Il Miur
trasmette la CM n. 63 del 13 luglio 2011 con cui fornisce le consuete
indicazioni per la costituzione dell’organico di fatto per il prossimo
anno scolastico 2011-2012. Come preannunciato nell’incontro con i
sindacati della scorsa settimana, la circolare conferma
l’obiettivo dell’amministrazione al completamento della terza tranche
di tagli da realizzare comunque in organico di fatto, ed anche in
quelle regioni dove sono state autorizzate contenute deroghe in
organico di diritto. Siamo alle solite!
L’amministrazione, con i paraocchi, non vuole tenere conto della
situazione reale delle scuole e della difficoltà ad assicurare il
diritto allo studio già emersa in organico di diritto. Questo non
significa che si debba rinunciare a rivendicare l’attivazione di tutti
i posti necessari, cosi come avvenuto lo scorso anno, sia su posto
comune o cattedra, che di sostegno, che sul personale Ata. Il diritto
va in ogni caso garantito e non c’è esigenza di bilancio che lo possa
negare o ridurre.
Nella circolare, su richiesta pressante della FLC CGIL, sono state
inserite diverse precisazioni sul rispetto delle regole in vigore, in
base alle quali occorre chiedere, e rivendicare con forza,
l’attivazione di tutti i posti necessari.
Sintesi di alcuni passaggi significativi della circolare
Sdoppiamento classi. Lo sdoppiamento delle classi in organico di fatto
va fatto sempre sulla base del numero effettivo di alunni, nel rispetto
dei parametri del nuovo DPR n. 81/09, sia per ragioni didattiche, che
per tenere conto della situazione edilizia e di sicurezza delle scuole.
Nella circolare c’è un richiamo esplicito al rispetto della capienza
delle aule come risultante dalla certificazione ASL.
Rapporto tra diritto e fatto. Nell’organico di fatto sono comunque
attivabili posti in deroga nella stessa consistenza dello scorso anno,
purché nel rispetto delle riduzioni da fare (e conteggiando gli
spezzoni). Questi significa che la differenza tra organico di fatto
2010-2011 e organico di fatto per il prossimo anno scolastico
2011-2012, deve avere la stessa entità del taglio previsto dal Decreto
Interministeriale.
Insegnamento alternativo alla religione cattolica. Vanno
obbligatoriamente attivate tutte le ore necessarie, tenendo conto dei
chiarimenti già forniti con la nota prot. n. 26482 del 7/3/2011 del
ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tempo pieno. Va garantita, quantomeno, la conferma della classi e
dei posti esistenti nel 2010-2011, visto che in tante situazioni non lo
si è fatto in organico di diritto.
Insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria. Inserita nella
circolare una importante precisazione per evitare i tanti abusi
nell’utilizzo del personale specializzato in possesso del titolo.
“L’insegnamento della lingua inglese è impartito, congiuntamente
agli altri insegnamenti, in maniera
generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai
docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla
normativa vigente (un’ora settimanale nelle classi prime, due ore nella
classi seconde, tre ore nelle restanti classi).” Per cui è
assolutamente evidente che, a differenza del docente che opera nelle
classi “solo per l’insegnamento della lingua inglese” come insegnante
specialista, il docente titolare di posto comune in possesso del titolo
per insegnare la lingua inglese è tenuto ad operare “anche” per la
lingua inglese, ma sullo stesso numero di classi che sono previste per
tutti gli altri docenti a seconda dei criteri di utilizzo definiti in
collegio docenti, e mai in altre classi “solo” per la lingua inglese.
Infatti, chi è titolare di posto comune non è affatto tenuto ad operare
prevalentemente (se non elusivamente) sulla lingua inglese e su di un
numero di classi maggiore rispetto ad altri. Il passaggio della
circolare, inserito su richiesta dalla FLC CGIL, lo chiarisce in modo
inequivoco! La FLC CGIL denuncerà tutti i comportamenti illegittimi, se
dovessero permanere, e tutelerà in tutte le sedi, anche giudiziarie,
tutti quei docenti che dovessero subire intollerabili abusi.
Diffusione della pratica musicale nella scuola primaria. E’ evidente
che, laddove si dovesse utilizzare personale interno in possesso del
titolo, cosi come prevede sia il D.M. istitutivo n. 8 del 31 gennaio
2011, che l’art. 6-ter del Ccni sulle utilizzazioni in via di
sottoscrizione definitiva, la quota di ore assegnate per la pratica
musicale deve essere restituita alla scuola in pari misura per evitare
una riduzione nella quota oraria complessiva per le ordinarie attività.
Scuola secondaria di primo grado. La CM ribadisce le indicazioni già
contenute nella nota prot. n. 9583 del 27/10/2010, e cioé di evitare la
costituzione e l’assegnazione di cattedre utilizzando le sole ore di
approfondimento di materie letterarie, pur nel limite delle 18 ore.
Scuola secondaria di secondo grado.
Cattedre orario. Si ricorda (cm n. 21 del 14 marzo 2011 sull’organico
di diritto) che le cattedre vanno costituite anche a meno di 18 ore
(purché non sotto a 15) quando non sono possibili abbinamenti a 18.
