L’art. 7, comma b) del
D.L. 70 del 13 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110
del 13 maggio 2011, ha apportato una rilevante modifica alla modalità
di comunicazione delle detrazioni fiscali da parte dei lavoratori
dipendenti al sostituto d’imposta.
La normativa suddetta stabilisce
l’abolizione, per i lavoratori dipendenti dell’obbligo di comunicazione
annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. Rimane
l’obbligo da parte dei lavoratori di comunicare tempestivamente le
variazioni dei dati relativi alle detrazioni fiscali. (da
http://www.pinodurantescuola.com/?p=12518)
Il dipendente una volta comunicato al sostituto d’imposta il codice
fiscale dei soggetti fiscalmente a carico e le condizioni di spettanza non avrà l’obbligo di confermare
annualmente gli stessi dati per poter usufruire del beneficio.
A seguito della suddetta norma, questa
Direzione non procederà alla revoca delle detrazioni fiscali non
confermate per l’anno 2011.
IL DIRIGENTE
Roberta LOTT
redazione@aetnanet.org