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Formazione Superiore: Rivisto il sistema arcaico del reclutamento e della formazione dei docenti

Istituzioni Scolastiche

BOZZA

Decreto delegato ex art. 5 – Legge n. 53/2003


Art. 1
(Formazione iniziale dei docenti)

  1. La formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari dignità e si svolge nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la frequenza rispettivamente di corsi di laurea specialistica e di corsi accademici di 2° livello preordinati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente.

  2. I requisiti e le modalità essenziali della formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei docenti dei percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto dovere di cui al decreto legislativo … concorrono alla determinazione dei livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche professionali spendibili a livello nazionale ed europeo. A tal fine, il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) della Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo.

  3. La laurea specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello abilitano all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del comma 4. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal comma 7.

  4. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

  5. L'accesso ai corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello, avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale, secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad accertare il possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione dei candidati. Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti delle Accademie e dei Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.

  6. Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale. Tale programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in relazione al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle Università, comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 264/99 e dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio, si provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso tra i corsi di 2° livello attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.

  7. I corsi di laurea specialistica e i corsi accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro.

  8. La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di cui al comma 1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi compresa una prova didattica e la discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro. La commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle Accademie e dei Conservatori, e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche e formative, designati dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale.

  9. I decreti ministeriali di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni, determinano:

    Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti prevede stage all'estero.

  10. I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, possono essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.

  11. Con specifici decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2° livello da svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10 per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.


Art. 2
(Centro di servizio per la formazione degli insegnanti)

  1. Per i fini di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) della legge, i regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano la istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di Ateneo o d'Interateneo denominata Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale vengono attribuiti i seguenti compiti:

  2. Allo scopo di assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore artistico e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui all'art. 1 comma 7, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.

  3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori disciplinano con delibera del Consiglio di amministrazione, adottata su proposta del Consiglio Accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di coordinamento e di gestione delle attività.


Art. 3
(accesso all'insegnamento)

  1. Ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati all'insegnamento svolgono attività di tirocinio, con valore di praticantato, con assunzione di responsabilità d'insegnamento sotto la supervisione di un tutor designato dall'istituzione interessata, nell'ambito di appositi contratti di formazione lavoro con le istituzioni o scuole interessate.

  2. Per accedere al contratto di formazione lavoro, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati sono iscritti in un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici Regionali, articolato per ciascuna classe di abilitazione. Ai fini dell'assegnazione nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente con la programmazione di cui all'articolo 1, comma 5, apposite convenzioni con il Centro di servizio di cui all'articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori interessati, con cui tra l'altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante.

  3. Con Decreto del Ministro, d'intesa con il MLPS e con il Ministero della Funzione Pubblica, è definito lo schema-tipo di contratto di formazione lavoro di cui al comma 1, nonché la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.

  4. Compiuto il tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono, con il comitato per la valutazione del servizio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole statali, e con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di valutazione forniti dal tutor di cui al comma 1 e dal dirigente dell'istituzione scolastica o formativa, dai predetti organismi di valutazione, gli interessati conseguono l'assunzione con vincolo di permanenza, per almeno 3 anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è stato effettuato il tirocinio.


Art. 4
(Centri di eccellenza per la formazione)

  1. Per i fini di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) della legge 53/2003 i Centri di servizio di Ateneo o d'interateneo e le Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro, promuovono la costituzione di Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle istituzioni di istruzione e di formazione.

  2. Sulla base di specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni Regionali del MIUR, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, anche su proposta delle singole istituzioni di istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le Università, su proposta del Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.


Art. 5
(Norme transitorie e finali)

  1. Le graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del personale docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni secondo le modalità di cui al presente articolo.

  2. In via transitoria, e fino all'esaurimento delle singole graduatorie di cui al precedente comma, il numero complessivo dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo la programmazione triennale di cui all'articolo 1 e imputabili all'anno di riferimento è così ripartito:

    • il 25% ai posti di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2° livello di cui al presente decreto;

    • il 25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli;

    • il 50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente comma.

    In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad incrementare la quota di cui alla lettera a).
  3. Gli insegnanti abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli.

  4. Con decreto del Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2 della legge 143/04.

  5. Con accordo in sede di Conferenza Stato – regioni, sono determinati i criteri per la disciplina relativa al personale docente del sistema di istruzione e formazione professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti Collettivi di Lavoro.

Che cosa ne pensano i destinatari ?
Riportiamo il parere positivo dell'Associazione Nazionale Presidi

Par parte nostra (ANP)  abbiamo espresso il nostro apprezzamento per lo schema di decreto delegato ex art. 5 Legge n. 53/2003 sottoposto alla nostra attenzione.

 Esso va nella direzione da noi sempre auspicata, in quanto disegna un sistema di formazione iniziale, reclutamento e formazione in servizio dei docenti coerente con la necessità di sviluppare l'autonomia delle scuole e di valorizzare la professionalità degli insegnanti.

