSI

 

Art. 1 - Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo definito a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, è istituito il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e formazione professionale tale valutazione concerne esclusivamente i livelli essenziali di prestazione ed è effettuata tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

 

Art. 3 - Compiti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. L'Istituto:

a) effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. Per la formazione professionale le verifiche concernono esclusivamente i livelli essenziali di prestazione e sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore della valutazione delle politiche nazionali finalizzate allo sviluppo delle risorse umane;

b) predispone, nell'ambito delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione, per la loro scelta da parte del Ministro, le prove a carattere nazionale, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno di ciascun ciclo, e provvede alla gestione delle prove stesse, secondo le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c della legge 28 marzo 2003, n. 53;

c) svolge attività di ricerca, nell'ambito delle sue finalità istituzionali;

d) studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;

e) assume iniziative rivolte ad assicurare la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in campo valutativo;

f) svolge attività di supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle Regioni, agli Enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione;

g) svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche

 

 

 

 






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Postato il Mercoledì, 30 marzo 2005 ore 20:07:06 CEST di Salvatore Indelicato
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