Ricapitoliamo la saga
delle ordinanze dei vari TAR sul concorso per Dirigenti scolastici.
L’attuale momento di “smarrimento da sentenze” sembra dovuto ad una
sorta di maledizione docimologica, quella dei macroscopici errori
proposti nella prova preselettiva, che hanno determinato, in queste
ultime ore, decisioni diverse nei giudici amministrativi, che
sono stati chiamati a risolvere un ingarbugliato iter concorsuale. L’errore è errore, o lo si nasconde o lo si
affronta, non ci sono altre alternative. Fatta questa premessa
vediamo alcuni stralci delle ordinanze, cominciando da quelle del TAR
del Lazio: “Considerato
che, ad un primo sommario esame, non appaiono sussistenti l'estrema
gravità e l'urgenza tali da non consentire la dilazione della decisione
sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, fino alla data della
prima Camera di Consiglio utile; P.Q.M. Respinge la suindicata domanda
di concessione di misure cautelari provvisorie e fissa per l'esame in
sede collegiale dell'istanza cautelare la Camera di Consiglio del 6
dicembre 2011”. E continuando con quella data all’ANIEF: Considerato che il bando del concorso in questione consente l'ammissione alle prove scritte previo superamento della prova selettiva per test a risposta multipla; considerato che parte ricorrente non ha superato detta prova propedeutica; che, pertanto, non sussistono le condizioni per ottenere l'accoglimento della istanza cautelare. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda di sospensione cautelare”. E concludendo con quella del TAR della Puglia: “Considerato che le prove scritte del concorso di cui si tratta si svolgeranno nei giorni 14 e 15 dicembre 2011, cosicché la situazione giuridica dei ricorrenti, nella qualità dedotta in ricorso, risulta essere suscettibile di grave pregiudizio nel tempo intercorrente tra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile (21 dicembre 2011) per la trattazione collegiale della domanda cautelare; P.Q.M. Accoglie l'istanza e, per l'effetto, sospende provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati, nella parte in cui impediscono la partecipazione dei ricorrenti alle suddette prove scritte; Fissa la camera di consiglio del 21 dicembre 2011 per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare”. Da quanto detto possiamo fare alcune osservazioni: il Tar Lazio ha motivato il rigetto limitandosi, in sostanza, a ritenere che i ricorrenti non possono essere ammessi alle prove scritte del concorso in quanto, in base al Bando , per poter essere ammessi alle predette prove , i candidati devono aver superato la prova preselettiva. Ma se i ricorrenti avessero superato la prova preselettiva , non avrebbero fatto il ricorso ! Essi, hanno partecipato alla prova preselettiva , non l'hanno superata e contestano, con il ricorso, le modalità di svolgimento della prova stessa. Pertanto molti avvocati ed associazioni provvederanno nei prossimi giorni a presentare appello contro le predette Ordinanze , dinanzi al Consiglio di Stato , utilizzando la procedura d'urgenza al fine di ottenere un Decreto Cautelare di ammissione alle prove scritte del concorso , in tempo utile ,e, cioè prima della data di svolgimento delle stesse, fissate per i giorni 14 e 15 dicembre su tutto il territorio nazionale.
Aldo Domenico Ficara
aldodomenicoficara@alice.it

Home



