All'On. Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Agli On. Deputati e Senatori del Parlamento italiano
Alle Organizzazioni Sindacali
Agli Organi di Stampa
Oggetto: No a nuovi inserimenti
in GaE e concorsi per neoabilitati. Il Governo stabilizzi
il precariato già esistente.
Come riferito dal Ministero dell’Istruzione nella nota del 10 agosto
riguardante le nuove formazioni di docenti “il 50% dell’ammontare
complessivo delle cessazioni è destinato per legge agli aspiranti
inclusi nelle graduatorie a esaurimento, il restante 50% resta
appannaggio dei TFA (Tirocinio formativo attivo=corsi abilitanti di un
anno), pur al netto degli esuberi Provinciali”. Il Ministero spiega
così, e con ulteriori aggiunte, che dal 2012, nonostante le graduatorie
ad esaurimento dei docenti precari di tutta Italia non saranno ancora
esaurite, il 50% delle disponibilità delle docenze sarà riservato a
nuovi docenti, neo laureati dei nuovi corsi universitari, che inoltre
verranno formati non solo nella misura del 50% per le immissioni in
ruolo, loro riservato ogni anno, ma addirittura in più per un ulteriore
40%.
Questa azione politica, però, porterà più danni che altro, e vediamo
nello specifico come, ricordando che si tratta di migliaia di posti di
lavoro degli insegnanti precari e della continuità didattica degli
alunni. Da una parte ogni anno, per quattro anni, non solo la
graduatoria ad esaurimento dei docenti già precari e già vincitori di
concorso vedrà un allungamento del doppio del tempo previsto per
l’immissione in ruolo, ledendo quel diritto acquisito appunto vincendo
i concorsi e/o i corsi concorsi, Ssis (scuole di specializzazione post
universitarie, della durata di due anni, e tre per il conseguimento del
titolo abilitante al sostegno, uguali ai nuovi corsi TFA), che per
legge prevedeva un’effettiva disponibilità di cattedre entro tre anni
dal conseguimento dell’abilitazione (si formava sulla base delle
esigenze di assunzioni regionali su base provinciale e in
considerazione del precariato esistente; e visto che ora riserveranno
il 50% dei posti ai neo laureati o neo docenti con corsi TFA, non vi
sono neanche motivazioni tecnico produttive per impedire l’immissione
in ruolo dei precari già abilitati), ma poi si aggiungerà un ulteriore
precariato dei neo formati, pari al 40% delle disponibilità, per un
totale del 200% aggiuntivo in quattro anni, fino al 2016, rispetto a
quello esistente nelle graduatorie ad esaurimento. Per cui già al terzo
anno i nuovi corsi non garantiranno il ruolo per l’anno successivo, ma
progressivamente tempi d’attesa di tre, quattro, ecc.., anni.
Dall’altra, poi, danneggiando i docenti precari già abilitati,
allontanando il ruolo, e tra l’altro impedendo la continuità didattica
e la piena formazione professionale del docente da anni precario, si
darà vita certamente a nuovi ricorsi di questi, soprattutto in merito
alle formazioni per le scuole secondarie. Infatti, se esiste
l’uguaglianza fra le persone e i lavoratori, visto che i nuovi TFA non
sono differenti nella forma dalle scuole di specializzazione Ssis, anzi
durano un anno in meno, non esiste il motivo per cui un nuovo formato
debba accedere al ruolo attraverso una riserva del 50% dei posti,
evidentemente su una graduatoria a parte, come si evince dal testo
ministeriale (il Ministero non dice come, scrive solo che riserveranno
il 50% dei posti per cessazione ogni anno). Per legge, vista
l’uguaglianza, i nuovi formati dovrebbero essere inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento insieme agli altri, nel rispetto del
punteggio acquisito, considerando che i docenti già presenti nelle
graduatorie ad esaurimento oltre ai punti dell’abilitazione hanno anche
quello maturato con le docenze e ulteriori titoli.
MA CIO' NON E' POSSIBILE SE SI CONSIDERA IL QUADRO CHE SI E' DELINEATO
IN CONSEGUENZA DEI TAGLI LINEARI DI 150.000 POSTI ATTUATI DA
QUESTO GOVERNO, VISTO I TEMPI BIBLICI PER L’ESAURIMENTO DELLE
GRADUATORIE PROVINCIALI.
LA SITUAZIONE ATTUALE E' DIVENUTA A DIR POCO ALLARMANTE, TALE DA NON
CONOSCERE EGUALI NELLA STORIA DEL RECLUTAMENTO SCOLASTICO. A FRONTE DI
CIO’, APPARE EQUO ADOTTARE CRITERI DI PRECEDENZA, A TUTELA DELLE
LEGITTIME ASPETTATIVE DI QUELLE DECINE DI MIGLIAIA DI PRECARI (230.000,
per l'esattezza) CHE ATTENDONO DA ANNI IL CONCRETIZZARSI DEL LORO
DIRITTO AL LAVORO E ALLA STABILIZZAZIONE.
Ricordiamo che con la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (art. 64 comma 4ter) “Le
procedure per l’accesso alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese
per l’anno accademico 2008- 2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4."
lettera a): “razionalizzazione ed accorpamento delle classi di
concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”;
lettera e): “revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi”;
Ora, se le SSIS sono state chiuse per poter far fronte ai sopracitati
adempimenti, vorremmo conoscere quali sono i veri motivi che spingono
il Governo a far partire i TFA pur non essendo stati completati tali
adempimenti.
