Anche per il
corrente anno scolastico si realizzerà o meglio da parte del MIUR, si
cercherà di realizzare la prova dell’Invalsi.
Come ricordano in Cobas Scuola,sono ormai diversi anni che le scuole
italiane vengono sottoposte ai test INVALSI, un sistema di valutazione
sostenuto da governi di ogni colore e raccomandato da numerose
direttive europee.
I risultati statistici delle prove OCSE-PISA, presentati con grande
risalto giornalistico, vengono portati a conferma della necessità di
introdurre un sistema di valutazione oggettivo della qualità degli
apprendimenti (che è poi come dire della qualità degli insegnamenti,
cioè dei docenti). I giornali non danno invece nessun risalto a quegli
studi che mettono in discussione la scientificità delle prove OCSE-PiSA
e dunque la loro validità statistica (vedi bibliografia).
http://www.reset-italia.net/2011/03/23/invalsi-dal-miur-no-al-muro-contro-muro-2/
Intanto di anno in anno le prove si sono fatte sempre più invasive:
dall’obbligatorietà del quiz in terza media introdotta dal Ministro
Fioroni all’allargamento della rilevazione a tutte le classi di tutte
le scuole italiane, fino alla somministrazione di un “questionario per
lo studente” al limite della schedatura di massa. Tale pervasività ogni
docente può misurarla nei libri di testo che offrono in misura sempre
maggiore strumenti di allenamento ai quiz.
Il tutto nella completa disinformazione dei genitori e nello
scetticismo dei docenti che non è mai riuscito però a diventare una
chiara e aperta contestazione agli INVALSI e a ciò che essi
rappresentano.
Perché gli INVALSI sono pericolosissimi: essi rappresentano uno
strumento strutturale e decisivo nella direzione della privatizzazione
della scuola italiana e stravolgono quella che storicamente è stata la
funzione della nostra scuola pubblica.
Dal Miur garantiscono di non voler fare “muro contro muro”, e che
ovviamente “la situazione andrà chiarita, magari con una
circolare che faccia capire meglio il contesto normativo in cui si
inseriscono i test”.
Già magari pagando i docenti che dovranno svolgere mansione che esula,
come spiegherò meglio a breve, dal contratto di lavoro o da ogni
obbligo funzionale all’attività docente stessa.
Un buon modo per cercare di addormentare il conflitto.
Mansione che se oggi svolta, è svolta a titolo gratuito!
Sul punto però voglio ribadire ancora una volta quanto seguirà, ciò
perchè se passerà il sistema INVALSI, passerà in via definitiva un
modello di scuola di stampo aziendalistico, di mera concorrenza, di
meritocraiza. Passerà un modello di scuola dove la libertà
d’insegnamento sarà destinata a rimaner impressa solo nella nostra
Carta costituzionale.
Non obbligatorietà della collaborazione del personale docente scuola
Occorre fare breve premessa.
L’Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare) del DLGS 165°/2001 come
introdotto dal DLGS n° 150 del 27 ottobre 2009 ( la c.d Riforma
Brunetta) dispone che
Il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel caso
di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza
formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali
concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’
dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di
cui all’articolo 54.( codici che di norma dovrebbero essere consegnati
al lavoratore al momento dell’assunzione, ma si reputa idonea anche la
mera pubblicazione nel sito internet del Ministero della Istruzione,
dell’Usp o USR di appartenenza)
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento
e’ senza preavviso.
Per quanto concerne il licenziamento connesso al caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio,
per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle
disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del
personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di
insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione
degli obblighi concernenti la prestazione stessa è importante
sottolineare che l’articolo 74 del dlgs 150 del 2009 prevede che la
costituzione dell’ organismo indipendente di valutazione della
performance resta comunque esclusa nell’ambito del sistema scolastico e
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Quindi, ad
oggi tale fattispecie di licenziamento risulterebbe difficilmente
applicabile….nel sistema scolastico anche perchè contrasterebbe
gravemente con l’articolo 33 della Costituzione in tema di libertà di
insegnamento…
Ciò è necessario ricordarlo, perchè il vero scopo dell’INVALSI è
proprio quello di arrivare a definire una valutazione del personale
docente, sulla base di una non ben compresa meritocrazia, e disporre
quindi sia la correlazione del salario alla produttività ( vedi ad
esempio la sperimentazione che prevede l’assegnazione ai migliori
docenti di un premio pari ad una mensilità di lavoro e agli istituti
migliori un premio fino ad un massimo di 70 mila euro), che in caso di
scarsa rendita il licenziamento del personale docente.
Occorre ricordare che in molti settori come la Sanità è già in corso
percorso di valutazione con schede di valutazione.
Tanto detto, e letto, ora girovagando per il sito dell’Invalsi si
legge, nel piano della performance per il 2011/2013 nella premessa
quanto segue:
Infine, è da evidenziare l’estrema scarsità delle risorse umane
dell’Invalsi, sia dal punto di vista quantitativo sia sotto il profilo
delle competenze necessarie per la gestione amministrativa, per cui la
predisposizione del presente piano viene giocoforza effettuata
direttamente dalla dirigenza dell’Istituto, già gravata dello
svolgimento diretto di compiti amministrativi e organizzativi in
mancanza di livelli intermedi e di competenze esperte, con la
conseguenza di qualche sacrificio in ordine alla cura dell’editing ma
comunque con grande attenzione all’efficacia sostanziale e quindi a
focalizzare l’essenza delle performance che l’INVALSI si propone di
realizzare per la piena ed efficace esplicazione delle proprie funzioni
e il perseguimento dell’interesse pubblico ad esse connesso.
Quindi, l’Invalsi lamenta l’estrema scarsità delle risorse umane, sia
dal punto di vista quantitativo sia sotto il profilo delle competenze
necessarie per la gestione amministrativa.
Istituto che è in perenne carenza di organico, che ha pochi fondi ( per
fortuna aggiungo) per svolgere il mandato conferito dal MIUR.
A chi voglion scaricare le relative incombenze per lo svolgimento dei
compiti di ricerca di carattere statistico?
Ma ovvio al personale della scuola, ai docenti.
E come? Tramite una nota ministeriale del 30 dicembre 2010 che non ha
alcun valore vincolante e non è fonte di diritto a livello normativo.
E ovviamente il tutto gratis, imponendo sotto la veste dello spirito
della collaborazione, mansioni che esulano dall’attivià docente, dalla
funzione docente.
La non obbligatorietà della collaborazione
La Nota 30 dicembre 2010, Prot. N. 3813 nel passaggio che ora interessa
il presente scritto, recita testualmente : “La valutazione riguarderà
obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle
istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Per snellire e facilitare
le operazioni di trasmissione dei risultati è essenziale la
collaborazione degli insegnanti in tutte le diverse fasi della
procedura secondo le modalità che saranno successivamente comunicate
dall’INVALSI ( omissis)”
Quindi, in sostanza la detta nota ministeriale introduce una nuova
funzione per i docenti che esula dall’attività docente come
riconosciuta sia a livello contrattuale che nel Testo Unico del
Pubblico Impiego che nel Testo Unico del Personale Scuola.
Nello Stato di diritto “(..) le varie forme del potere statale non sono
lasciate libere a se stesse, ma sono regolate da norme precostituite,
che determinano gli organi competenti ad esercitarle e prescrivono le
modalità e i criteri da osservarsi di volta in volta. Lo Stato di
diritto è pertanto quello in cui la presenza di organi, aventi il
compito di sindacare la conformità degli atti degli organi pubblici
alle norme generali, importa una garanzia che le norme siano rispettate
e di conseguenza la difesa dei diritti pubblici soggettivi” (N.