All'interno del sistema pubblico di istruzione e formazione professionale tutti i soggetti istituzionali (scuole statali, scuole paritarie, istituzioni formative di ambito regionale) finalmente potranno - con un ruolo attivo e non più subordinato alle scelte di altri - provvedere al proprio fabbisogno di docenti attraverso strumenti e percorsi paralleli e di pari dignità, sia per la formazione iniziale che per il reclutamento, nonché per il mantenimento e lo sviluppo della professionalità docente attraverso la formazione in servizio assicurata dalle università e dalle accademie.

Gli elementi di positività che rileviamo e apprezziamo nell'impianto del provvedimento sono:

  1. la formazione iniziale affidata ad apposite lauree specialistiche, conseguite in corsi universitari ed accademici il cui accesso è regolato da una programmazione basata sulle effettive esigenze di personale docente espresse dal sistema;
  2. la definizione a livello nazionale dei requisiti e delle modalità essenziali di tale formazione;
  3. l'acquisizione, da parte delle scuole autonome, della possibilità di assumere direttamente i docenti scegliendoli dagli Albi regionali e di immetterli in ruolo previa valutazione del servizio prestato durante il tirocinio.
    Inoltre le scuole svolgono un ruolo attivo in tutte le fasi del processo:
    1. nell'accesso alla formazione iniziale, attraverso la presenza di docenti nelle commissioni che accertano i requisiti dei candidati che si propongono per i corsi specialistici;
    2. al momento dell'Esame di Stato finale per il conseguimento della laurea, con analoga presenza in commissione di docenti delle scuole
    3. nell'assegnazione dei docenti così formati alle scuole stesse, attraverso gli Albi regionali da cui esse attingono per le proprie necessità in relazione ai posti vacanti e disponibili;
    4. nell'organizzazione del tirocinio post-lauream che costituisce il periodo di prova (“praticantato”) finalizzato all'immissione in ruolo dei docenti;
    5. nella valutazione finale del periodo di tirocinio
    6. nell'organizzazione delle attività di formazione in servizio per i docenti interessati ad assumere funzioni di supporto tutorato e coordinamento dell'attività didattica e gestionale delle scuole e nella formazione permanente e ricorrente di tutti i docenti per la quale sono istituiti i “Centri di Eccellenza” di cui all'art. 4. Queste attività formative sono propedeutiche all'assunzione di maggiori responsabilità da parte dei docenti e possono essere finalizzate all'acquisizione di avanzamenti all'interno di un percorso di carriera che dovrà essere, necessariamente e conseguentemente, definito con apposito atto legislativo.
  4. il vincolo di permanenza dei docenti neo-assunti per almeno tre anni scolastici nella scuola presso la quale è stato effettuato il tirocinio;
  5. il superamento, sia pure graduale, dell'attuale sistema di reclutamento basato sulle graduatorie, attraverso la fase transitoria prevista dalle norme finali;
  6. l'inserimento - nella fase transitoria - dei docenti specializzati (e di quelli che si stanno specializzando) delle SSIS e dei Corsi di Laurea per la Formazione Primaria, all'interno delle graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedre per esami e titoli.


Accanto a questi elementi, che incontrano la nostra incondizionata approvazione, ve ne sono altri che richiedono, a nostro parere, modifiche, integrazioni e approfondimenti. Essi riguardano:

  1. la definizione del “profilo culturale e professionale del docente” è affidata, dalla bozza di provvedimento, a decreti ministeriali. Riteniamo che, per la centralità di questa materia - che riveste carattere di interesse generale per il Paese - gli aspetti generali e fondanti del profilo culturale e professionale andrebbero, invece, definiti da un provvedimento avente valore di legge e non di atto amministrativo. Ciò potrebbe realizzarsi attraverso l'inserimento di un apposito articolo nello schema di decreto delegato di cui stiamo discutendo;
  2. il ruolo delle scuole, che va rafforzato, rispetto a quanto stabilito nello schema di decreto, nella fase di organizzazione delle attività formative rivolte ai docenti che intendono assumere funzioni di supporto e coordinamento didattico e gestionale (art. 2, comma 1, lett. e le “apposite convenzioni” previste per l'effettuazione di tali attività, vanno stipulate anche con le scuole e con le reti di scuole, le quali non dovranno avere meramente il ruolo di “proposta” ma essere soggetti attivi insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti (USR, INDIRE, INVALSI, etc.). Un analogo rafforzamento si dovrebbe prevedere per quanto riguarda la stipula delle convenzioni per la formazione permanente e ricorrente degli insegnanti (art. 4, comma 2);
  3. la necessità di “definire meglio quali competenze rientrano nella percentuale minima dell'80% di crediti formativi universitari di cui al comma 9 dell'art.1, e quali invece nel restante 20%. E' necessario che nella formazione specialistica sia dato uno spazio adeguato all'acquisizione - da parte dei futuri docenti - di competenze non solo disciplinari ma anche didattiche, organizzative, relazionali e comunicative;
  4. la necessità di definire norme sulle supplenze temporanee che siano coerenti con il nuovo impianto di reclutamento e che scongiurino il formarsi di nuovo precariato.


Occorre infine ricordare che nella definizione dei decreti ministeriali attuativi del presente provvedimento, si dovrà tener conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio presso le SSIS ed i Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, come stabilito dalla recente Legge n. 143/2004.









Postato il Giovedì, 22 luglio 2004 ore 16:17:27 CEST di Salvatore Indelicato
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