Decreto interministeriale di attuazione art. 89 finanziaria
2003
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Visto il regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318, e successive modificazioni ;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 467/00/CONS del 19 luglio
2000, recante disposizioni in materia di autorizzazioni
generali per i servizi di telecomunicazione;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
'Disposizioni urgenti per il differimento di termini
in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche
e digitali, nonché per il risanamento di impianti
radiotelevisivi';
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati ed, in
particolare, l'articolo 22;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante 'Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo', convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la deliberazione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni 435/01/CONS del 15 novembre
2001, approvativa del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n 289 , concernente disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato ed, in particolare, l'art. 89;
Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute
nell'articolo 89 della predetta legge 27 dicembre
2002, n 289, concernenti il contributo per l'acquisto
o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale
terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione ed,
in particolare, l'articolo 41, comma 7;
Sentiti gli operatori di telecomunicazioni;
DECRETA
Art. 1
Ripartizione della somma stanziata
1. L'ammontare dello stanziamento previsto
dall'articolo 89, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n 289, di seguito denominata 'la legge',
rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi
e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato
idoneo a consentire la ricezioni dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre (T- DVB) e la conseguente
interattività e per le persone fisiche o giuridiche
che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un
apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione
a larga banda dei dati via Internet, è così
ripartito:
a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto
articolo 89, comma 1, della legge, relativo agli apparati
idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre (DVB-T) e la conseguente
interattività, nonché per i contributi di
cui al predetto articolo 89, comma 2, della legge, relativo
agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione
a larga banda dei dati via Internet, utilizzati per la
predetta interattività;
b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo
articolo 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati
di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga
banda dei dati via Internet;
Art.2
Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati
per trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati
via Internet
1. I contributi di cui all'articolo
1, comma 1, lett. b), come stabiliti dalla legge nella
misura di 75 euro per ciascun accesso, sono erogati per
il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i
quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di
abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet.
2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto
di ammontare corrispondente a 75 euro per ciascun accesso,
praticato sull'ammontare previsto nei contratti di
abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet
stipulati dopo il 1° dicembre 2002. Nel caso dell'acquisto
il contributo è riconosciuto immediatamente sulle
prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello
sconto. Nel caso del noleggio o del comodato, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto
ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.
3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento
del Ministero delle comunicazioni - Direzione Generale
Concessioni ed Autorizzazioni - , di seguito denominato
'il Ministero', sono stabilite almeno quattro
tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare
agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1
che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare
dello stanziamento relativo al singolo lotto, che è
stabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi
a larga banda ad Internet per tipologia di operatore .
A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo
di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal
7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento è
adottato entro 20 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in
qualsiasi momento dal Ministero,d'ufficio o su istanza
degli operatori,debitamente documentata. In ogni caso
il Ministero stesso , entro il 30 aprile 2003,
provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti
da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione
dei contributi.
Art. 3
Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e
rimborso dei contributi erogati
1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'articolo
2, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni
preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati
i contributi erogati in relazione ai contratti di abbonamento
al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il
1° dicembre 2002 , ai beneficiari propri utenti. 2.
I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai
soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta
scritta a mezzo di raccomandata entro 10 giorni dalla
data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo
2, comma 3. I lotti, la cui validità massima è
pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto
entro 7 giorni lavorativi dalla data della comunicazione
dell'attivazione del proprio sistema informativo
di cui al comma 4 del presente articolo.
3. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo
lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero
un documento elettronico contenente gli estremi degli
abbonamenti al servizio di accesso a larga banda riferiti
al precedente lotto .
4. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono
al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento
di cui all'articolo 2, comma 3, gli identificativi
informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio
sistema informativo (server) che operi su Internet con
protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso
dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo,
realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni
preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità,
deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto
di contributi assegnato con i dati identificativi dei
beneficiari che hanno usufruito del contributo, della
data dei relativi contratti di fornitura del servizio
di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce
il servizio stesso.
5. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero,
mediante posta elettronica con avviso di ricevimento,
la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le
informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi
relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive
assegnato.
6. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è
inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione
di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non
oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione
del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più
assegnati contributi a valere sul lotto in questione.
7. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente
a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma
5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e
sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia,
o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione
ad un lotto successivo, identico al precedente.
8. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione
ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato
di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo
al lotto precedente.
9. Il mandato di pagamento è unico per tutte le
tipologie di contratto stipulate (acquisto, comodato d'uso,
noleggio), considerandosi l'eventuale beneficio di
valuta derivante dall'erogazione frazionata all'utente,
da parte del soggetto autorizzato, dei contributi per
i contratti a noleggio, corrisposto a ristoro dei costi
di gestione sopportati dagli stessi soggetti autorizzati,
senza che i suddetti soggetti possano pretendere alcun'altra
forma di rimborso.
10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente
a quello di segnalazione ad un soggetto assegnatario di
non poter rilasciare l'autorizzazione ad un lotto
di contributi avendo valutato prossimo l'esaurimento
dei fondi, rende pubblica la medesima valutazione di esaurimento
fondi attraverso le procedure di cui all'art. 4,
riservandosi di emettere un provvedimento ai sensi dell'art.
2 comma 4 per la revisione delle tipologie di lotto, in
vista dell'assegnazione dei fondi residui.
11. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso
di esaurimento fondi di cui al comma precedente, ciascun
soggetto assegnatario deve segnalare, mediante avviso
in posta elettronica e file sul sito FTP, i dati relativi
ai beneficiari dei lotti al medesimo assegnati, per i
quali non sia intervenuta , per qualsiasi motivo, la stipula
e l'attivazione del servizio. I contributi relativi
ai suddetti beneficiari vengono scorporati dal relativo
lotto, compensati finanziariamente con il soggetto assegnatario
ed entrano a far parte dei fondi residui non assegnati.
Art.4
Pubblicità
1. Il Ministero pubblica sul proprio sito Internet una
pagina informativa concernente l'ammontare residuo
dello stanziamento di cui all'articolo 89, comma
4, della legge, ripartito secondo l'articolo 1, comma
1, lettera b), del presente decreto, tenuto conto di tutti
i lotti di autorizzazioni preventive assegnati, fino a
quel momento, ai soggetti autorizzati. L'aggiornamento
dello stanziamento residuo e l'eventuale avviso di
prossimo esaurimento fondi sono effettuati all'assegnazione
di ciascun lotto di autorizzazioni preventive ai soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1 ed, in ogni caso,
con cadenza settimanale.
Articolo 5
Revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione del rimborso del
contributo è stata determinata da dichiarazioni
mendaci o false attestazioni anche documentali contenute
nella domanda o nella documentazione alla stessa allegata,
il contributo è revocato, previa contestazione,
in esito ad un procedimento in contraddittorio.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo, a
carico del soggetto assegnatario di cui all'articolo
3 , di riversare all'erario, entro i termini fissati
nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito,
rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione
in rapporto ai 'prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati', oltre agli interessi corrispettivi
al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro
i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi
e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione
e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo.
Art. 6
Assegnazione dei contributi per ricevitori per la televisione
digitale terrestre
1. Nelle sperimentazioni di radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale su frequenze terrestri previste dalla
normativa vigente, i contributi per gli apparati idonei
a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività
e per gli apparati per la trasmissione e/o la ricezione
a larga banda dei dati via Internet utilizzati per la
predetta interattività, sono corrisposti agli utenti
che acquistano o noleggiano gli apparati stessi con le
procedure previste negli articoli 2 e 3 del presente decreto
e per il tramite dei seguenti soggetti:
a) i soggetti abilitati alla sperimentazione di trasmissioni
televisive digitali su frequenze terrestri (DVB-T) ai
sensi della normativa vigente;
b) gli operatori di telecomunicazioni di cui all'articolo
2, comma 1, del presente decreto;
c) i fornitori di servizi autorizzati ai sensi del regolamento
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
15 novembre 2001, n. 435/01/CONS relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale;
d) i soggetti che abbiano stipulato apposite convenzioni
con quelli indicati alle lettere precedenti, per dar corso
alla sperimentazione.
2. I contributi per gli apparati idonei a consentire la
ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre
(T-DVB) e la conseguente interattività, acquistati
da utenti privati, sono corrisposti direttamente all'utente.
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati
ai beneficiari che risultino abbonati ed in regola per
l'anno in corso per il pagamento del canone di abbonamento
alle radiodiffusioni.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, con provvedimento del Ministero, sono dettate
le disposizioni attuative del presente articolo. Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 14 marzo 2003
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE