Anief sfida la
regione Veneto a riassumerlo al giudice del lavoro notificandolo
all’Anief e agli intervenuti ad opponendum. Richiamata tra le righe la
sentenza della Consulta. Confermata la nuova linea di gestione del
contenzioso dell’Anief comunicata nei giorni scorsi ai ricorrenti, dopo
l’adunanza plenaria del CdS.
Nel ricorso 6334/11 in cui l’Anief si è costituita ad opponendum, non è
stata parte ricorrente condannata alle spese soltanto perché è stata
richiamata la recente sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato n. 11 del 4 luglio 2011 che ha definitivamente risolto il
contrasto giurisprudenziale esistente in subiecta materia anche alla
luce dei dubbi evidenziali al riguardo dal giudice costituzionale con
decisione n. 09 febbraio 2011, n.41 uniformatasi al recente
orientamento del giudice della giurisdizione ex sentenza Cassazione
Sezioni Unite civili n. 22805 del 12 ottobre
2010.
Tale decisione, evidentemente, anche tradisce il nuovo orientamento del
tribunale amministrativo che da agosto in poi non si ritiene più
competente nelle decisioni riguardanti le graduatorie, ragion per cui,
in via cautelare, al netto di un nuovo orientamento delle SS. UU. della
Suprema corte e della discussione nel merito sui ricorsi inerenti il
giudicato formatosi, Anief ha inviato nei giorni scorsi nuovi
istruzioni operative per tutti i ricorrenti al Tar Lazio negli anni
2007-2011 in merito alla prosecuzione del contenzioso. (da
Anief)
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