La pre-intesa sulle
utilizzazioni ed assegnazioni, sottoscritta da tutte le OOSS in data 12
maggio 2011, era stata inviata il 16 giugno 2011 al ministero
dell’Economia e delle Finanze, e al ministero della Funzione Pubblica,
per l’accertamento congiunto sia delle compatibilità economiche che dei
vincoli imposti dalla legge. In data 15 luglio 2011, praticamente alla
scadenza dei 30 gg previsti dalla legge e alla vigilia della
sottoscrizione definitiva, il ministero della Funzione Pubblica
comunicava al Miur alcuni rilievi mentre il Ministero dell’Economia
dava il via libera senza condizioni.
Gli articoli contestati
Gli articoli contestati della pre-intesa sono il 4, l’11-bis, il 15 ed
il 21. Il 4 ed il 15 prevedono il rinvio alla contrattazione di scuola,
ai sensi dell’art. 6 del CCNL/07, per quanto riguarda la definizione
dei “criteri di assegnazione ai plessi ed alle sedi scolastiche del
personale docente ed Ata”. L’art- 11-bis riguarda i “criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi per la copertura dei
posti vacanti di DSGA”. L’art. 21 riguarda le “attività di formazione
finalizzata alla riconversione professionale” del personale Ata.
I rilievo mossi dal ministero della FP consisterebbero nel fatto che
tali materie, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150/09, non
rientrerebbero più nelle competenze della contrattazione ma nell’ambito
dei poteri e delle responsabilità attribuite all’Amministrazione. Per
questa ragione il Miur non è stato autorizzato a sottoscrivere la
pre-intesa, se non espungendo tali parti.
La nostra posizione
Ovviamente la tesi di FP non può essere condivisa da nessuna delle
organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto la pre-intesa e, per
tale ragione, non ci sono state le condizioni per la firma definitiva
del CCCNI.
Per il sindacato è inaccettabile la modifica di fatto del contratto
nazionale vigente, per di più effettuata con una interpretazione
unilaterale e neppure coerente con lo stesso decreto 150/2009, da parte
di singoli funzionari del Ministero della Funzione Pubblica.
Cosi come è inaccettabile il palese tentativo di ridimensionamento da
parte del Ministero della Funzione Pubblica sia del ruolo che delle
competenze del sindacato nella contrattazione integrativa nazionale,
che del ruolo delle RSU nella contrattazione di scuola.
Premesso che non è in discussione l’obbligo di rispettare, sia nella
contrattazione integrativa nazionale che nella contrattazione di
scuola, i vincoli che pone la legge, il tema vero, è se le materie che
sono oggetto di rilievo, in particolare quelle riguardanti la
contrattazione di scuola, siano contrastanti con il nuovo decreto
150/09.
A nostro parere non lo sono.
Le materie oggetto di contrattazione integrativa sia nazionale che di
scuola, non invadono le competenze né dell’Amministrazione centrale, né
del DS per quanto riguarda le singole scuole.
La contrattazione non interviene nelle misure inerenti la gestione
delle risorse umane e finanziarie, né sulla direzione e
l’organizzazione degli uffici. Queste, infatti (fatto che evidentemente
sfugge al ministero della FP) non sono, né sono mai state,
oggetto di contrattazione. Neanche alla luce del precedente testo del
D.lgs n. 165 del 2001. Si fa inoltre presente che (altro fatto che
probabilmente sconosciuto alla FP) che, nella stessa legge, c’è anche
la norma specifica sulla Dirigenza Scolastica (art. 25 del d.lgs
165/01) che non viene assimilata al resto della dirigenza della
Pubblica Amministrazione. Tale norma, che non è stata affatto
modificata dal d.lgs n. 150/09, già prevedeva questa competenza sugli
atti gestionali e sin dal 2001. Quindi per la scuola non è certo una
novità che la competenza negli atti gestionali sulle risorse e sul
personale siano del DS. E per ben 10 anni questa disposizione non è
stata mai in contrasto con le materie oggetto di contrattazione di
scuola.
