In mancanza, il
docente estromesso può ricorrere alla magistratura “senza che su di
esso gravi anche l’onere di provare che le determinazioni
dell’amministrazione, ove fossero state rispettose di tali regole
procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli” (Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, 15 luglio 2011, n. 15618).
La Suprema Corte si pronuncia in ordine all’attribuzione delle funzioni
strumentali, stabilendo che il Collegio docenti non può assegnarle con
votazione segreta e che, in caso di più concorrenti, la scelta deve
essere supportata da idonea motivazione, in virtù del principio di
correttezza e buona fede.
Nel caso in specie, una docente di un istituto calabrese aveva
presentato domanda, per l’attribuzione di una funzione strumentale.
Tale domanda era stata accolta dalla Commissione nominata dal Collegio,
ma, avendo l’Ufficio Scolastico ridotto il numero delle funzioni, la
professoressa non era stata più nominata.
Successivamente veniva assegnata una nuova funzione alla scuola, ma da
un lato il Preside incaricava un’altra docente per l’attività di
orientamento (inclusa nell’area 3 delle funzioni strumentali dall’all.
3 del CCNI) senza rispettare le competenze del Collegio in materia,
dall’altro il Collegio docenti decideva di posticipare all’anno
seguente l’assegnazione della funzione stessa.
Da ciò il ricorso della professoressa, che era tra l’altro caduta in
stato di depressione a causa dell’ingiustizia subita.
Il ricorso veniva respinto dal Tribunale nonché dalla Corte d’Appello
di Reggio Calabria, ma è stato accolto dalla Suprema Corte di
Cassazione che ha stabilito il seguente principio: “ Nel rapporto di
impiego pubblico contrattualizzato l’Amministrazione datrice di lavoro
e’ tenuta al rispetto dell’obbligo di correttezza e buona fede, che
puo’ specificarsi anche in regole procedimentali poste dalla
contrattazione collettiva sia di comparto che integrativa, quali nella
specie l’obbligo di motivazione della scelta del collegio dei docenti
quanto all’assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti della
scuola pubblica, obbligo non soddisfatto dal mero esito di una
votazione segreta; la violazione di tale obbligo puo’ essere denunciato
dal dipendente senza che su di esso gravi anche l’onere di provare che
le determinazioni dell’amministrazione, ove fossero state rispettose di
tali regole procedimentali, sarebbero state a lui favorevoli“.
Avvocato Francesco Orecchioni
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