Dall’incontro di
ieri, 15 febbraio, al MIUR, che avevamo sollecitato per un esame
della situazione determinatasi a seguito della sentenza 41/2011 della
Corte Costituzionale, si è avuto conferma di quanto sia complessa una
situazione per la quale la stessa Amministrazione ritiene necessari
ulteriori approfondimenti, anche nell’attesa che si completi - con
pronunce di merito - il contenzioso che era stato di fatto sospeso
dall’approvazione della norma ora dichiarata illegittima (comma 4-ter
dell’art. 1 della legge 167/09).
La discussione ha messo a fuoco le diverse problematiche, distinguendo
due ordini di questioni:
effetti della sentenza in ordine alle
operazioni effettuate nel biennio 2009/10-2010/11, alla luce
dell’intervenuta dichiarazione di illegittimità che investe le modalità
con cui sono state compilate le graduatorie per il biennio considerato;
gestione di una eventuale proroga di
validità delle attuali graduatorie, così come ipotizzato in emendamenti
all’esame delle Camere nel percorso di conversione in legge del
cosiddetto "decreto milleproroghe".
Sul primo punto l’Amministrazione - rimarcando più volte il
carattere interlocutorio dell’incontro per la necessità degli ulteriori
approfondimenti cui si accennava in apertura - si è detta
dell’avviso che l’intervenuta dichiarazione di illegittimità delle
disposizioni con cui furono aggiornate le graduatorie nel 2009 non
pregiudichi la validità degli atti costituiti in via definitiva per
effetto delle disposizioni stesse: ciò farebbe salva, in altre parole,
la situazione di tutti coloro che nel biennio sono stati beneficiari di
contratti a tempo indeterminato per effetto dello scorrimento delle
graduatorie.
Avendo indicato da subito la necessità
che fossero pienamente salvaguardate le assunzioni intervenute nel
biennio, la CISL Scuola non può che condividere tale orientamento
dell’Amministrazione.
Ovviamente si pone nello stesso tempo l’obbligo di ripristinare i
diritti di coloro che, per effetto delle disposizioni dichiarate
illegittime, le abbiano a suo tempo impugnate.
Sul secondo punto, l’Amministrazione
ha espresso l’avviso di doversi comunque uniformare, anche nel caso di
un eventuale “congelamento” delle graduatorie per un anno, agli
orientamenti contenuti nelle motivazioni della sentenza (diritto a
trasferirsi di provincia, mantenimento del punteggio).
Il quadro normativo ripristinato fa sì che non sia ipotizzabile, per
ciascun aspirante, l’inserimento in più di una provincia, fermo
restando che questo dovrà avvenire “a pettine”. Si pone, dunque, il problema di come
disciplinare il passaggio al nuovo assetto, nel quale non sarebbero più
previste graduatorie aggiuntive.
La CISL Scuola ha ribadito la necessità di individuare soluzioni che
assicurino, nel doveroso rispetto di quanto dispone la sentenza 41/2011
della Consulta, l’altrettanto doverosa attenzione per tutti gli
interessi che meritano di essere presi in considerazione assumendo come
obiettivo la riduzione dei conflitti interni alla realtà del
precariato, prevenendo per quanto possibile le ragioni di contenzioso.
E’ del tutto evidente che ai precari
occorra offrire anzitutto prospettive di stabilizzazione con una
diversa politica degli organici e delle assunzioni, nella
consapevolezza, tuttavia, che le dimensioni del problema (230.000
aspiranti inclusi, più la massa almeno altrettanto consistente dei
precari non abilitati) sono tali da non poter essere risolte a colpi di
facili slogan.
Come
ribadito anche da tutte le altre sigle sindacali, è urgente definire in
via generale la questione reclutamento, specie dopo l’entrata in vigore
del Regolamento sui percorsi di studio per la docenza.
Su quest’ultimo punto la CISL Scuola ha chiesto formalmente la
convocazione urgente di un "tavolo di confronto", in particolare per
discutere i nodi più delicati della fase transitoria, soprattutto
quelli legati all’avvio dei nuovi percorsi abilitanti (TFA ovvero
Tirocinio Formativo Attivo).
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