Con l’Ordinanza del Tribunale di Caltagirone emessa in data 17/12/2014 il Giudice del Lavoro, ha accolto totalmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un docente con contratto a tempo determinato, precario e regolarmente inserito per le classi di concorso A043/AD00/A050/AD02 nelle Graduatorie permanenti ad esaurimento dal 2003, per la disapplicazione del provvedimento del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo Statale nel quale si concedeva il suddetto permesso straordinario per Dottorato di Ricerca, ma senza retribuzione secondo quanto indicato ed interpretato “erroneamente” dalla circolare Miur n. 15/2011.
Il docente, vincitore di concorso pubblico nell’ambito del programma di Educazione della prestigiosa Università Complutense di Madrid nell’ottobre del 2013, aveva iniziato, fruendo già di un primo breve permesso regolarmente retribuito nel primo anno accademico 2013/2014, il faticoso percorso di Ricercatore in Formazione per la convalida e proseguimento del programma, con il superamento obbligatorio di esami per la dimostrazione della conoscenza della lingua spagnola e inglese livello B2, frequenza e superamento di specifica disciplina in Metodologia della Ricerca, mobilità internazionale, frequenza di seminari anche con partecipazione diretta e presentazione di apprezzati lavori di ricerca individuali, oltre alla strutturazione di un proprio Programma di Ricerca nell’ambito dell’inclusione educativa e dell’attenzione alla diversità... tutte attività indispensabili alla validazione dell’intero anno accademico da parte della competente Commissione Accademica, finalizzate a poter continuare a pieno regime il secondo anno accademico 2014/2015 e portare a termine (nel 2016) l'importante lavoro di Ricerca.
Nel settembre 2014, ottenuto l’incarico a tempo determinato per l’anno scolastico 2014/2015 fino al 30/6/2015, presenta regolare domanda di congedo straordinario retribuito per Dottorato di Ricerca ai sensi dell’art. 2 L. 476/84, dell’art. 52, comma 57 Legge 448/2001, dell’art. 18 e 19 del CCNL comparto scuola, che la Dirigente rigetta in quanto richiedente la conservazione della retribuzione e disponibile ad accogliere una riformulata richiesta di congedo senza retribuzione, a suo dire non dovuta perché docente precario come suggerito da personale dell’Ambito Territoriale ed indicato dalla circolare Miur n. 15/2011.
Davanti ad un provvedimento di questo tipo, il docente, si trova davanti a delle scelte importanti: 1)rinunciare dopo tanti sacrifici ad un significativo percorso di crescita professionale e culturale difficilmente ripetibile o 2)(come deciso) riformulare una “costretta” seconda richiesta come indicato dal primo provvedimento di rifiuto della Dirigente, cioè richiesta di congedo straordinario per dottorato di ricerca non retribuito, ma "riservandosi espressamente di agire per via giudiziaria per il riconoscimento della piena conservazione del trattamento economico e previdenziale" a dimostrazione che non ci può essere alcun tipo di discriminazione tra personale di ruolo e precario così come esplicitato chiaramente dalla normativa di riferimento (L. 476/84, L. 448/2001, art. 6 Dlgs.368/2001, Dlgs 119/2011), dal CCNL di categoria (artt. 18 e 19) e dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltagirone, sentite le parti nell’udienza del 18/11/2014, si è riservato la decisione fino al 17/12/2014 e con la propria Ordinanza, nella quale, respingendo tutte le motivazioni e riferimenti contrari della difesa della Dirigente, accoglie totalmente il ricorso e le motivazioni del docente precario ma con tanti anni di esperienza alle spalle, riconoscendo il pieno diritto a fruire del congedo straordinario per la continuazione del Dottorato di Ricerca, “non avendo alcun pregio sotto questo profilo i rilievi circa il luogo di svolgimento del dottorato”, con piena conservazione del trattamento economico dovuto, aderendo alla giurisprudenza di merito che ha statuito sul punto(Tribunale di Padova del 4/12/14, Tribunale di Ancona sentenza del 16/10/13, Tribunale di Verona sentenza del 26/5/11, Tribunale di Busto Arsizio sentenza del 15/5/09, Tribunale di Biella Ordinanza del 19/6/12), evidenziando il principio di parità di trattamento tra lavoratore a tempo determinato e tempo indeterminato espressamente sancito dalla normativa nazionale e comunitaria e in definitiva “condannando l’amministrazione scolastica all’immediato pagamento delle somme dovute per gli arretrati, oltre interessi e rivalutazione dalle scadenze al saldo”.
Un ulteriore provvedimento giudiziario di notevole portata, che elimina completamente eventuali distorte interpretazioni di una circolare che di fatto
non presenta alcun valore di innovazione normativa degna di attenzione, a giustificazione di atti illegittimi e palesemente discriminatori, quando la Legge Nazionale, Comunitaria ed il CCNL di riferimento,
esplicitano chiaramente la volontà legislativa di promuovere la partecipazione dei dipendenti pubblici (compreso i docenti) meritevoli a percorsi di crescita di così alto spessore ed utilità per tutta la comunità educativa e con un lavoro (Dottorando o Ricercatore in Formazione - Ph.D) che richiede impegno, studio, tempo, sperimentazione ed innovazione difficilmente quantificabili rispetto al valore sostanziale della possibile ampia qualità spendibile a conclusione di un tale percorso.
Ultimo aggiornamento il 12-19-2014 @ 06:10 pm
|