Premessa
Il 26 ottobre 2011 il Governo italiano inviava all’ Europa una lettera
di intenti come dimostrazione del proprio impegno ad emanare misure
“serie” per arginare la crisi di credibilità
finanziaria del nostro Paese. Tra le decisioni operative compariva
questa:
a. Promozione e valorizzazione del
capitale umano.
L’accountability delle singole scuole
verrà accresciuta (sulla base delle prove INVALSI), definendo per
l’anno scolastico 2012-13 un programma di ristrutturazione per quelle
con risultati insoddisfacenti; si valorizzerà il ruolo dei docenti
(elevandone, nell’arco d’un quinquennio, impegno didattico e livello
stipendiale relativo); si introdurrà un nuovo sistema di selezione e
reclutamento.
Difficile prevedere che cosa succederà nel nostro Paese, colpito da una
crisi molto seria e immerso in un clima politico completamente
instabile. In ogni caso, l’ orientamento era già contenuto della
lettera che la Banca Europea (nelle persone di Trichet e Draghi) aveva
inviato in agosto al Governo italiano e perciò, anche in caso di cambio
di governo, è verosimile si segua questo corso. Certo è che
l’indicazione modifica considerevolmente e brutalmente l’obiettivo
della rilevazione che solo pochi giorni prima la Direttiva 88 del
3/10/2011 così enunciava:
Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è
quello di promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità
degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare,
agli apprendimenti di base.
Per ciascuna scuola le rilevazioni nazionali consentiranno di acquisire
i risultati nazionali di riferimento e i propri dati aggregati a
livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con
l’obiettivo di disporre della necessaria base conoscitiva per:
- individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare
piani di miglioramento dell’efficacia dell’azione educativa, e aspetti
di qualità da mantenere e rafforzare;
- apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto
socio-economicoculturale, al fine di promuovere i processi di
autovalutazione d’istituto
Questa nuova svolta lascia intravedere un orientamento che era stato da
più parti paventato:
la valutazione esterna concepita non come ausilio per la didattica dei
docenti, ma come punizione per le scuole i cui studenti abbiano
ottenuto risultati non soddisfacenti.
Un dato molto importante – a nostro parere molto negativo - che i
Collegi dei Docenti dovranno considerare nel momento in cui saranno
chiamati a deliberare se e come inserire le prove Invalsi nei
rispettivi Piani annuali delle attività.
La posizione della Gilda-FGU
La valutazione è una necessità istituzionale imposta dalla Legge
sull’Autonomia, che la si condivida o meno. Alle scuole spetta quella
interna, mentre ad un Istituto specifico designato spetta quella
esterna. I due tipi di valutazione - secondo il parere dell’ avvocatura
dello Stato - sono stati sempre separati dal Legislatore: “La relazione
organizzativa fra INVALSI e istituzioni scolastiche è qualificabile
dunque in termini di autonomia. Se il legislatore avesse voluto
introdurre una relazione organizzativa tra INVALSI ed istituzioni
scolastiche diversa da quella, qualificabile in termini di autonomia,
derivante dalla attribuzione di funzioni amministrative distinte e
parallele, attesa la riserva di legge in proposito, avrebbe dovuto
prevedere e disciplinare tale diversa relazione, individuando
esplicitamente il ruolo reciproco svolto da un lato dall’INVALSI e
dall’altro lato dalle istituzioni scolastiche. Per come è disegnata
dalla legge, la competenza amministrativa in ordine alle verifiche ed
alle prove determinate dall’Invalsi (così come in generale l’intera sua
competenza amministrativa) è “allocata” esternamente alle istituzioni
scolastiche.
La collaborazione richiesta alle istituzioni scolastiche può essere di
tipo meramente materiale nei limiti delle determinazioni variamente
adottate dall’INVALSI: distribuzione dei test, vigilanza du rante lo
svolgimento, raccolta e spedizione.”