Solo se ciò non è possibile, e solo al fine di salvaguardare le
titolarità, si possono fare abbinamenti oltre le 18 ore (massimo 24).
Questo nel rispetto degli obblighi contrattuali, ma anche per far si
che le ore residue rimangano a disposizione il più possibile per il
personale precario, visto che non c’è di fatto alcune aggravio di costi.
Insegnamento della lingua straniera.
In tutti i caso in cui non è previsto l’insegnamento obbligatorio della
lingua inglese, nella scelta della lingua da parte della scuola si deve
obbligatoriamente tenere conto sia della presenza di docenti a tempo
indeterminato titolari nella scuola, che della presenza in provincia di
docenti di lingua in attesa di sede definitiva o in esubero. In altre
parole il cambiamento della lingua straniera è possibile solo a
condizione che non si crei esubero nella scuola (neanche in
prospettiva) e che non vi sia esubero in provincia nella tipologia di
lingua che si vuole cambiare.
Ufficio tecnico. L'Ufficio tecnico va istituito in tutti gli istituti
tecnici e professionali con l'utilizzo di personale ITP interno alla
scuola, se disponibile, o con personale ITP in soprannumero nella
provincia. Ciò va fatto in organico di fatto, laddove l’ufficio tecnico
non sia già stato costituito in organico di diritto.
Istruzione degli adulti. Vanno confermate le dotazioni attuali dei CTP.
In presenza di iscritti effettivi vanno istituiti tutti i corsi serali,
anche se non previsti in organico di diritto. Va comunque garantita la
continuità delle classi attualmente funzionanti.
Personale Ata
La circolare non consente un aumento dei posti rispetto all’organico di
diritto tranne “compensazioni”.
E’ inaccettabile l’impedimento di superare la dotazione organica
assegnata nel diritto e la possibilità di incremento di posti
esclusivamente a “mezzo compensazione” mediante cioè la revoca
del funzionamento di un corrispondente numero di posti dell’organico di
diritto per i quali siano cessate le condizioni che ne avevano
legittimato l’istituzione.
Tali interventi sono di prassi e non è certo necessario
l’autorizzazione del MIUR attraverso una circolare perché a invarianza
del tetto le compensazioni richiamate sono sempre state operate.
Tale prescrizione fa si che sarà impossibile intervenire in molte
situazioni che non potranno garantire il regolare funzionamento dei
servizi scolastici, nel rispetto delle norme contrattuali sull’orario
di lavoro ( in particolare per il profilo di collaboratore scolastico)
della sicurezza degli alunni/studenti e degli stessi operatori
scolastici. Questo vale anche per gli assistenti tecnici, tenuto conto
delle norme, molto prescrittive, sulla sicurezza durante
l’esercitazione di laboratorio.
Il più volte richiamato " razionale e proficuo utilizzo delle
risorse” per migliorare la qualità dei servizi scolastici e
per realizzare le condizioni di funzionalità ed efficacia dei
servizi scolastici e dell’azione amministrativa delle segreterie è in
contraddizione con i posti isorse tagliati nell’organico di diritto per
l’applicazione a regime del dispositivo di cui al regolamento approvato
con DPR 119/2009 formulato ai sensi dell’art.64 comma 2 Legge
133/2008 e lo è ancora di più la raccomandazione puntuale e
inequivocabile di limitare al massimo l’autorizzazione di “posti in
deroga” .
A nostro parere e come abbiamo sostenuto in sede di informativa e
continueremo a chiedere nelle iniziative sindacali l’adeguamento
dell’organico alle situazioni di fatto deve essere sempre autorizzata
per garantire le seguenti condizioni:
presenza di almeno un collaboratore scolastico per ogni plesso e per
ogni turno;
presenza del personale tecnico va assicurata in relazione sia alle ore
di laboratorio previste dai regolamenti della scuola secondaria e dalle
altre attività inserite nel Pof, che al piano di utilizzo dei
laboratori deliberato dal collegio dei docenti.
Inoltre è necessario il recupero nell’organico di fatto di una quota
parte dell’inesistente 3% che doveva essere garantito in organico di
diritto come quota aggiuntiva rispetto allo sviluppo
dell’organico da Sidi e non come è avvenuto detratto dal tetto
provocando in alcuni casi un’ulteriore riduzione degli organici
spettanti in base all’applicazione delle tabelle .
Infine in previsione della circolare di inizio d'anno chiederemo che i
contratti a tempo determinato stipulati sui posti liberi in organico di
fatto e sui part-time siano estesi fino al 31 agosto. Questo con
particolare riferimento al personale assistente amministrativo
considerato che la violenza dei tagli è tale da lasciare completamente
sguarnite molte segreterie nei mesi estivi.
In questa fase molto difficile per il mondo della scuola chiediamo a
tutte le componenti la massima vigilanza e denuncia sulle situazioni
che non garantiscono il diritto all’istruzione, alla sicurezza, alla
qualità della prestazione per gli alunni e il rispetto delle norme
contrattuali per docenti e Ata.(da Flc-Cgil)
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