Sul personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole statali
starebbe per abbattersi un altro taglio alla retribuzione nonostante
sia già la più bassa tra i lavoratori del pubblico impiego. Questa
volta il taglio riguarderebbe il compenso percepito dal 2011 dal
personale che ha avuto accesso, a decorrere appunto dal 2011, alla
prima o seconda posizione economica, come espressamente previsto
dall'art. 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e
dagli specifici contratti nazionali integrativi. Per accedere a tali
posizioni i collaboratori scolastici e il personale amministrativo di
ruolo hanno dovuto frequentare, con esito favorevole, un apposito corso
di formazione e, successivamente, hanno svolto compiti qualitativamente
e quantitativamente superiori a quelli previsti dall'apposito
mansionario. Il rischio che possa essere chiesto al personale
interessato la restituzione delle somme percepite in quanto titolari di
una delle due posizioni economiche nasce principalmente dal parere
negativo formulato dal Dipartimento per la Funzione Pubblica
all'ipotesi di accordo intervenuto tra il ministero dell'istruzione e
le organizzazioni sindacali del comparto scuola proprio sulle
attribuzioni delle posizioni economiche previste dal contratto scuola
in vigore. Un parere negativo, quello del ministero guidato da
Gianpiero D'Alia, motivato dalla considerazione che l'accordo non
rispetta il disposto dell'art. 9 del decreto legge n. 78/2010. La norma
in questione disponeva che, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il
trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superasse
quello in godimento nell'anno 2010. L'altro punto del parere negativo
deriva dalla tesi sostenuta dal Dipartimento secondo la quale
l'attribuzione di una posizione economica equivarrebbe ad una
progressione economica di carriera, progressione asclusa appunto
dall'art. 9 citato. Alcune organizzazioni sindacali ( si conoscono al
momento le opinioni di Cgil e Uil) ritengono tuttavia che una eventuale
richiesta di recupero della somme sarebbe una pretesa inaccettabile sia
perché le somme sono state percepite «in buona fede dal personale», sia
perché non sarebbe costituzionalmente corretto: le somme in questione
sono state percepite quale corrispettivo di una attività lavorativa
regolarmente svolta.
Franco Bastianini
www.italiaoggi.it