Su questa base, l’Assemblea nazionale del 27 marzo 2011 aveva sostenuto
una posizione che vedeva i docenti
• limitarsi alla somministrazione dei test nelle classi interessate;
• rifiutare il lavoro di valutazione e contabilizzazione dei test che
deve correttamente essere fatto da chi ha predisposto i test;
• consegnare i test somministrati al dirigente scolastico o alla
segreteria delle scuole perché essi li trasmettano ad INVALSI per la
valutazione dei risultati;
• richiedere ai DS il pagamento delle eventuali prestazioni accessorie
non previste dal CCNL e dai CCNI nei casi in cui i dirigenti provvedano
con ordine di servizio ad
obblighi non previsti da alcuna norma contrattuale.
La lettera all’ Europa modifica alquanto lo scenario imponendo quindi
di affrontare con valutazioni aggiuntive il ruolo dell’ Invalsi in un
processo che potrebbe determinare
conseguenze sia economiche che politico-culturali di portata smisurata.
Per questo - fermo restando il principio che la valutazione esterna è
un obbligo legato all’autonomia delle scuole - occorre sottolineare con
decisione come la valutazione per test stia assumendo una
caratteristica di nocività, congegnata come è sostanzialmente su
allenamenti meccanici e non su esercitazioni riflessive e critiche.
Prova ne sia il fatto che il DM 88 informi che con adeguato anticipo
rispetto alle date previste per l’effettuazione delle rilevazioni,
l’INVALSI metterà a disposizione sul proprio sito internet il
repertorio delle prove somministrate negli anni scolastici passati.
Ciò significa che l’ attività didattica - ancora di più in una
prospettiva che induca ad un programma di ristrutturazione (!) per le
scuole con risultati insoddisfacenti - sarà forzosamente concentrata
sulle esercitazioni dei test e non su quelle funzioni miranti all’
apprendimento disciplinare e allo sviluppo critico del pensiero.
Si tratta di una deriva pericolosa già segnalata nei Paesi anglosassoni
e che dovrebbe essere evitata in Italia proprio perché le conseguenze
sono note. Occorre riconsiderare seriamente il sistema valutativo a
test, anche sulla base di autorevoli voci critiche sempre più numerose,
soprattutto per una scuola che dovrebbe, come impone la nostra
Costituzione, educare i giovani al pensiero critico.
Prove Invalsi 2011-2012
La Direttiva del 3/10/2011 n. 88 - Obiettivi delle rilevazioni
nazionali INVALSI sugli apprendimenti degli studenti - a.s. 2011/2012-
ha definito gli scopi delle rilevazioni Invalsi e stabilito, con un
certo anticipo, le date delle medesime rilevazioni. La trasmissione
della direttiva è accompagnata da indicazioni operative a firma del
Direttore generale, Dottoressa
Carmela Palumbo.
Tra le varie indicazioni (e non prescrizioni, si badi bene) la
dottoressa Palumbo inserisce questa:
Si rammenta, inoltre, come precisato nella già citata nota di questa
Direzione Generale prot.n. 2792 del 20 aprile 2011, che gli impegni
connessi allo svolgimento delle rilevazioni dovranno trovare adeguato
spazio di programmazione nell’ambito del piano annuale delle attività,
predisposto dal dirigente scolastico e deliberato dal collegio dei
docenti ai sensi dell’art 28, comma 4, del vigente C.C.N.L.. Inoltre il
riconoscimento economico per tali attività potrà essere individuato, in
sede di contrattazione integrativa di istituto, ai sensi degli artt. 6
e 88 del vigente C.C.N.L.
La formulazione potrebbe dare adito ad ambiguità e a tentativi
illegittimi di imposizione pertanto ricordiamo un principio
fondamentale della democrazia: l’ esito di qualunque
votazione è il risultato di autonome deliberazioni collettive dell’
organo deliberante e non di predeterminate imposizioni esterne.
Ora, il Collegio dei Docenti è sovrano nel decidere se e come
considerare le prove Invalsi nella propria attività, in base a Leggi
speciali tuttora in vigore ( DLgs
297/94 e DPR 275/99, art. 16, comma 2) e che non sono state modificate
da norme generali successive.
Ai Collegi, responsabili delle loro scelte, si rammenta, in ogni caso
che:
1) La valutazione interna viene assegnata dalla Legge 15 Marzo 1997, n.
