La domanda può essere
presentata da tutto il personale della scuola sia di ruolo che
supplente. I permessi, se accordati, saranno fruibili nell'anno solare
2012 per un massimo di 150 ore (anche frazionabili tra più aspiranti).
Per i supplenti i permessi sono proporzionali alla durata dell'incarico.
Il numero di permessi accordabili non può superare il 3% dell’organico
(DPR 395/1988).
Le modalità di fruizione [ripartizione delle quote orarie destinate
alla frequenza, esami, incontri con i docenti ecc. (con certificazione)
ed eventualmente libere (per studio)] e le priorità nell’accoglimento
delle domande sono regolate da contratti integrativi regionali che
potrebbero anche prevedere una scadenza diversa da quella solita del 15
novembre (da Flc-Cgil)
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