Graduatorie: CdS si arrende alla Cassazione sulla giurisdizione
Anief annuncia una pioggia di ricorsi al giudice del lavoro sul Miur
per ottenere nuove 9.000 immissioni in ruolo agli aventi diritto dalle
illegittime graduatorie di coda del 2009-2011. Riaperti i termini per
ricorrere al GdL avverso il D.M. 44/2011 e precedenti. Alcuna influenza
rilevante sul contenzioso in atto al tribunale amministrativo.
Finalmente un po’ di chiarezza sulla giurisdizione per le graduatorie
del personale docente, dopo che lo stesso Miur nell’art. 10, c. 5 dello
decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 aveva stabilito che
“avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento”. Invero, il Consiglio di Stato in adunanza plenaria
con l’ordinanza n. 11 del 12 luglio 2011, mutando l’orientamento della
VI sezione che in quest’ultimi due anni aveva ribadito la piena
giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto le tesi dei
giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione e rimesso
la giurisdizione al giudice ordinario, contro l’ennesimo parere
dell’Avvocatura dello Stato.
Pertanto, è ormai evidente che ogni nuovo ricorso avverso le
graduatorie ad esaurimento dovrà essere presentato al giudice
ordinario, giudice naturale, comunque e sempre, per la costituzione di
qualunque rapporto di lavoro.
Anief ha atteso con ansia la pubblicazione di tale ordinanza di cui non
condivide l’assunto, al pari dell’Avvocatura dello Stato, ma di cui
deve prendere atto, al pari del Miur. Continuiamo a ritenere, infatti,
che il reclutamento dalle graduatorie permanenti, ancorché trasformate
ad esaurimento, avvenga attraverso una procedura concorsuale a monte di
accesso alle stesse, su rapporti di lavoro non a priori instaurati, che
l’amministrazione non ha, pertanto, i poteri del datore di lavoro
privato, mentre valuta attraverso un bando con discrezionalità i titoli
dei candidati pubblicandone gli atti attraverso gli ambiti
territoriali, la cui scelta dei criteri è proprio contestata in
giudizio.
Alla luce delle considerazioni appena esposte, è evidente che, nel
frattempo, riporteremo all’esame delle sezioni unite della Cassazione
la questione nelle prossime udienze utili in autunno, tuttavia, sic
stantibus rebus, come annunciato nei precedenti comunicati, in assenza
di un’interpretazione autentica del legislatore - a nostro avviso,
necessaria, visto anche il parere contrario della Consulta alla
maturazione di diritti soggettivi in capo al personale inserito nelle
graduatorie essendo il reclutamento nella P. A. regolato da graduatorie
di natura concorsuale, la cui natura è negata dalle SS. UU., essendo
state autorizzate e assegnate con D.M. 75/2010 e D.M. 73/2009
rispettivamente 10.000 e 8.000 assunzioni di personale docente, durante
la vigenza delle graduatorie ad esaurimento di coda dichiarate
incostituzionali, Anief può dare avvio al contenzioso seriale al
giudice del lavoro per l’individuazione e la stipula dei contratti a
tempo determinato e indeterminato ai più dei 9.000 aventi diritto che
dovrebbero essere assunti dalle graduatorie ad esaurimento rettificate
a pettine o da rettificare per il 2009/2010 e per il 2010/2011. I
docenti aventi diritto interessati, che non hanno mai ricorso o che
hanno ricorso al tribunale amministrativo privatamente o con altre
organizzazioni, devono scrivere a 9.000immissioniapettine@anief.net .
Ma vi è di più: poiché la prescrizione adesso è quinquennale, Anief
riapre i termini per rivendicare assunzioni, supplenze e stipendi anche
per l’erronea valutazione dei titoli avvenuta tra il 2006-2007 e il
2010-2011 alla luce del giudicato formatosi, a partire ovviamente dalla
riapertura dei 17 ricorsi annunciati avverso il D. M. 44/2011 di
aggiornamento delle nuove graduatorie. I docenti interessati, iscritti
all’Anief, devono scrivere una mail a dm44-2011@anief.net .