Bobbio-F. Pierandrei -“Introduzione alla Costituzione”).Di norma
l’autorità amministrativa mai può modificare i testi normativi che
costituiscono fonte primaria del diritto (artt.3 e 4 delle Disposizioni
sulla legge in generale); inoltre, all’interno della struttura
amministrativa, il provvedimento del Ministro, autorità massima
responsabile, mai può essere modificato da un atto di un qualsiasi
dirigente che, nella struttura gerarchica ministeriale, sarà sempre
subordinato all’autorità del Ministro. “L’inferiorità della normazione
secondaria rispetto a quella primaria comporta poi che la validità e
l’operatività degli atti posti in essere nell’esercizio di essa sono,
fermo lo spazio normativo riconosciuto agli atti stessi, subordinate
all’osservanza della normazione primaria, con la conseguenza in caso di
inosservanza, di poter essere annullati e disapplicati secondo le
regole proprie agli atti posti in essere dalle autorità amministrative
nell’esercizio della funzione amministrativa, e cioè gli atti aventi
valore di atto amministrativo” (A.M. Sandulli – “Manuale di diritto
amministrativo”). E ancora “(..) non avendo il regolamento l’efficacia
formale della legge ma quella minore dell’atto amministrativo, la cui
forma appunto assume, esso non può contrastare con il disposto di una
legge formale preesistente. A causa di questo principio, che è
conosciuto sotto il nome significativo di “preferenza della legge”, non
solo non si può con un regolamento modificare o abrogare una legge
formale preesistente, ma anche si deve, nel disciplinare una
determinata materia, ispirarsi alle direttive segnate dalle precedenti
leggi formali. Questo principio pertanto costituisce non solo un limite
negativo – ciò che non possono fare – ma anche un limite positivo – ciò
che debbono fare-” ( F. Benvenuti -“Appunti di diritto amministrativo”).
Se di norma, in base a giurisprudenza affermata le circolari non sono
fonti vincolanti di diritto a fortiori tale discorso deve esser esteso
alla semplici note le quali: interpretano la legge e possono prevedere
modalità applicative, ma non sono vincolanti, né tantomeno possono far
sorgere diritti o obblighi Su questo punto c’è un’ampia casistica
giurisprudenziale ma sono, in particolare, decisive due recenti
sentenze della Corte di cassazione:la sentenza n. 35 del 5 gennaio 2010
prevede che “la violazione di circolari ministeriali non può costituire
motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di
legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo
piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali
può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni
legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono
applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione.
Peraltro, le circolari dell’amministrazione finanziaria, che non hanno
poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non
vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di
diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti
ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di
cassazione”. Altra sentenza storica ed importante sul punto è quella
della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la
quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto
valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione: natura
di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime
esclusivamente un parere dell’amministrazione e non vincola addirittura
la stessa autorità che l’ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando
le precedenti pronunce sull’argomento, che ogni circolare per la sua
natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di
legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa
esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione
in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di
norme di legge, ne’ essere considerate alla stregua di norme
regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: la circolare
nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati,
ai quali non è vietato di disattenderla , senza che per questo il
provvedimento concreto adottato dall’ufficio (atto impositivo, diniego
di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo “per violazione
della circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella)
circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla
legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è
corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il
ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano
che ammettere nelle circolari opinioni interpretative
dell’amministrazione con vincoli equivale a riconoscere
all’amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la
carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento. Cassazione,
Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007.
E’ anche vero che l’atto amministrativo a contenuto normativo o
generale non assume attitudine lesiva di interessi concreti se non
attraverso la mediazione di un provvedimento applicativo che renda
attuale il pregiudizio sostanzialmente espresso dalla norma astratta ed
insieme al quale soltanto può e deve essere impugnato; a meno che il
provvedimento (regolamento, ordinanza, circolare) non disciplini
concretamente l’attività dei destinatari, ponendo prescrizioni
immediatamente e direttamente lesive, rispetto alle quali il
provvedimento di applicazione ha carattere semplicemente adempitivo
(Cons. Stato Sez. V, 08/02/2005, n. 342), ma è altresì nel caso di
specie che tale nota ministeriale esplica per la prima volta nel campo
normativo disciplinante la funzione dell’Invalsi la necessità della
collabarozione del personale docente per svolgere, tramite future ed
immediate ulteriori indicazioni, mansioni, attività non normate dalla
struttura contrattuale vigente.
