Destinata a fare
discutere la sentenza resa dalla suprema Corte di Cassazione a sezioni
unite che ha esteso anche ai docenti elementari la possibilità di
esercitare la professione legale.
Finora tale possibilità era consentita esclusivamente ai professori
universitari e ai docenti delle scuole superiori in forza del R.D. n.
1578 1933.
La Corte di legittimità ha ritenuto che -in forza di un’interpretazione
costituzionalmente orientata -tale facoltà debba necessariamente essere
estesa anche ai maestri.
L'attività di docente della scuola elementare statale è compatibile con
l’esercizio della professione forense.
L'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, secondo una
lettura costituzionalmente orientata della norma, non esclude la
compatibilità dell'attività di docente della scuola elementare statale
con l’esercizio della professione forense e ne consente l'iscrivibilità
all'albo degli avvocati ove il soggetto ne abbia i requisiti richiesti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, dichiara il diritto della
ricorrente all'iscrizione all'Albo degli Avvocati.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2010.
Il Consigliere estensore
Il Presidente Aggiunto Dott. Paolo Vittoria
( Avv. Francesco Orecchioni)
http://www.dirittoscolastico.it/corte_di_cassazione_-_sentenza_n_22623-2010.html
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