In data 9 novembre
l’Inpdap aveva già emanato la circolare n. 16 con la quale aveva
dettagliatamente descritto le novità introdotte dalla legge n. 148/2011
in materia di liquidazione e pagamento
dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto
Per rispondere ai numerosi quesiti pervenuti sulla materia, lo stesso
Istituto ha emesso una nota di chiarimento - la nota operativa n. 41
del 30/11/2011 - che fornisce ulteriori istruzioni operative sui nuovi
termini di pagamento previsti dalla nuova normativa che, ricordiamo,
interessano le cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto
scorso.
I nuovi termini
Il termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio è
previsto per le dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso
del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la
destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti
che maturano il diritto a pensione successivamente al 31 dicembre 2011
per il personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(Afam). Per tale personale, i trattamenti di fine servizio o di fine
rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro
mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.
Il termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio interessa, invece,
le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011,
cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
• raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima
anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni);
• collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento
dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del
rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine
finale fissato nel contratto stesso osservano questi ultimi termini di
pagamento.
Nelle ipotesi di cessazione dal servizio per inabilità e nei casi di
decesso del dipendente trovano, invece, applicazione termini di
pagamento diversi da quelli di cui sopra: l’amministrazione datore di
lavoro deve, in questi casi, provvedere all’invio della documentazione
necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e
l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i
novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti (totale 105
giorni dalla data di cessazione dal servizio).
Le deroghe
Come già precisato nella precedente circolare n. 16, è prevista una
disciplina derogatoria alle situazioni sopra descritte. Restano,
infatti, validi gli originari termini di pagamento per i lavoratori che
hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il
pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di
età o di servizio) prima del 13 agosto 2011 e, in particolare, per il
personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (Afam) interessato all’applicazione
delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo
settembre e dal primo novembre) e che matura i requisiti per il
pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini
dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il
personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a
condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le
disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Per tali dipendenti restano pertanto validi i “vecchi” termini:
• 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso,
limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza
(comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva
massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio
conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso;
• 6 mesi per tutte le altre casistiche.
Ad esempio, per un dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in
ruolo il 1° settembre 2006, che matura i requisiti per il diritto alla
pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato
per dimissioni il 31 agosto 2011, il termine per la liquidazione del
Tfr non è di 24 mesi ma il previgente di sei mesi.
Indicazioni operative per le amministrazioni
Vista la differenziazione dei termini di pagamento, i datori di lavoro
hanno l’onere di indicare con esattezza la causa di cessazione dal
servizio dei propri dipendenti, perché la causa di cessazione e
l’eventuale maturazione del requisito pensionistico sono, come si è
visto, strettamente collegati al termine di pagamento di Tfr e Tfr.
Pagamento rateale
Nessuna novità, invece, per il pagamento rateale di Tfr e Tfs.
Continuano, quindi, ad applicarsi le modalità di liquidazione
rateizzata alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto
superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla
prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al
pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il
diritto al pagamento della prima rata del Tfs o del Tfr maturi una
volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà
essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al
pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere
corrisposta dopo ventiquattro mesi. (da Tecnica della
Scuola di Lara La Gatta)
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