59, capo IV art.21 capo IV art.21, comma 9) alle scuole con “ l'obbligo
di adottare procedure e
strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi”;
2) la valutazione esterna dei risultati spetta ad un organismo esterno
individuato nell’Invalsi a cui sono stati attribuiti compiti
istituzionali e risorse finanziarie.
La valutazione degli apprendimenti è uno degli ambiti fondamentale
dell’ insegnamento , parte preponderante della funzione docente. Per
questo motivo, ogni ponderata decisione in merito deve essere affidata
alla l ibera discussione e alla libera deliberazione dei Collegi, senza
che vi siano imposizioni esterne, di qualsivoglia genere, ad orientare
le scelte.
In ogni caso, è bene considerare gli aspetti delle differenti scelte
collegiali che potranno prodursi in merito a questo tema.
Possibili scenari
1. Il Collegio delibera di adottare in toto le prove Invalsi e di
seguire tutti i suggerimenti della Direttiva n. 88, comprese
somministrazione, correzione dei test e
questa indicazione “Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli
elementi di conoscenza acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli
strumenti previsti dalla
programmazione d’istituto, potranno concorrere a costituire la base
informativa per la certificazione delle competenze acquisite dagli
studenti”).
In questo caso, il Collegio avrà accettato liberamente (e non per norma
di legge) l’introduzione di un organismo esterno nella valutazione
interna. Avrà quindi affidato, in un certo senso ad altri, un compito
che è parte integrante della funzione docente. Senza contare che in
questo modo viene a cadere il confronto tra valutazione esterna ed
interna, rapporto importante che si annulla quando esse si
sovrappongano.
2. Il Collegio delibera la mera somministrazione e vigilanza durante la
medesima da parte dei docenti. In questo caso si può sostenere come
motivo l’incompetenza dei docenti alla valutazione esterna, in quanto
in conflitto di interessi rispetto alla valutazione medesima. Si
ricorda infatti che la valutazione comporta l’esercizio della c.d.
discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, salvo illogicità,
difetto di istruttoria o travisamento dei fatti. L’ipotesi della
incompetenza, dunque, troverebbe giustificazione non solo nell’assenza
di obbligazioni di natura contrattuale, ma anche per l’assenza di
esimenti espresse in sede di legislazione ordinaria (si vedano gli
artt. 53 D,Lgs. 165/2001 e 508 D.Lgs., 297/94).
In altre parole, la funzione docente è definita dalla legge, così come
le sue incompatibilità quindi il conflitto di interessi tale rimane
perché non sta scritto da nessuna parte nel nostro ordinamento che
valutato e valutatore devono essere la stessa persona. E’ evidente ,
infatti, che, se a valutare il soggetto sottoposto a valutazione è il
soggetto medesimo, il risultato non può che risultarne inficiato.
Naturalmente, non sono retribuibili gli impegni connessi alla mera
somministrazione e vigilanza se prestati durante l’ orario di lezione
ordinario. In caso contrario, l’entità della retribuzione andrebbe
determinata in sede di contrattazione integrativa di istituto, tenendo
presente il parametro delle attività aggiuntive funzionali
all’insegnamento di cui alla tabella 5 (€ 17.50 l’ora anche a forfait).
3. Il collegio delibera di non fornire alcuna collaborazione. In tal
caso bisognerebbe comunque fare riferimento all’ipotesi di conflitto di
interessi già descritta nel punto 2), a cui potrebbe aggiungersi
l’assenza di qualsivoglia previsione a livello di norme di legge o
contrattuali, e per questo invocando la tesi secondo la quale nessuno
obbligo può essere imposto in assenza di espresso vincolo giuridico.
In entrambi i casi,qualora il dirigente producesse un ordine di
servizio, il rimedio resta l’atto di rimostranza ex art. 17 D.P.R. 3/57
applicabile per effetto del rinvio espresso contenuto nell’art. 146
CCNL.
Nel caso che il dirigente reiteri l’ordine di servizio, allora non
resta che l’adempimento e la contestuale impugnazione davanti al
giudice, fermo il diritto alla retribuzione di fatto eventualmente
determinabile dal giudice, in mancanza di apposita clausola negoziale.
http://www.gildains.it/public/documenti/1980DOC-994.pdf
(da Gilda)
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