Inoltre, sempre nella scuola e diversamente da altri comparti pubblici
(neanche questo dovrebbe certo sfuggire al ministero della FP), ci sono
anche altre norme di legge da rispettare, oltre al d.lgs n. 150/09,
come quelle sulle competenze degli organi collegiali (D.dlgs 297/94) e
quelle successive sull’autonomia scolastica (in particolare l’art. 16
c. 2 del dpr n. 275/99). La contrattazione (che si occupa
sostanzialmente dei criteri per la mobilità interna, dei criteri di
utilizzazione del personale, dei criteri per definire l’organizzazione
dell’orario di lavoro, dei criteri per la ripartizione delle risorse
contrattuali e la definizione dei compensi del salario accessorio non
stabiliti nel Ccnl) non invade certo le competenze del collegio
docenti, che ha la titolarità su questioni didattiche e tecnico
professionali. Non invade neanche quelle del consiglio d’istituto sul
funzionamento della scuola intesa come “ufficio” (come, ad esempio, per
aspetti quali l’orario di funzionamento del servizio scolastico, il
tempo scuola, il calendario scolastico, ecc…, anche se, a differenza di
un ministero, è certamente un po’ difficile assimilare la scuola ad un
ufficio). Certamente la contrattazione non invade le competenze
“gestionali” del DS che riguardano i provvedimenti di assegnazione
“formale” dei singoli docenti alle classi e alle sedi, il conferimento
dei vari incarichi, la predisposizione del piano delle attività (che,
tra l’altro, per i docenti deve essere approvato dal collegio),
l’orario individuale dei singoli docenti e Ata, l’erogazione dei
compensi del salario accessorio, il programma annuale ed il bilancio
consuntivo, altro. Il DS, nell’espletare le sue competenze e a
differenza di altre dirigenze pubbliche, deve attenersi in base
all’art. 16 c. 2 DPR 275/99, alle delibere degli OO.CC. per gli aspetti
di funzionamento generale (il consiglio d’istituto) e per gli aspetti
didattici (il collegio docenti) e deve attenersi poi ai criteri
definiti nel contratto di scuola per gli aspetti riguardanti il lavoro
ed il salario (criteri per la mobilità interna, l’organizzazione del
lavoro, l’orario, il salario accessorio).
Tutto questo era compatibile con il vecchio quadro normativo e lo
rimane pienamente anche con il nuovo.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della FP, non vi è
alcun conflitto tra esigibilità della contrattazione di scuola per
tutte le materie di cui all’art. 6 del Ccnl/07, con il recente decreto
n. 150/09. Il conflitto nasce solo perché qualche dirigente di Funzione
Pubblica continua a dare una lettura sbagliata di tale decreto e,
soprattutto, non tenendo conto di altre norme di legge che afferiscono
al funzionamento delle scuole e alle competenze dei suoi organi di
gestione. Tutte norme, anch’esse di legge, che sono in vigore e su cui
il d.lgs 150/09 nulla dice e nulla ha innovato. In realtà il contratto
di scuola valorizza e tutela proprio il Dirigente Scolastico che è
titolare della contrattazione di scuola per la parte pubblica. Nel
contratto sulle utilizzazioni, tutto questo è stato legittimamente
riconfermato e non solo dalle organizzazioni sindacali ma anche dallo
stesso Ministero che ha sottoscritto la preintesa.
Questa vicenda non si è ancora chiusa.
La FLC, infatti, non è disponibile ad accettare interpretazioni
unilaterali che mettono in discussione anche il contratto nazionale e
chiede quindi al MIUR di sottoscrivere definitivamente la preintesa.
In caso contrario la FLC si riserva di mettere in campo le iniziative
necessarie, comprese quelle legali per tutelare le prerogative
contrattuali.
(da Flc-Cgil)
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