Il primo lotto dei ricorsi della partita in atto tra idonei e non idonei del concorso per dirigenti scolastici registra una singolare situazione, con tre distinti e anche contra-stanti pronunciamenti da parte della stessa magistratura adita.
Insomma siamo ancora di fronte alla impotenza da parte della giustizia italiana ad esplicare la sua funzione insostituibile in un paese civile. Noi che abbiamo seguito la vicenda incredibile dei 416 presidi siciliani martoriati dal CGA Sicilia e che hanno dovuto alla fine ripetere la prova in base ad una legge di sanatoria emessa dal Parlamento, che ha reso loro giustizia a distanza di anni da quando avevano ricevuto l’incarico e la nomina, rimaniamo perplessi davanti a questo singolare atteggiamento.
Vediamo la prima tipologia e cioè quella del differimento della decisione al 6 dicembre.
Cominciamo da quelle del TAR del Lazio:
“Considerato che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile; P.Q.M. Respinge la suindicata domanda di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l’esame in sede collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011”.
Una decisione questa del TAR Lazio, emessa in riferimento alle norme del codice del processo amministrativo, il quale all’art. 56, comma 1, recita: “Prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, il ricorrente può, con la domanda cautelare o con distinto ricorso notificato alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. La domanda cautelare è improcedibile finché non è presentata l’istanza di fissazione d’udienza per il merito, salvo che essa debba essere fissata d’ufficio. Il presidente provvede sulla domanda solo se ritiene la competenza del tribunale amministrativo regionale, altrimenti rimette le parti al collegio per i provvedimenti di cui all’articolo 55, comma 13”.
D’altronde, qualunque fosse stata la decisione monocratica, il relativo decreto avrebbe esplicato la sua efficacia fino alla decisione dell’organo collegiale. E difatti il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: “Il decreto, nel quale deve essere comunque indicata la camera di consiglio di cui all’articolo 55, comma 5, in caso di accoglimento è efficace sino a detta camera di consiglio. Il decreto perde efficacia se il collegio non provvede sulla domanda cautelare nella camera di consiglio di cui al periodo precedente. Fino a quando conserva efficacia, il decreto è sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata”.
In altre parole la decisione visto che la camera di consiglio, che dovrà esprimersi sulla richiesta di misura cautelare collegiale ai sensi dell’art. 55, è fissata per il 6 dicembre prossimo, dunque prima dell’effettuazione delle prove scritte, che si terranno su tutto il territorio nazionale il 14 ed il 15 dicembre, dal momento che, dunque, “non appaiono sussistenti l’estrema gravità e l’urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della prima Camera di Consiglio utile”, la domanda della misura cautelare provvisoria, resa in forma monocratica, viene respinta.
La seconda tipologia di decisione è quella invece che tout court rigetta l’istanza cautelare.
È il caso dei ricorsi proposti all’ANIEF:
“Considerato che il bando del concorso in questione consente l’ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l’accoglimento della istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare”.
Il Tar Lazio ha motivato il rigetto limitandosi, in sostanza, a ritenere che i ricorrenti non possono essere ammessi alle prove scritte del concorso in quanto, in base al Bando, per poter essere ammessi alle predette prove, i candidati devono aver superato la prova preselettiva.
Ma se i ricorrenti avessero superato la prova preselettiva, non avrebbero fatto il ricorso! Essi, hanno partecipato alla prova preselettiva, non l’hanno superata e contestano, con il ricorso, le modalità di svolgimento della prova stessa. Pertanto molti avvocati ed associazioni provvederanno nei prossimi giorni a presentare appello contro le predette Ordinanze, dinanzi al Consiglio di Stato, utilizzando la procedura d’urgenza al fine di ottenere un Decreto Cautelare di ammissione alle prove scritte del concorso, in tempo utile, e, cioè prima della data di svolgimento delle stesse, fissate per i giorni 14 e 15 dicembre su tutto il territorio nazionale.
La terza tipologia di decisione è quella dell’accoglimento dell’istanza cautelare.
È il caso del TAR della Puglia che invece accoglie e concede la cautelare:
“Considerato che le prove scritte del concorso di cui si tratta si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, cosicché la situazione giuridica dei ricorrenti, nella qualità dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 dicembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare; P.Q.M. Accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende provvisoriamente l’efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la partecipazione dei ricorrenti alle suddette prove scritte; Fissa la camera di consiglio del 21 dicembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare”.
Insomma siamo di fronte al pieno conflitto di poteri e di interessi sia interno alla stessa magistratura sia esterno alla stessa.
Siamo di fronte alla più classica e plateale invasione di campo e di competenze nel senso che la magistratura fa amministrazione e l’amministrazione non sa fare e applicare l’equità nei suoi provvedimenti.
Siamo di fronte alla più macroscopica mancanza di professionalità e di buon senso.
Salvatore Indelicato
s.indelicato@tin.it