Per fare esempio banale ma utile per capire la situazione vigente
l’Invalsi, per le classi non di esame, può e deve esser paragonato ad
un mero Istituto di ricerca esterno che tramite la somministrazione di
questionari e test, verifica la preparazione di determinati studenti,
ma tale Istituto sì previsto a livello normativo, è esterno
all’attività della scuola, e vuole utilizzare personale assunto dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per svolgere ed
effettuar proprie ricerche commissionate dal MIUR, quando in verità
dovrebbe utilizzare, tale Istituto, il proprio personale.
Certo, si parla di collaborazione, la collaborazione si basa sul
concetto della libera disponibilità, ma chi ben conosce il mondo della
scuola è ben consapevole del fatto che in verità tale collaborazione si
tramuta in obbligatorietà dell’esercizio di prestazioni lavorative non
dovute. Il fatto che tale collaborazione sia prevista addirittura da
una mera nota ministeriale non avente carattere vincolante ciò deve
esser necessariamente valutato dal Giudie adito. Le circolari
amministrative sono atti diretti agli organi ed uffici periferici,
ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o
provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei
all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi
di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a
contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti
applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare
illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata. Ne
discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può
essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito
dell’impugnazione dell’atto applicativo di essa (Conferma della
sentenza del Tar Puglia, Lecce, 7 marzo 2007, n. 2739). Cons. Stato
Sez. IV, 21/06/2010, n. 3877
La nota del 30 dicembre, in sostanza ha affermato che con la direttiva
del Ministro n.67 del 30 luglio 2010, registrata dalla Corte dei Conti
il 20 settembre 2010, registro 15, foglio 253, sono stati perciò
individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali,
di cui l’INVALSI è impegnato a tener conto per lo svolgimento della
propria attività istituzionale per l’anno scolastico 2010-2011.Fra gli
obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli
apprendimenti in Italiano e Matematica degli studenti della seconda e
quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della
scuola secondaria di primo grado e della classe seconda della scuola
secondaria superiore. Si precisa che, in questo primo anno di
estensione alla scuola secondaria superiore, tale valutazione non
riguarderà coloro che frequentano i corsi serali e i centri di
istruzione per adulti. Per la terza classe della scuola secondaria di
primo grado si terrà conto della valutazione degli apprendimenti cui
sono sottoposti gli studenti in occasione della prova nazionale
dell’esame di Stato al termine del primo ciclo. La direttiva del 30
luglio afferma che : provvedere, sulla base delle indicazioni di cui
alla direttiva triennale n. 74 del 15 settembre 2008, alla valutazione
degli apprendimenti tenendo conto anche delle soluzioni e degli
strumenti già adottati per rilevare il valore aggiunto prodotto da ogni
singola scuola in termini di accrescimento dei livelli di apprendimento
degli alunni. Le prove dovranno essere effettuate con soluzioni che ne
garantiscano la corretta somministrazione e forniscano adeguate
garanzie sull’attendibilità dei dati, e i risultati della valutazione
saranno messi a disposizione oltre che dell’Amministrazione centrale e
periferica del Ministero, delle relative istituzioni scolastiche in
modo che queste possano rapportarsi con le altre scuole del territorio
oltre ad avviare un percorso interno di miglioramento della didattica.