I vecchi ricorrenti al Tar o PdR 2009-2010 sul pettine, avvantaggiati
dal fatto di aver intrapreso illo tempore un’azione giudiziaria che ha
portato alla cancellazione della norma di legge vietante il
trasferimento e in alcuni casi alla rideterminazione delle proprie
posizioni nelle graduatorie secondo il punteggio legittimamente
posseduto, possono sempre appellarsi all’elusione del giudicato per
mantenere le ordinanze cautelari ottenute e chiedere senza alcuna nuova
spesa legale anticipata, al di fuori del pagamento obbligatorio del
contributo unificato introdotto dalla nuova finanziaria, al giudice del
lavoro l’immissione in ruolo, il mancato stipendio e punteggio, in
assenza di un provvedimento in autotutela dell’amministrazione, se
aventi diritto con una procedura rapida garantita anche dall’avanzata
fase istruttoria di raccolta della documentazione utile per il processo
(v. istanza di accesso agli atti richiesta al Miur, utile per
l’elaborazione della scheda dati che è stata elaborata per individuare
con un potenziale maggiore di certezza lo status di avente diritto al
di fuori di coloro che si trovano o si troverebbero primi nelle
graduatorie di coda, scheda che è in corso di invio agli stessi
ricorrenti pettine). Le due schede, corredate da un comunicato dei
legali dell’Anief, saranno inviate in data odierna per posta
elettronica ai diretti interessati. In caso di mancata ricezione i
ricorrenti pettine 2009-2010 dovranno inviare una mail a
pettine2009_2010@anief.net.
Analogo discorso vale per i vecchi ricorsi al Tar sul punteggio
militare o sui sei punti aggiuntivi legati al titolo SSIS. Gli altri
ricorsi saranno riassunti al giudice del lavoro grazie all’istituto
della traslatio iudicii. Entro fine luglio, tutti i ricorrenti
riceveranno nuove istruzioni sullo status dei ricorsi in corso.
I ricorsi già presentati al Tar nel 2011 saranno riproposti senza
alcune spese legali anticipate per i ricorrenti, se non quelle tra le
spese processuali previste dal legislatore nella nuova finanziaria, al
giudice del lavoro, come da comunicazione che sarà inviata a fine
luglio.
Comunicato dello studio legale dell’Anief sull’Adunanza plenaria
Si comunica che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ossia
l’autorità giudiziaria amministrativa chiamata a deliberare sulle
questioni che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole
rilievo, con sentenza n. 11/2011, ha affermato la giurisdizione del
Giudice Ordinario in materia di graduatorie ad esaurimento.
L’Adunanza Plenaria è stata investita della “questione giurisdizione”
dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato che, richiamandosi al
precedente della sentenza della stessa Adunanza Plenaria n.8 del 2007
(e così Consiglio di Stato, sezione VI, 14 ottobre 2010, n.7510;
sezione VI, 2 aprile 2010, n.1898), ha chiesto al supremo organo
giurisdizionale amministrativo di confermare il proprio orientamento
favorevole alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di
graduatorie del personale docente.
L’Adunanza Plenaria, tuttavia, nonostante l’Avvocatura dello Stato –
con la memoria depositata in vista dell’udienza del 05 Luglio - si sia
espressa a favore della giurisdizione amministrativa, ha cambiato
orientamento rispetto alla decisione del 2007 ed ha aderito alla tesi
delle Sezioni Unite della Cassazione favorevole alla giurisdizione
ordinaria in subiecta materia.
Occorre, dunque, analizzare gli scenari che si delineano per i
ricorrenti in seguito alla decisione dell’Adunanza Plenaria. (Anief)
Graduatorie, decide il Giudice
Ordinario
La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento per le
assunzioni del personale della scuola appartiene al giudice ordinario.
Lo ha confermato, aderendo al più recente orientamento della Suprema
Corte di Cassazione, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la
sentenza 11/2011, con la quale ha risolto la questione rimessa dalla VI
Sezione del Consiglio, chiamata a decidere sull’appello proposto da una
docente di scuola secondaria ad una sentenza del TAR del Lazio che
aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione della graduatoria
definitiva di istituto nonché della graduatoria provinciale di Roma.
Il sistema di riparto di giurisdizione previsto dall’attuale normativa,
ha affermato l’Adunanza plenaria, è volto proprio a limitare la
giurisdizione del giudice amministrativo alle procedure concorsuali
intese stricto sensu, caratterizzate dalla presenza di un bando, di una
fase valutativa e della approvazione della graduatoria, perché dirette
alla assunzione di pubblici impiegati: nel caso delle graduatorie
permanenti, ora ad esaurimento, questa fattispecie non si configura e
pertanto esse devono considerarsi, invece, come atti gestori del datore
di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del
rapporto di pubblico impiego (sia pure a tempo determinato, che ha poi
dato luogo all’acquisizione dei requisiti utili per l’inserimento in
graduatoria). Di qui la affermazione della giurisdizione del giudice
ordinario, mentre solo in via residuale opera ancora – in riferimento
alle procedure concorsuali intese nel senso descritto – quella del
giudice amministrativo.
Questa importante pronuncia costituisce ora un ulteriore elemento per
giungere alla definitiva soluzione della controversa questione della
formazione delle attuali graduatorie ad esaurimento. Riesce
davvero ancor più difficile, dopo questa decisione dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato, capire le ragioni del ritardo nel
deposito della decisione di merito del TAR del Lazio, in attesa della
quale sono stati assunti i provvedimenti cautelari del giudice
amministrativo, attraverso l’azione del commissario ad acta.
Cisl Scuola