Per la firma del CCNI
del 29 febbraio, 13 luglio e 6 dicembre 2012, e l’approvazione
dell’art. 9, c. 21 della legge 106/2011 che vietano per un quinquennio
il trasferimento interprovinciale dei neo-immessi in ruolo a partire
dal 2011-2012. Le norme di legge e contrattuali sarebbero in contrasto
con l’art. 8 della Convenzione e la giurisprudenza europea in tema di
diritto familiare. Entro un mese, il deposito dei primi trecento
ricorsi. L’art. 9 della legge 106/11, voluto dalla Lega due estati fa
per evitare lo spostamento dei precari dal Sud al Nord del Paese prima
dell’assunzione in ruolo, nell’a. s. 2011/2012 - in vista
dell’aggiornamento delle ex graduatorie permanenti dopo la sentenza
della Consulta che aveva dato ragione all’Anief, in tema di
trasferimento da una provincia all’altra -, è un’ingerenza arbitraria
del potere pubblico, non giustificata da alcuna esigenza organizzativa
legata all’erogazione del servizio. Il sindacato Anief denuncia la
violazione dei legami familiari dell’individuo da parte dello Stato
italiano che ha il dovere di facilitare e non di negare le unioni tra
genitori e figli e di favorire l’unità coniugale. La contrattazione
integrativa firmata dai sindacati (CGIL, CISL, UIL, SNALS, FGU) che,
peraltro, hanno garantito, disapplicando la norma, insieme al Miur
l’assegnazione provvisoria soltanto ai genitori di minori di otto anni
sarebbe, pertanto, illegittima. Potrebbero essere più di 30.000 le
famiglie interessate, mentre già trecento docenti di ruolo si sono
rivolti lo scorso autunno all’Anief per iniziare questa battaglia
giudiziaria. Ora il sindacato, dopo i dovuti approfondimenti giuridici,
avvia le pratiche per notificare entro un mese al giudice del lavoro i
ricorsi e chiedere in via cautelare la disapplicazione integrale delle
norme di legge e contrattuali perché in contrasto con la Convenzione
dei diritti dell’uomo, visto che un’eventuale decisione a distanza di
anni renderebbe vanificato il petitum. Come ha ricordato a più riprese
la Corte di Strasburgo, infatti, lo Stato ha il dovere di adottare
tutte le misure necessarie al rispetto della vita familiare e alla
relazioni tra gli individui appartenenti a una famiglia (Zawadka c.
Polonia, n. 48542/99, § 53, 23 giugno 2005; Ignaccolo-Zenide c.
Romania, n. 31679/96, § 108, CEDH 2000-I, Sylvester c. Austria, nn.
36812/97 e 40104/98, § 68, 24 aprile 2003, Zavřel c. Repubblica ceca,
n. 14044/05, § 47, 18 gennaio 2007, e Mihailova c. Bulgaria, n.
35978/02, § 80, 12 gennaio 2006, Kosmopoulou c. Grecia, n. 60457/00, §
45, 5 febbraio 2004, Amanalachioai c. Romania, n. 4023/04, § 95, 26
maggio 2009, Ignaccolo-Zenide, precisamente, §§ 105 e 112, et
Sylvester, precisamente, § 70). Per essere adeguate queste misure atte
a riunire un genitore con il proprio figlio, ad esempio, devono essere
prese rapidamente perché il passare del tempo può avere delle
conseguenze irrimediabili nelle relazioni affettive tra un bambino e il
suo genitore costretto ad allontanarsi da lui (Ignaccolo-Zenide,
precisamente, § 102, Maire c. Portogallo, n, 48206/99, § 74, CEDH
2003-VII, Pini e altri c. Romania, nn. 78028/01 e 78030/01, § 175, CEDH
2004-V, Bianchi c. Svizzera, n. 7548/04, § 85, 22 giugno 2006, e
Mincheva c. Bulgaria, n. 21558/03, § 84, 2 settembre 2010). La
violazione di questi obblighi a carico dello Stato viola apertamente
l’art. 8 della Convenzione (Mihailova, precisamente, § 82), che tutela
gli interessi superiori del fanciullo (Voleský c. Repubblica ceca, no
63267/00, § 118, 29 giugno 2004). Non bisogna trascurare, infine, che
in questo tema il carattere adeguato di una misura si giudica non tanto
sull’accoglimento della domanda quanto sulla rapidità della decisione
del giudice (Maire, precisamente, § 74, e Piazzi c. Italia, n. 36168/09
§ 58, 2 novembre 2010). Anief, dunque, chiederà ai giudici del lavoro
nei prossimi due mesi di esprimersi sul tema già in sede cautelare e di
consentire nell’immediato ai lavoratori di riprendere quei legami
affettivi spezzati dallo Stato e da quei sindacati firmatari
dell’accordo con il Miur. Contestualmente chiederà, se necessario, il
rinvio alla Consulta della legge 106/2011 per l’evidente violazione
dell’art. 8 della Cedu. Il sindacato ha intenzione di rivolgersi anche
alla Corte di Strasburgo qualora la giustizia interna non prenda misure
appropriate per creare le condizioni necessarie per l’esercizio
effettivo del diritto di unione familiare (Macready c. Repubblica ceca,
nn. 4824/06 et 15512/08, § 66, 22 aprile 2010, e Piazzi, precisamente,
§ 61) con richiesta di danni morali che nelle ultime cause sono state
quantificate in 15.000 euro più le spese di giudizio sostenute dal
ricorrente nelle giurisdizioni interne (Lombardo c. Italia, n.
25704/11, 29 gennaio 2013). Anief lancia l’ultimo appetto ai sindacati
rappresentativi perché ritirino la firma apposta lo scorso 6 dicembre
al nuovo CCNI che vorrebbe riproporre una palese violazione dei diritto
del fanciullo e dell’uomo all’unità familiare. In caso contrario, si
dovranno assumere la responsabilità morale di essere risultati complici
di una norma che per il secondo anno vorrebbe allontanare i genitori
dai propri figli, i lavoratori dai propri genitori disabili, i mariti
dalle proprie mogli, senza giustificate ragioni di Stato. Lo ius soli
non può e non deve negare lo ius sanguinis. Chi ha presentato la
domanda di assegnazione provvisoria l’anno scorso può ancora ricorrere
chiedendo le istruzioni operative a trasferimentidiruolo@anief.net o
visitando questo link.
www.anief.org