In particolare, ai fini della valutazione, la rilevazione considererà
l’italiano e la matematica e riguarderà: gli studenti della seconda e
quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della
scuola secondaria di I grado. Per la terza classe si terrà conto della
valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti in
occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del
primo ciclo; gli studenti della seconda e quinta classe della scuola
secondaria di II grado. Per la quinta classe è particolarmente
importante che l’Istituto avvii un processo per la produzione di prove
da utilizzare negli esami di Stato predisponendo a tal fine uno
specifico progetto di fattibilità analizzando anche la possibilità di
predisporre prove centrate sulle competenze di base da proporre, su
base volontaria, agli studenti diplomati in vista della erogazione da
parte di alcune Regioni interessate di borse di studio basate sul
merito Tale Direttiva rimanda alla Direttiva del 15 settembre del 2008
la quale sottolinea che: Tutte queste direttive fanno riferimento al
Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286 dove si sottolinea
all’articolo 2 che
L’Istituto e’ soggetto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione,
università e ricerca, di seguito denominato: «Ministero». Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato
«Ministro» individua, con periodicità almeno triennale, le priorità
strategiche delle quali l’Istituto tiene conto per programmare la
propria attività, fermo restando che la valutazione delle priorità
tecnico-scientifiche e’ riservata all’Istituto. A tale fine il Ministro
provvede:
a) con propria direttiva, relativamente al sistema dell’istruzione;
b) con apposite linee guida definite d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione
professionale.
4. Il Ministro adotta altresì specifiche direttive connesse agli
obiettivi generali delle politiche educative nazionali.
Tale d.lgs segue la LEGGE 28 marzo 2003, n.53.
Nessuna di queste norme, fonte effettive di legge, parlano di
collaborazione del personale docente, o del fatto che il docente debba
provvedere alla correzione,alla somministrazione di prove che non
rientrano nell’attività docente medesima.
Collaborare non vuol dire essere obbligati a farlo. Sul punto è
necessario evidenziare l’importanza assunta in tal caso anche dal
Collegio dei Docenti. L’ adesione da parte delle/degli insegnanti e del
Collegio dei Docenti è prevista anche nel caso in cui la scuola venga
indicata dall’INVALSI quale “scuola campione” . Si vedano, a tale
riguardo, l’articolo 4, comma 4 del DPR n° 275/19 (Regolamento
Autonomia) e l’articolo 7, comma 2 del D.L.vo n° 297/1994 (Testo Unico
Istruzione) nei quali sono chiaramente previsti i poteri del Collegio
dei Docenti . Si noti, a tale riguardo, che il Dirigente Scolastico
deve, invece, esercitare i propri poteri (tra i quali non rientra
l’adesione ad attività di valutazione senza il voto favorevole del
Collegio) nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma
2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001).
Sul punto è importante ricordare alcune disposizioni previste nel
Contratto Collettivo applicato del Comparto Scuola in particolare
l’articolo 26, 28, 29 e 30 che riguardano la funzione docente egli
obblighi del docente che devono essere letti in correlazione con
l’articolo 33 della Costituzione e l’articolo 395 del Testo Unico
Scuola.
L’art. 395 , entrando nel dettaglio , prevede che i docenti di ogni
ordine e grado:
svolgano il normale orario di insegnamento;
espletino le altre attività connesse con la funzione docente;
partecipino al governo della comunità scolastica.
In particolare essi :
1. curano il proprio aggiornamento, culturale e professionale ( anche
nel quadro delle iniziative promosse dagli organi competenti) ;
2. partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte
;
3. partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della
scuola , deliberate dagli organi competenti;
4. curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive
classi ;
5. partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di
cui siano stati nominati componenti;
Ricordiamo infine che l’art. 52 del DLgs 165/2001 prevede per il
pubblico impiego, in deroga all’art. 13 L. 300/1970 e all’art. 2103
Codice Civile, che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista
dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello
sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive.