Ma andiamo avanti:
Sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in
un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del
precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle
graduatorie permanenti in altre ad esaurimento e a tale
fine non permette, a partire dal 2007, l’inserimento in esse di
nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti
che già vi fanno parte.
Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina
introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni
alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo
dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il
quale assumono rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.
Decreto Sviluppo approvato con Decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70 coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-7-2011.
Art. 20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno
scolastico 2011/2012, senza possibilità di ulteriori nuovi
inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento
in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e con
possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio
punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza».
Come si può notare, la semplice applicazione della normativa vigente
(ma soprattutto del buon senso) consentirebbe non solo la tutela delle
legittime aspettative di quanti, già iscritti nelle Graduatorie
provinciali, attendono da tempo il concretizzarsi del loro diritto al
lavoro e alla stabilizzazione, ma anche ad allontanare, in un periodo
di recessione e di tagli alla spesa pubblica, la concreta eventualità
che si crei nuovo ed inutile precariato, con effetti deleteri e
ricadute antieconomiche sul piano occupazionale.
Infine, l’ostacolo più grande all’attuazione di razionali e concrete
alternative ai progetti in merito del Miur è, senza ombra di dubbio,
l’allettante business messo in piedi dai TFA e dall’indizione di nuovi
Concorsi "aperti a tutti" che fa gola a insegnanti, sindacati e
università, e che apparentemente risponderebbe al bisogno/desiderio di
voler fare l'insegnante. Ma un’abilitazione senza prospettive e
un concorso indetto in periodo di tagli alla spesa pubblica, in un
periodo di recessione, a fronte della presenza di personale già
preparato e con esperienza presente nelle graduatorie, è un assurdo
logico che cozza con il buon senso e con le più elementari leggi
economiche. Se c’è poca offerta e molta domanda non si va ad aumentare
ulteriormente la domanda. Lo Stato utilizzi nella scuola le
risorse che già ha e non crei ulteriore disoccupazione intellettuale.
Tornando alla questione precedente, esistono addirittura altre
motivazioni che non possono dare ragione ad una riserva del 50% dei
posti per i futuri docenti formati con i TFA: anche il punteggio di
partenza, rispetto ad un abilitato con il corso simile della Ssis, ma
di due anni, non può essere uguale a questo. Infatti, il punteggio ha
motivazioni tecniche e legali che non possono essere eluse, ma che in
tanti sembra abbiano scordato in questa folle corsa contro i vecchi
abilitati e per i nuovi corsi di formazione dei docenti. Ma
precisiamolo. L’abilitazione conseguita con la Ssis dava 42 punti:
dodici punti, come qualsiasi corso abilitante, cui si aggiungevano tre
punti per anno, cioè sei, perché la Ssis era un vero e proprio corso
universitario di due anni, valido quindi come un master di due anni.
Poi a questi, visto che la Ssis, cioè la formazione per i docenti delle
scuole secondarie, veniva svolta dopo la laurea, per cui si poteva già
essere inseriti nelle graduatorie d’Istituto, e con la frequenza al
mattino del tirocinio formativo nelle scuole pubbliche, venivano
sommati altri ventiquattro punti, pari a dodici punti d’insegnamento
per anno di Ssis. Il totale è, come scritto prima, 42. In base alle
leggi di valutazione dei titoli e delle abilitazioni, i nuovi TFA, che
durano un anno, sono simili alle Ssis (uguali corsi, didattica,
lezioni, tirocinio, ecc…), per cui possono dare solo i dodici punti
dell’abilitazione, più dodici pari ad un anno d’insegnamento, e tre
come corso universitario pari ad un master annuale. In tutto, quindi,
per il TFA il punteggio di abilitazione per l’inserimento in
graduatoria è di 27. Ovviamente, davanti ai ricorsi che sicuramente
nasceranno, non è possibile che docenti formati con corsi equivalenti a
quelli degli anni passati, vengano trattati in misura differente, per
non dire preferenziale o privilegiata, tanto che a quelli neo formati,
con un punteggio inferiore, vengano riservate il 50% delle
disponibilità per l’inserimento in ruolo, superando in un anno gli
altri che hanno già vinto i concorsi e/o frequentato le scuole di
specializzazione e hanno anni di precariato sulle spalle, valevoli in
Europa per l’inserimento in ruolo.
Il panorama che si apre è quindi quello di una lunga serie di nuovi
ricorsi (che saranno sicuramente vincenti per i docenti precari già
abilitati), e di un aumento del precariato generale e dei neo laureati.
Ricordando che il superamento della selezione e dell’esame di Stato
conclusivo delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle
scuole secondarie (medie e superiori), Ssis, era valido per legge come
prova concorsuale, evidenziando l’uguaglianza dei nuovi corsi per
docenti, TFA con laurea magistrale, considerata la normativa vigente,
che non permette l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento
di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei docenti
che già vi fanno parte, visti i tempi biblici per l’esaurimento delle
stesse graduatorie, nonché i tagli al personale subiti dalla
scuola, la soluzione sarebbe quella di formare i nuovi docenti,
ma, nel rispetto del diritto di precedenza, inserendoli unicamente
nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, senza graduatorie a
parte, e con il punteggio dato dal calcolo delle tabelle ministeriali.
Si avverte che, nel caso in cui il Ministero non desse concrete
risposte alle suddette richieste, potrebbero sorgere nuovi contenziosi,
specie in caso di riapertura delle Graduatorie ad Esaurimento ai nuovi
abilitati.
Molto doverosamente
GRUPPO FACEBOOK: "NO AI TFA, NO AGLI
ALBI REGIONALI, NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELLA SCUOLA".