L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di
appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o
dell’assegnazione di incarichi di direzione”, ma “per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto
per la qualifica superiore”
Quindi detto in breve gli obblighi di lavoro del personale docente si
suddividono di norma in attività di insegnamento ed in attività
funzionali alla prestazione di insegnamento. L’aspetto che più ci
riguarda da vicino è quello relativo all’ attività funzionale
all’insegnamento che è costituita da ogni impegno inerente alla
funzione docente e comprende tutte le attività, anche a carattere
collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione,
documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione
dei lavori degli organi collegiali e la partecipazione alle riunioni.
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione
degli elaborarti; ai rapporti individuali con le famiglie.(articolo 29
ccnl comparto scuola). Tale articolo deve essere letto in correlazione
con l’articolo 28 comma 4 dove emerge che gli obblighi di lavoro del
personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in
attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell’inizio
delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle
eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle
attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono
conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal
collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione
didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso
dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è
data informazione alle OO.SS. di cui all’art. 7-.
Cosa si deduce da tutto ciò?
In primis che la valutazione rientrante tra le attività funzionali del
docente è unicamente quella correlata all’attività didattica e non alla
valutazione statistica correlata all’Invalsi che nulla ha a che vedere
con il concetto di valutazione ordinaria dell’attività didattica in
essere.
In secundis che, come ricordato ut supra, la eventuale definizione
delle prova Invalsi nel proprio Istituto deve essere necessariamente
prevista nel piano annuale dell’attività del proprio Istituto e ciò
deve risultare da atto scritto.
Quindi da ciò deduciamo che non emerge nessun obbligo di collaborazione
correlato all’attività della funzione docente e tanto meno obbligo nel
senso stretto del docente di dover adempiere alla somministrazione
della prova Invalsi o correggere le relative prove. Se ciò si dovesse
verificare è solo ed unicamente per libera scelta .
Sulla violazione della Privacy
Sul sito dell’Invalsi si legge che alle segreterie delle scuole sarà
richiesto di raccogliere una serie di informazioni sugli studenti, e
precisamente: nazionalità (italiana o straniera), livello di istruzione
e occupazione dei genitori, orario settimanale della classe
frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola
dell’infanzia ecc.
Le prove per il corrente anno scolastico saranno così strutturate:
* 10 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario
studente per la classe II della scuola secondaria di secondo grado;
* 11 Maggio 2011: prova di preliminare di lettura (decodifica
strumentale) della durata di due minuti per la II primaria e prova di
Italiano per la II e V primaria;
* 12 Maggio 2011: prova di Italiano, di Matematica e Questionario
studente per la classe I della scuola secondaria di primo grado;
* 13 maggio 2011: prova di Matematica per la II e V primaria e
Questionario studente per la V primaria.
Il Questionario invasivo, come è giusto definirlo, nella precedente
rilevazione che era rivolto a tutte e tutti gli studenti e le
studentesse delle classi 5° primaria 1° secondaria di I grado delle
scuole partecipanti all’indagine INVALSI nell’anno scolastico
2009/2010, prevedeva delle domande sensibili che riguardavano
l’ambiente familiare.
Sempre sul sito dell’Invalsi sul punto si leggeva che con la
composizione del nucleo familiare si vogliono indagare le tipologie di
famiglia in cui i bambini vivono. Il numero degli eventuali fratelli o
sorelle può essere considerato come un indicatore di vincoli economici
familiari. Inoltre la domanda relativa al possesso di una camera
individuale – in presenza di fratelli – può dare indicazioni sullo
status economico della famiglia. Tra le risorse disponibili in casa,
comunemente indagate nelle ricerche internazionali come indicatore di
status economico, si è scelto di focalizzare l’attenzione su quelle
direttamente connesse allo studio. Pertanto l’indagine delle risorse
educative disponibili a casa viene considerata soprattutto come un
indicatore delle condizioni familiari di supporto allo studio.
Si precisava anche che come ulteriore indicatore di opportunità di
sostegno familiare nei compiti, e di rinforzo domestico della lingua
usata a scuola, è stata inserita una domanda sulla lingua parlata a
casa. L’interesse è rivolto – nel caso italiano – non solo all’uso in
famiglia di una lingua straniera, ma anche all’utilizzo prevalente di
un dialetto.
Il Questionario studente per esempio per la 5^ primaria era composto da
17 domande organizzate in un determinato schema ove emergeva in
particolar modo la necessità di rispondere a: Risorse disponibili a
casa – numerosità di libri Disponibilità di un aiuto nei compiti per
casa; Lingua parlata a casa.
Tali domande pongono in chiara difficoltà il ragazzo o la ragazza, e
permettono di delineare un profilo dello status sociale dell’individuo
che comporta una invasione da parte dell’Amministrazione nella sfera
della vita privata della persona.
La Convenzione sui diritti dell’infanzia ratificata in Italia il 27
maggio 1991 con la legge n. 176 che è dotata di valenza obbligatoria e
vincolante, obbligando gli Stati che l’hanno ratificata a uniformare le
norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti
i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni
nell’adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori., prevede
all’articolo 16 che Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze
arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti
illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto
alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
La legislazione italiana sulla protezione dei dati personali, in
attuazione della direttiva n. 95/46/CE, ha fissato una serie di norme
volte a garantire che “il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità
delle persone fisiche” (art. 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
Il Garante per la Tutela della Privacy ha recentemente pubblicato una
guida sulla privacy nella scuola
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1723730 dove emerge che
Svolgere attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali,
spesso anche sensibili, tramite
questionari da sottoporre agli alunni, è consentito soltanto se i
ragazzi, o i genitori nel caso di minori, sono stati preventivamente
informati sulle modalità di trattamento e conservazione dei dati
raccolti e sulle misure di sicurezza adottate. Gli intervistati,
inoltre, devono sempre avere la facoltà di non aderire all’iniziativa.
L’articolo 8 della CEDU (Rispetto della vita privata e della vita
familiare) prevede che
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Non può
esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale
diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e
costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria
alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere
economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei
reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione
dei diritti e delle libertà altrui.» La Corte Costituzionale con le
sentenze nn.348 e 349 del 2007 riconosce per la prima volta rango
sovra-legislativo, ai sensi dell’articolo 117, primo comma Cost., alle
disposizioni della CEDU, purché queste ultime non siano in contrasto
con i princìpi ed i diritti fondamentali stabiliti nella prima parte
del testo della Costituzione.
Quindi le azioni positive statali nei confronti dell’individuo, sia le
omissioni, possono integrare gli estremi di una interferenza,
suscettibile quindi di ledere diritti protetti dalla CEDU, che
necessita quindi di giustificazione ai sensi dell’art. 8, comma 2.
Quindi tanto detto, occorre verificare in via preliminare se le
famiglie delle classi interessate per quanto concerne i minori sono
state preventivamente informate in tema di privacy ed hanno prestato il
loro consenso perchè il proprio/a figlio/a possa svolgere la prova ivi
considerata. In caso contrario le famiglie non devono far partecipare i
propri figli alla detta somministrazione. Famiglie che in ogni caso
possono manifestare la loro legittima contrarietà anche per i motivi
sopra esposti.
Tale raccolta di dati, si reputa in contrasto con quanto previsto dal
codice sulla privacy in tema di dati sensibili. Si suggerisce al
genitore interessato di avvalersi quanto meno delle tutele previste
dall’articolo 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
del Codice in tema di Privacy che si riporta integralmente:
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e
la loro comunicazione in forma intelligibile. L’interessato ha diritto
di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
E’ importante quindi coinvolgere anche i genitori in tale battaglia
,per evitare che i propri figli possano essere soggetti a prove
totalmente invasive.
E’ una battaglia imporante.
Decisiva.
Non si può essere obbligati a collaborare alla distruzione della scuola
pubblica.
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